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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 05596/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate — concernenti la mancata rinnovazione dibattimentale, l'affermazione della responsabilità per il reato ascritto, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., l'applicazione della recidiva, la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva contestata — sono generiche e prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, oltre che riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine da 1 a 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate — concernenti la mancata rinnovazione dibattimentale, l'affermazione della responsabilità per il reato ascritto, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., l'applicazione della recidiva, la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulla recidiva contestata — sono generiche e prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che le giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, oltre che riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine da 1 a 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05596/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris