CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28283/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 494, 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso - che possono essere congiuntamente trattati in quanto in entrambi il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione intervenuta nel corso del secondo grado di giudizio - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, in quanto il reato contestato risulta estinto per la intervenuta prescrizione in data 24 maggio 2023, maturata successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata (3 febbraio 2023). La data in cui risulta decorso l'indicato termine prescrizionale risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni Dieci - anni 6 (art. 157 cod. pen., essendo il massimo edittale pari ad anni 1) aumentato di 2/3 ai sensi dell'art. 161, comma 2, cod. pen. - da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 24 maggio 2013. - non risultano termini di sospensione della prescrizione. Invero, la recidiva reiterata specifica infraquinquennale è circostanza aggravante a effetto speciale e rileva ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato, salvo che questa non sia stata esclusa dai giudici del merito. Il giudizio di equivalenza tra le circostanze contestate, al contrario, con comporta alcuna esclusione dell'aumento dei termini di 2/3 previsti dall'art. 161, comma 2, cod. pen.; Considerato che il terzo motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 3-4) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., avendo la Corte argomentato quanto alla malafede dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore del