CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Cosenza avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale a [OSCURATO:PERSONA], quale gestore di un locale con macchine da gioco contraffatte, appartenente all'associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di gestore di un locale (Capo 122) e di intestatario fittizio di una società riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] (Capo 144), delitti entrambi aggravati dall'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo deduce vizi di motivazione in relazione all' art. 512-bis cod. pen. per assenza della gravità indiziaria del reato contestato al Capo 144 in quanto: a) [OSCURATO:PERSONA] non è intestatario fittizio del [OSCURATO:PERSONA], appartenente di fatto a [OSCURATO:PERSONA], perché è della moglie, non indicata nell'imputazione, nè risulta che i collaboratori di giustizia gli abbiano attribuito tale ruolo; b) la stipula dei contratti di locazione tra la Nigro, moglie dell'indagato, e Chiaradia e le formali intestazioni dell'appartamento alla Nigro costituiscono fatti estranei al giudizio; c) un ente senza scopo di lucro non può essere oggetto del delitto, configurabile solo per le società. Il provvedimento impugnato, inoltre, con motivazione illogica, ritiene sussistente il dolo specifico nonostante a [OSCURATO:PERSONA] fosse ovviamente ignota la circostanza che Piromallo fosse iscritto nel registro degli indagati già dal 2010 per appartenenza ad un sodalizio mafioso e che il delitto associativo contestatogli come consumato dal 2012, cioè da un periodo successivo alla sua iscrizione. 2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all' art. 416-bis.1 cod. pen. per assenza della gravità indiziaria dell'aggravante in quanto il Tribunale di Catanzaro non ha dimostrato che lo scopo perseguito dal ricorrente fosse quello di agevolare l'intera consorteria, e non il solo Piromallo di cui, peraltro, [OSCURATO:PERSONA] non conosceva l'appartenenza mafiosa. 2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all' art. 416 cod. pen. per assenza della gravità indiziaria del reato contestato al Capo 122, nella forma aggravata dall' art. 416-bis.1 cod. pen., in quanto il provvedimento impugnato non valuta che l'associazione contestata al ricorrente è in concorso con Chiaradia ed altri, tra i quali non figura proprio Pironnallo. A ciò si aggiunge che Chiaradia, per come formulate le contestazioni, è concorrente esterno al sodalizio mafioso, così escludendosi che [OSCURATO:PERSONA] possa esserne a sua volta concorrente, mentre l'ordinanza impugnata dà per scontata l'esistenza dell'omonimo gruppo Chiaradia che, al contrario, non esiste. 2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all' art.416 cod. pen. in quanto l'ordinanza impugnata ha desunto la partecipazione del ricorrente al sodalizio in base ad un reato-fine per il quale non è stata applicata la misura cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Inoltre, la partecipazione all'associazione è stata fondata sulle sole dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di cui non è stata accertata la credibilità e l'attendibilità, secondo i parametri stabiliti dalla Corte di Cassazione, nè sono stati cercati i riscontri individualizzanti. Dagli atti risulta soltanto che il ricorrente avesse preso in locazione le slot machine da un determinato soggetto, essendo ipotetica la coscienza dell'esistenza di un sodalizio e della volontà di aderirvi. Il Tribunale di Catanzaro, infine, non ha esaminato gli elementi costitutivi della partecipazione associativa non bastando la tendenziale disponibilità del partecipe, ma richiedendosi un suo ruolo funzionale e fattivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. La ricostruzione operata dal Tribunale appare carente. 2.1. Occorre premettere che l'ordinanza impugnata e quella genetica, prima di esaminare la posizione del ricorrente e dei reati a lui contestati in via provvisoria, hanno dedicato ampio spazio alla ricostruzione del contesto in cui questa si inserisce descrivendo, nella parte generale, l'esistenza di una confederazione di 'ndrangheta, operante nel Comune di Cosenza e dintorni, con ciò intendendo l'unione di sette gruppi ndranghetisti, dediti a diversi delitti, tra i quali, per quello che interessa in questa sede, quello del gioco d'azzardo illecito (gaming). Con riferimento a detto settore il provvedimento, in forza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], rappresenta che i video-giochi (slot- machine e video-poker) prima erano monopolio del clan Lanzino che imponeva agli esercizi commerciali di collocare slot-machine truccate perchè con i loro proventi veniva pagato il cosiddetto pizzo, ma oggi vedono sei gruppi sovrapponibili alla "confederazione" o ad essa collegati, tra i quali il gruppo Chiaradia-Orlando al cui vertice è [OSCURATO:PERSONA]. Questi è attivo nella gestione di sale da gioco e agenzie di scommesse, e, a sua volta, si coordina con [OSCURATO:PERSONA], detto Renato, soggetto apicale della "confederazione" ndranghetista. 2.2. La ricostruzione delle condotte contestate al ricorrente, all'epoca assessore del Comune di Cosenza e titolare del bar [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], è stata operata sulla base delle dichiarazioni, tra loro convergenti, dei collaboratori di giustizia, principalmente di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo i quali: a) fino al 2013 [OSCURATO:PERSONA] era legato a Chiaradia e Gervasi, che avevano la società [OSCURATO:PERSONA], avviata con il denaro di [OSCURATO:PERSONA], con cui fino al 2011- 2012 riciclavano il denaro della cosca Lanzino-Patitucci, cosca di riferimento di Piromallo, consegnando ogni mese il denaro a questi; b) Chiaradia e Gervasi avevano fornito le slot machine con schede alterate a [OSCURATO:PERSONA] che doveva versare loro la percentuale del 45% dei guadagni; c) [OSCURATO:PERSONA] era stato visto più volte recarsi in casa di Piromallo; d) tra il 2011 e il 2013 aveva contratto un rilevante debito di gioco con Chiaradia e Gervasi, e indirettamente con Piromallo, tale da averlo determinato a trasferire a Chiaradia una parte dei locali del bar, diventata un'agenzia di scommesse nella disponibilità di Chiaradia; e) [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato, a nome della propria moglie, un appartamento da [OSCURATO:PERSONA] con i soldi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (un poliziotto in affari con questi nel settore dei giochi) e dopo un anno Chiaradia aveva preteso dal venditore di intestarla a lui o di riavere da [OSCURATO:PERSONA] i soldi. Altri tre collaboratori di giustizia (Impieri, Foggetti e Bruzzese) avevano dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] era vittima di usura di Piromallo e di altre due persone ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e che era stato anche vittima di estorsione da parte di [OSCURATO:PERSONA], subendone un'intimidazione, ma si era imposto di non toccarlo perché Piromallo e Porcaro, oltre che Anello e [OSCURATO:PERSONA], avevano investito somme di denaro nella sua sala scommesse "e aggiungevano che era una cosa personale". 3. Alla luce di questi elementi si ritiene che gli argomenti utilizzati dal Tribunale, allo stato, non siano tali da rendere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza dei due reati contestati, in via provvisoria, al [OSCURATO:PERSONA] nella forma aggravata di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. 3.1. In via generale il Tribunale, al pari del Giudice per le indagini preliminari, non spiega la suddivisione dell'attività illecita relativa alle sale giochi e scommesse nel territorio di Cosenza tra la "confederazione" ndranghetista, da sempre monopolista del settore, e l'associazione Chiaradia-Orlando (sovrapposta, collegata o autonoma dalla prima), con riferimento all'imposizione delle slot-machine nelle attività commerciali e alla ripartizione degli utili, elementi rilevanti anche ai fini della sussistenza dell'aggravante sub specie di agevolazione mafiosa. 3.2. Quanto specificamente al Capo 122, a [OSCURATO:PERSONA] è contestato il delitto di appartenenza all'associazione a delinquere di Chiaradia-Orlando, dal febbraio del 2017 con condotta perdurante, tramite tre attività commerciali a lui riferite ([OSCURATO:PERSONA], Circolo ricreativo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che prendono in locazione le slot-machine contraffatte. Il provvedimento fonda l'intera valutazione sulle sole dichiarazioni dei collaboratori di giustizia difettando il necessario riscontro estrinseco individualizzante, che deve assumere idoneità dimostrativa, in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, pur nei limiti dell'oggetto della deliberazione cautelare (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). Nella specie, l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione facente capo a Chiaradia e Orlando si esplica attraverso la cointeressenza o gli stretti rapporti economici con questi (così pag. 17 del provvedimento) nel settore del gaming, nell'essere il ricorrente socio di fatto di Orlando e Chiaradia di una non meglio precisata società (così il collaboratore [OSCURATO:PERSONA]); nell'intestazione di un immobile alla moglie di [OSCURATO:PERSONA] acquistato con i soldi dei due associati; nella cessione di una quota parte dei locali commerciali del bar [OSCURATO:PERSONA] proprio a Chiaradia per un debito di gioco (così il collaboratore [OSCURATO:PERSONA]). Si tratta di circostanze di fatto che, pur potendo essere riscontrate documentalmente, non sono state supportate, per verificarne la fondatezza, con visure camerali sulle società che vedevano le cointeressenze tra i soggetti indicati, anche tramite terzi, o quanto altro relativo alla natura, al luogo, al valore e all'oggetto delle attività commerciali sia di [OSCURATO:PERSONA] che di Chiaradia e Orlando; ai contratti di locazione delle slot machine; alle eventuali licenze e al tipo di attività per le quali erano rilasciate; all'alterazione delle schede; ai contratti di compravendita stipulati, per quali somme e a favore di chi, al fine di collocare correttamente i periodi di riferimento rimasti incerti. Anche riguardo ai periodi di durata dell'associazione, che la contestazione provvisoria fa decorrere dal 2017, risultano delle discrepanze rispetto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], riportate a pag. 10 del provvedimento, che menzionano come il rapporto tra il ricorrente e Chiaradia sia cessato nel 2013. 3.2. I menzionati vizi di motivazione relativi ai gravi indizi di colpevolezza si riverberano anche sulla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sub specie di agevolazione mafiosa, in quanto il provvedimento impugnato ha operato una ricostruzione confusa dei rapporti tra il gruppo Chiaradia-Orlando, la confederazione di ndrangheta, il clan di riferimento di Piromallo, lo stesso Piromallo e i rapporti di questi con Chiaradia, per come incidenti sulla figura di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, dopo avere dato atto che il ricorrente era stato vittima sia di usura (da Piromallo, per il debito di gioco contratto con Chiaradia-Orlando tanto da aver dovuto vendere a questi ultimi parte dell'esercizio commerciale) e di estorsione (da altri gruppi di ndrangheta) il provvedimento, sulla base delle sole dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto l'esistenza di rapporti affaristici tra il ricorrente e Piromallo e tra il ricorrente e Chiaradia-Orlando in quanto compartecipe agli utili derivanti dal gioco illecitamente condotto nei suoi locali che, a suo dire, riciclava il denaro di Piromallo, tramite Chiaradia che ne era prestanome, e della sua cosca di appartenenza. Questa motivazione non chiarisce se [OSCURATO:PERSONA], attraverso la dazione di denaro nella misura del 45 % a Chiaradia e Orlando, e/o anche a Piromallo in via diretta o indiretta (si veda pag. 17 del provvedimento), garantisca introiti funzionali alla ‘ndrangheta, attraverso quella che è definita la "bacinella" dell'associazione criminale, oppure ai singoli cioè al solo Piromallo e/o al solo Chiaradia, specie in ragione dell'autonomia tra il menzionato gruppo [OSCURATO:PERSONA] e la ndrangheta di cui il Chiaradia è mero concorrente esterno. 3.3. Quanto specificamente al Capo 144, a [OSCURATO:PERSONA] è contestato il delitto di di cui all'art. 512-bis cod. pen. per essere le attività svolte all'interno del [OSCURATO:PERSONA] solo fittiziamente a lui intestate perché facenti capo a [OSCURATO:PERSONA], soggetto apicale della "confederazione" ndranghetista cosentina, con l'aggravante dell'art. 416.1bis cod. pen. Anche rispetto ai gravi indizi relativi a questo delitto il provvedimento impugnato ha operato una ricostruzione poco puntuale e confusa. Tutti i collaboratori di giustizia hanno sostenuto che il ricorrente gestisce le sale da gioco e l'attività di scommesse nel Circolo, settore nevralgico dell'egemonia mafiosa nel territorio cosentino, come longa manus di Piromallo. A fronte di un reato di particolare complessità, come quello contestato in via provvisoria, il Tribunale non ha provveduto ad una adeguata motivazione. Infatti, a prescindere dalla natura giuridica del [OSCURATO:PERSONA], visto che ciò che rileva ai fini della fattispecie in esame è solo la titolarità o la disponibilità di denaro o beni o altra utilità, indipendentemente dal fatto che essi siano riconducibili ad un'associazione senza scopo di lucro, il provvedimento impugnato non descrive gli elementi essenziali del fatto ai fini dell'integrazione della fattispecie: da dove e da chi provengano le risorse economiche impiegate per il [OSCURATO:PERSONA]; chi ne sia il titolare di diritto; dove si trovi e come si differenzi dall'omonimo bar; che attività vi si svolga all'interno; se abbia la relativa licenza; se ne tragga utili; e, in caso positivo, a favore di chi questi confluiscano. In sostanza, non vi sono elementi da cui evincere chi sia formalmente l'interposto, chi sia materialmente l'interponente, chi sia il tramite tra i due, quale sia l'eventuale triangolazione dal punto di vista contrattuale ed economico, in che modo l'interponente abbia la concreta disponibilità dell'attività e attraverso quali condotte. Il delitto di trasferimento fraudolento di valori è una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, creando una situazione di apparenza formale della titolarità o disponibilità del bene difforme dalla realtà per eludere « le disposizioni di legge in materia di misure prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale». La norma vieta la dissimulazione fraudolenta in quanto finalizzata ad eludere l'applicazione delle norme sanzionatorie dell'accumulazione delittuosa di ricchezza. Proprio in quanto fattispecie a forma libera, volta a celare la sostanza dei rapporti economici con una precisa finalità, per l'integrazione del reato è irrilevante che l'attività del [OSCURATO:PERSONA] sia formalmente intestato alla moglie o alla madre di [OSCURATO:PERSONA] (che comunque devono rispondere a titolo di concorso nella stessa fattispecie posta in essere da chi ha operato la fittizia attribuzione), in quanto risponde del delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. anche chi si adopera, in qualsiasi modo, per favorire la realizzazione della condotta elusiva scegliendo le persone a cui intestare l'attività per mantenere nella sostanza la copertura della reale titolarità derivante dalla falsa intestazione (Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016, Bifulco, Rv. 268631). Inoltre, ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente dare conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, ma è necessaria la consapevolezza dell'intestatario fittizio della finalità di eludere l'applicazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione (o le altre previste dalla norma) con il dolo specifico di aggirarle (Sez. 2, n. 45080, del 14/10/2021, Tarasi, Rv. 282437). La prova della condivisione da parte dell'indagato della finalità elusiva perseguita da Piromallo poggia su assunti che non hanno un'adeguata pregnanza dimostrativa anche alla luce di quanto sopra riportato. Infatti, il provvedimento si limita a richiamare due elementi entrambi generici e non significativi quali: a) la circostanza che Piromallo fosse indagato per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. dal 2010 e che [OSCURATO:PERSONA], in quanto suo socio occulto, fosse consapevole della sua intenzione di sottrarsi alle misure di prevenzione patrimoniali; b) il fatto che fosse stato visto da Gioia, nel 2014, frequentare la casa di Pirornallo "chiaro indice di vicinanza" (pag. 20 del provvedimento). 3.4. I menzionati vizi di motivazione relativi ai gravi indizi di colpevolezza si riverberano anche sulla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 7 cod. pen., sub specie di agevolazione mafiosa, alla luce della confusa ricostruzione dei rapporti di cui al paragrafo 3.2. cui si rinvia. A ciò si aggiunge che il provvedimento impugnato non chiarisce se gli utili derivanti dall'intestazione fittizia del [OSCURATO:PERSONA], che apparivano consegnati a Chiaradia in forza della contestazione di cui al Capo 122, fossero devoluti da [OSCURATO:PERSONA] a Piromallo personalmente o a Piromallo in quanto esponente della confederazione di ndrangheta o a Piromallo quale esponente del clan di riferimento. 4. Le carenze evidenziate impongono l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. che, disponendo degli atti e nell'applicare i principi indicati, terrà conto delle specifiche argomentazioni difensive.