CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 14321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha dato conferma alla condanna pronunziata in primo grado per tentato furto aggravato; - che il motivo proposto, il quale lamenta la violazione dell'art. 129 c.p.p. per mancata assoluzione dell'imputato, è del tutto generico. Come affermato fin da tempi risalenti, infatti, il motivo di ricorso per Cassazione con cui si deduca la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, senza, peraltro, indicare le ragioni che inficerebbero il provvedimento stesso è inammissibile per genericità (Sez. 1, Sentenza n. 695 del 21/03/1984, Rv. 163951); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente