CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16854/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di pronunciata dal GIP del Tribunale di Palermo del 30/11/2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso si deducviolazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata ; in quanto il giudice d'appello ha dato adeguato e coerente conto dell'esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena, ciò anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche -escluse facendo riferimento alla elevata capacità a delinquere desunta dai precedenti penali, anche specifici e dalla mancanza di elementi positivi di valutazione (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). e che tale conclusione, logica e coerente, non è sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile/poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.