Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18376/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riducendo la pena inflitta all'imputato, la sentenza pronunciata dal Tribunale del capoluogo lombardo in data 8 marzo 2021 con cui era stata riconosciuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.635 e 651 cod. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la mancata esclusione della recidiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il contenimento della pena nel minimo, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, sia pure in termini sintetici (ma, va pur detto, a fronte di un motivo di appello certamente generico) ha motivato sul primo profilo evidenziando (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata) come i reati in esame fossero espressione di uno stile di vita improntato sulla violazione di leggi e dimostrassero l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne, ostative, peraltro, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ha in ogni caso ridotto la pena che ha quantificato in misura ben inferiore alla media edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato, riducendo la pena inflitta all'imputato, la sentenza pronunciata dal Tribunale del capoluogo lombardo in data 8 marzo 2021 con cui era stata riconosciuta la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt.635 e 651 cod. pen.; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la mancata esclusione della recidiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il contenimento della pena nel minimo, risulta manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, sia pure in termini sintetici (ma, va pur detto, a fronte di un motivo di appello certamente generico) ha motivato sul primo profilo evidenziando (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata) come i reati in esame fossero espressione di uno stile di vita improntato sulla violazione di leggi e dimostrassero l'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne, ostative, peraltro, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ha in ogni caso ridotto la pena che ha quantificato in misura ben inferiore alla media edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18376/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris