CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lovisolo,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], rappresentato e difeso dall'avvocatoNicola Bottero,-controricorrente-nonché controProcura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, ProcuraGenerale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino,-intimati-Numero registro generale 10683/2023Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 20240/2026Data pubblicazione 16/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 354/2023 depositatail 06/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 La Corte d’Appello di Torino ha rigettato il reclamo proposto da Im.porsrl avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria che avevadichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA], su istanzadel Pubblico Ministero, il quale, a sua volta, era stato investito da unasegnalazione di insolvenza da parte del Giudice dell’Esecuzione delprocedimento esecutivo, R.G. 182/2020 promosso nei confronti dellasocietà poi fallita.1.1 Rilevava la Corte distrettuale che, per costante giurisprudenza dilegittimità formatasi nella previgente legge fallimentare, il provvedimentodi rigetto dell'istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato, sicchéindipendentemente dalla ragione per la quale l'iniziativa di fallimento siastata respinta (per motivi di rito, in base all'accertamento di circostanze difatto) è sempre consentita la reiterazione dell’istanza di apertura dellaprocedura concorsuale.1.2 Osservava che, ai fini della valutazione della sussistenza del requisitodimensionale, l’art. 2 CCII lett. d), che, concorrendo con altri requisiti,procedura di liquidazione giudiziale, non valeva ad escludere il debitotributario di [OSCURATO:SOCIETA] l’emissione del provvedimento di provvisoriasospensione dell’esecuzione dell’avviso di accertamento n.T7J031I02191/19 emesso dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 47 comma 3 D. Lgs 546/92. Lacontestazione dei debiti, se rileva ai fini all’accertamento dello stato diNumero registro generale 10683/2023Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 20240/2026Data pubblicazione 16/06/2026insolvenza o dell’individuazione del legittimato a proporre istanza direttaall’apertura della procedura di liquidazione giudiziale, non è idonea adestromettere quel debito dal computo dell'indebitamento rilevante ai finidella condizione di cui all’art. 2 lett d) CCII.1.3 Precisava che, in caso di contestazione di un debito, l’imprenditoreavrebbe dovuto fornire evidenza contabile appostando il relativo importonel bilancio nella voce “fondi rischi e oneri” di cui all’art. 2424 c.c. Passivovoce B2 onde consentire il controllo dell’indebitamento ai fini dellevalutazioni di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) n. 3 CCII) che fa riferimentoappunto all’art. 2424 c.c. avendo riguardo anche alle voci del passivo B)(fondi per rischi ed oneri), C) (trattamento di fine rapporto di lavorosubordinato), D) (debiti) ed E) (ratei e risconti).1.4 Evidenziava che la mancata annotazione nei bilanci dell’ingente debitofiscale, di quello vantato da [OSCURATO:PERSONA] spa e di quello, anch’esso dirilevante ammontare, derivante dalla sentenza definitiva ex art 2932 c.c.,e le modalità di deposito dei bilanci relative alle ultime annualità primadell’istanza di apertura concorsuale, costituivano elementi sintomatici dellascarsa attendibilità della contabilità.1.5 Riteneva provato lo stato di insolvenza, secondo i criteri del raffrontotra gli elementi attivi del patrimonio sociale e l’ammontare dei debitisociali ( “insolvenza statica”) essendo la società in liquidazione, che sidesumeva dalla mancata dimostrazione che vi fossero altri cespiti oIntesa [OSCURATO:PERSONA] spa di valore sufficiente a saldare i debiti verso la Bancagià maturati ed eventualmente il debito fiscale e dalle circostanze,ampiamente significative che il pagamento parziale del novembre 2022del debito verso [OSCURATO:PERSONA] fosse stato effettuato da soggetto terzo enon con finanze della società e che la società non avesse prestato lafideiussione cui era subordinata la sospensione provvisoria dell’avviso diaccertamento fiscale.Numero registro generale 10683/2023Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 20240/2026Data pubblicazione 16/06/2026Im.por srl e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper la cassazione della sentenza affidato a dieci motivi; la [OSCURATO:PERSONA] hasvolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositatomemoria ex art. 380bis1 c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositatorequisitoria scritta nel senso del rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli101 c.p.c. e 24 Cost., in relazione all’articolo 360, comma 1 n. 3, c.p.c.per non avere la Corte, dopo avere ritenuto rituali l’introduzione da partedella [OSCURATO:PERSONA] di nuove allegazioni, relative al credito sorto indipendenza della sentenza ex art 2932 c.c. del Tribunale di Alessandria, ela deduzione di nuovi mezzi di prova in appello, consentito al reclamantedi contraddire su tali nuove allegazioni e mezzi di prova.1.1 Il motivo è infondato.1.2 L’art. 51 CCII non prevede il deposito di ulteriori atti difensivi scrittioltre a quelli iniziali; al riguardo questa Corte ha chiarito che «Il reclamoavverso la sentenza dichiarativa di fallimento, disciplinato dall'art.18 leggefall. - nel testo, "ratione temporis" vigente, riformato dalla legge n.169 del2007 - deve essere coordinato con la precedente fase, di naturacontenziosa ed a trattazione camerale, volta ad assicurare l'attuazione diesigenze di snellezza e celerità; esso si articola in una fase di costituzionedelle parti che si conclude in un'unica udienza a trattazione orale, oveciascuna, pur in una sequenza semplificata, è ammessa ad illustrare leproprie difese ed anche a replicare a quelle avverse, senza che però taledialettica contempli la facoltà delle parti di depositare ulteriori memorie econsenta l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt.189 e 190 cod.proc. civ., essendo semmai consentito al giudice, d'ufficio, acquisireeventuali informazioni per completare il quadro istruttorio ed anchegraduare la tempistica del procedimento, secondo un temperato principioinquisitorio sopravvissuto alla citata riforma e la intrinseca flessibilità delNumero registro generale 10683/2023Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 20240/2026Data pubblicazione 16/06/2026modello camerale» ( cfr. Cass. 20836/2010). Il principio rileva anche inrapporto alle nuove norme.2 Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’articolo360, comma 1, n. 4, c.p.c. per avere il giudice di seconde cure,nell’argomentare in merito alla «inammissibilità dell’istanza del P.M. perviolazione del ne bis in idem», dopo aver affermato che due istanze diliquidazione giudiziale della medesima società potevano avere sortediversa in ragione della inidoneità al giudicato del provvedimento direiezione dell’istanza, non ha spiegato, alternativamente: i) quali fosserogli elementi sopravvenuti o preesistenti ma non dedotti nell’istanza diapertura della liquidazione giudiziale rigettata il 30/12/2020 chegiustificavano l’accoglimento della seconda istanza del 20/7/2022 incontestazione (come peraltro richiesto anche da Cass. n. 16411/18 citatadalla Corte di Appello); ii) in carenza di elementi nuovi, per quali ragionifosse ammissibile una nuova disamina della medesima situazione di fattogià esaminata nel merito (in relazione alla quale si era determinata unapreclusione di fatto).2.1 Il motivo è inammissibile in quanto i ricorrenti finiscono con ildenunciare un error in procedendo indicandolo come un vizio di omessamotivazione, non tenendo conto invece che è indiscusso nellagiurisprudenza di questa Corte che “ In materia di vizi "in procedendo",non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità larelativa censura in termini di omessa motivazione, in quanto spetta allaCorte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio didall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione delgiudice di merito sul punto” ( cfr. tra le tante Cass 21944/2019).3 Il terzo motivo oppone violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 47,comma 3, d.lvo 546/92 e articolo 2, comma 1, lettera d), n. 3) d.lvoNumero registro generale 10683/2023Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 20240/2026Data pubblicazione 16/06/202614/2019 in relazione all’articolo 360, n. 3) c.p.c., : si sostiene che laCorte di Appello di Torino, dopo aver erroneamente rilevato che « ilprovvedimento di provvisoria sospensione dell’esecuzione dell’avviso diaccertamento n. T7J031I02191/19 emesso dall’Agenzia delle Entrate»sarebbe stato «motivato in relazione al solo profilo del periculum inmora»., ha erroneamente tenuto conto di tale credito ai fini del computodella soglia prevista dall’articolo dell’art. 2, comma 1, lettera d), n. 3)D.Lgs. 14/2019 senza alcuna necessità di accertarne l’effettiva sussistenzain via incidentale.3.1 Il motivo non merita accoglimento.3.2 Questa Corte ha affermato che « l'accertamento del requisito difallibilità di cui all'art.1, 2° co., lettera c) cit. va compiuto procedendo allavalutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella qualedeve tenersi conto non solo dei debiti già sorti, ed appostati al passivo delbilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte edancora sub iudice. Tale circostanza, infatti, non ne impedisce, di per sésola, l'inclusione nel computo dell'indebitamento -rilevante quale datodimensionale dell'impresa per stabilirne l'assoggettabilità al fallimento —in quanto attiene a un dato oggettivo, che non dipende dall'opinione deldebitore a riguardo e, al pari di ogni altro presupposto della dichiarazionedi fallimento, non si sottrae alla valutazione del giudice chiamato adecidere dell'apertura della procedura concorsuale» (cfr. Cass. 9760/2011,25870/2011, 20877/2015 , 601/2017 e 21241/2013).3.3 Nell’ottica del vaglio delle dimensioni di cui all’art. 2 comma 1 lett. d),giustamente la Corte ha computato il debito erariale di oltre eurosettecentomila, risultante dagli avvisi di accertamento, seppure sub iudicecon sospensione del provvedimento impositivo.3.4 I ricorrenti, con la memoria ex art. 380 bis c.p.c., hanno depositatosentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PiemonteNumero registro generale 10683/2023Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 20240/2026Data pubblicazione 16/06/2026n. 837/2025 dell’11 novembre 2025 di annullamento dell’avviso diaccertamento.3.5 Orbene, a prescindere dal fatto che si tratta di una sentenza disecondo grado che non risulta passata in giudicato, va qui ribadito che nelgiudizio per cassazione è ammissibile la produzione di documenti nonprodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenzaimpugnata o all'ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso,ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita laproduzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito dellapretesa (cfr. Cass. 18464/2018 4415 e 29438/ 2020).4 Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo2, d.lvo. 14/2019, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. peravere la Corte di merito errato nell’interpretare e applicare la norma inargomento laddove ha più volte attribuito rilevanza, ai fini dellasussistenza in capo a [OSCURATO:SOCIETA] del requisito della «impresa minore ex art.2 comma 1 lett. d) n. 3 (ammontare dei debiti) CCII», alla presunta“scarsa attendibilità” della contabilità della società. Invero, l’eventualeinattendibilità della contabilità è del tutto irrilevante ai fini in argomentoalla luce degli ulteriori documenti prodotti dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA].srl mediantecui la società ha fornito prova che l’ammontare complessivo dei propridebiti fosse inferiore ad € 500.000. L’onere probatorio gravante suldebitore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti previsti dall’art. 2del D.Lgs. 14/2019 può infatti essere assolto anche ricorrendo a mezzi diprova differenti dalla contabilità.4.1 Il motivo è inammissibile perché non si confronta con il decisum che,contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, ha fondato ilsuperamento delle soglie della cd. “impresa minore” non già sulla base deibilanci della società ( in ragione della loro conclamata inattendibilità),bensì su elementi e documenti estrinseci agli stessi.Numero registro generale 10683/2023Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 20240/2026Data pubblicazione 16/06/20264.2 E ciò proprio con riferimento il debito tributario (di oltre € 740.000),non riportato in bilancio e già da solo sufficiente per ritenere superata lasoglia dell’indebitamento.4.3 Il quinto motivo di ricorso ipotizza violazione e/o falsa applicazionedegli articoli 1324 e 1362, 1363 e 1366 e 1273, comma 2, c.c. inrelazione all’articolo 360, comma 1, n. 3), c.p.c.., per avere la Corte diAppello, sempre in relazione alla «impresa minore ex art. 2 comma 1 lett.d) n. 3 (ammontare dei debiti) CCII», violato i canoni ermeneutici diinterpretazione del contratto laddove non ha tenuto in considerazione ilsignificato che [OSCURATO:PERSONA] spa ha attribuito alla dichiarazione dell’11luglio 2013, mediante cui tale [OSCURATO:PERSONA] ha liberato [OSCURATO:SOCIETA] srldall’obbligazione contratta con atto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]per la quota parte di € 183.000. In particolare, in tale sede, [OSCURATO:SOCIETA]. ha comunicato a [OSCURATO:SOCIETA] che “siete liberati” (oggi),non che “sarete liberati” (un domani), tanto è vero che la liberatoria èincondizionata e la sua efficacia non è subordinata ad alcunché nétantomeno alla stipula di ulteriori atti.4.4 Il sesto motivo deduce violazione e/o falsa applicazione degli articoli1324 e 1362, 1363 e 1366 e 1273, comma 2, c.c., in relazione all’articolo360, comma 1, n. 3), c.p.c.. per avere Corte distrettuale, sempre inrelazione alla «impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) n. 3(ammontare dei debiti) CCII», violato i canoni ermeneutici diinterpretazione del contratto laddove non ha tenuto in considerazione ladichiarazione del 9 maggio 2014 con cui [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.A. (cui èsucceduta [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) ha ratificato “l’accollo liberatorio …formalizzato con scrittura privata stipulata tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] in data24/2/14” che, in riferimento al contratto di mutuo del 2010, prevedeval’impegno ad “addebitare le future rate di mutuo sul c/c 57/330377intestato a [OSCURATO:PERSONA]”, di tal che le rate scadute successivamente alNumero registro generale 10683/2023Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 20240/2026Data pubblicazione 16/06/202614 febbraio 2014 e rimaste impagate, per € 74.766,56 (vds. doc. 13), nonpotevano essere richieste a [OSCURATO:SOCIETA]4.5 Il settimo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazionedell’articolo 2932 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.per avere la Corte , sempre in relazione alla valutazione della sussistenzadel requisito della «impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) n. 3(ammontare dei debiti) CCII», violato l’art. 2932 c.c. ritenuto che lasentenza del Tribunale di Alessandria n. 53/2020 del 20 gennaio 2020 -che ha disposto, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento a favore diIm.[OSCURATO:SOCIETA] degli immobili ivi indicati condizionatamente al pagamento afavore della promittente venditrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. del residuo prezzo divendita pari a € 1.297.000 - abbia fatto sorgere in capo a [OSCURATO:SOCIETA] unimpegno finanziario di pari ammontare. Al contrario, per consolidatagiurisprudenza, nel caso in cui il trasferimento degli immobili ex art. 2932c.c. sia condizionato al pagamento del residuo prezzo, si configura unacondizione meramente potestativa (lecita) per cui è rimessa alla liberadeterminazione della parte [OSCURATO:SOCIETA] se pagare il prezzo residuo eottenere il trasferimento degli immobili o meno.4.6 L’ottavo motivo di ricorso: violazione e/o falsa applicazione degliarticoli 1362, 1363 e 1366 c.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n.3), c.p.c.. per avere la Corte di Appello, nell’argomentare in merito alla«impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) n. 3 (ammontare dei debiti)CCII», erroneamente interpretato il contratto preliminare stipulato traIm.[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che prevede che gli immobili oggetto di talecontratto, al momento del trasferimento, debbano essere liberi da vincoli egravami (laddove invece sono pacificamente gravati da ipoteca dellaBanca Popolare di Milano). Per tali ragioni, la sentenza del Tribunale diAlessandria n. 53/2020 - che ha disposto, ai sensi dell’art. 2932 c.c., iltrasferimento a favore di [OSCURATO:SOCIETA] degli immobili ivi indicaticondizionatamente al pagamento a favore della promittente venditriceNumero registro generale 10683/2023Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 20240/2026Data pubblicazione 16/06/2026Geos [OSCURATO:SOCIETA]. del residuo prezzo di vendita pari a € 1.297.000 - nonpuò aver fatto sorgere un debito in capo all’esponente.4.7 Il nono motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’articolo115 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c..: si sostieneche la Corte di Appello, nell’argomentare in merito alla «impresa minoreex art. 2 comma 1 lett. d) n. 3 (ammontare dei debiti) CCII», ha ignoratoun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, ovvero il fatto che l’ipoteca della [OSCURATO:PERSONA] di Milano iscrittasugli immobili oggetto della sentenza ex art. 2932 c.c. del Tribunale diAlessandria n. 53/2020 costituisse di per sé circostanza ostativa altrasferimento di proprietà degli stessi in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò risultadalla comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] del 7 aprile 2020 (di cui la Corte haomesso la disamina) in cui quest’ultima si era espressamente impegnataad effettuare la cancellazione delle formalità gravanti su tali immobilisenza però mai provvedervi. Per tali ragioni, la sentenza del Tribunale diAlessandria n. 53/2020 non può aver fatto sorgere un debito in capoall’esponente.5 I motivi sono nel loro complesso inammissibili in quanto difettano dirilevanza, essendo sufficiente, per ritenere superata la soglia dimensionaledi cui all’art. 2, comma 1, lett. d), d. lgs. 14/2019, il debito erariale.5.1 Sono comunque infondati in quanto : i) le dichiarazioni di liberazionedal debito si riferivano ad accolli, a sua volta collegati a contratti maiperfezionatosi, che non erano stati prodotti in giudizio; ii)indipendentemente dall’effettivo pagamento o meno, l’obbligo dellasocietà promissaria acquirente di versare il prezzo della vendita esistevain quanto sancito dalla pronuncia giudiziale emessa ex art. 2932 c.c. etanto basta per includere tale posta tra i debiti rilevanti ai fini delsuperamento della soglia di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), n. 3 d. lgs.14/2019 ; iii) come correttamente evidenziato dalla Corte d’Appello apagina 12 dell’impugnato provvedimento, la sentenza n. 53/2020 delNumero registro generale 10683/2023Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 20240/2026Data pubblicazione 16/06/2026Tribunale di Alessandria non subordina affatto il trasferimento degliimmobili alla previa cancellazione delle formalità su di essi gravanti (cfr.doc. 2 prodotto dall’esponente in primo grado); né l’odierna ricorrente,pur avendo avuto conoscenza della sentenza in oggetto quanto meno indata 22 aprile 2021, allorché cioè ricevette la prima messa in mora daparte del Curatore del [OSCURATO:PERSONA] (menzionata nellacomunicazione via pec del medesimo Curatore del 7 agosto 2021,prodotta dall’esponente quale doc. 7 nel precedente grado di giudizio)risulta avere proposto, avverso detta sentenza, passata in giudicato,opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. in relazione al profilo in esame.6 Il decimo motivo deduce nullità della sentenza per violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’articolo360, comma 1, n. 4, c.p.c.: la Corte di Appello, nell’argomentare in meritoallo “stato di insolvenza”, avrebbe omesso di spiegare per quale ragionegli indici cui ha attribuito rilevanza (la consistenza del patrimonio sociale,il pagamento effettuato in favore della società da parte di una socia e ilfatto che [OSCURATO:SOCIETA]. non abbia prestato la fideiussione cui è statatemporaneamente subordinata la sospensione provvisoria dell’avviso diaccertamento fiscale) provino che la società versi in stato di insolvenzastrutturale. Tali circostanze, infatti, sono ravvisabili anche nel caso in cuila società versi in una situazione di impotenza a far fronte alle obbligazionimeramente transitoria laddove l’accertamento dello stato di insolvenzarichiede invece tassativamente (così un consolidato orientamento dellaSuprema Corte) che l’impotenza della società a far fronte alle proprieobbligazioni sia strutturale.6.1 Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi dellasentenza.Come sopra precisato la Corte d’Appello premettendo che la società era inliquidazione, ha utilizzato per la verifica dell’insolvenza il parametro,seguito dalla costante giurisprudenza di questa Corte ( cfr. tra le tanteNumero registro generale 10683/2023Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 20240/2026Data pubblicazione 16/06/2026Cass. 28193/2020) della differenza tra attivo e passivo, accertando che ilpatrimonio sociale consenta di assicurare l’integrale soddisfacimento deicreditori.6.2 L’impugnata sentenza non è incorsa in alcun vizio motivazionaleavendo esposto in maniera logica ed esauriente gli indici rivelatori dellostato di insolvenza.In conclusione il ricorso è rigettato.7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, eCorrado [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamentodelle spese presente giudizio che liquida in € 8.000 per compensi, oltre €200 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrentidell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.Il Presidente