CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 luglio 2026
Cassazione n. 22629/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TAORMINA, domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro12 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata exlege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-sul controricorso incidentale proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente e ricorrente incidentale-Numero registro generale 579/2023Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 22629/2026Data pubblicazione 02/07/2026avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 616/2022depositata il 24/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. La società 12 [OSCURATO:SOCIETA]., divenuta proprietaria di uncompendio immobiliare sito in Pacentro a seguito di decreto ditrasferimento emesso il 24 maggio 2011 nell’ambito di unaprocedura esecutiva immobiliare, agiva avanti al Tribunale diSulmona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], deducendo: -) di aver sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA] una scrittura privata senzadata, con la quale si era impegnata a vendergli il compendio alprezzo di euro 224.813,24, mentre Vella si era obbligato adacquistarlo entro il 31 dicembre 2014 e a corrispondere allasocietà euro 20.000,00 per ogni anno solare di gestione del bene,a decorrere dal maggio 2011; -) che, tuttavia, [OSCURATO:PERSONA] nonaveva adempiuto, con conseguente perdita del diritto all’acquisto;-) che, peraltro, il bene era occupato da [OSCURATO:PERSONA] senza titolo.Chiedeva pertanto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’accertamentodell’occupazione sine titulo e la condanna al rilascio; nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA], la risoluzione della scrittura privata per graveinadempimento; nei confronti di entrambi, la condanna solidale alpagamento della somma di euro 20.000,00 annui, a titolo diremunerazione della gestione ovvero a titolo di indennità dioccupazione, con decorrenza dal maggio 2011 fino al rilascio.1.1. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], resistendo e proponendo domandariconvenzionale. In particolare, deduceva che il compendio immobiliareera stato originariamente acquistato da lui e dalla moglie, poi conferitonella società agricola del figlio; successivamente era stato pignoratodalla Banca di Toscana e acquistato in sede esecutiva dalla s.r.l. 12Numero registro generale 579/2023Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 22629/2026Data pubblicazione 02/07/2026Maggio, società costituita, secondo la sua prospettazione, proprio perconsentire a un finanziatore, [OSCURATO:PERSONA], di acquistare formalmentel’immobile e poi ritrasferirglielo. Il convenuto, dunque, asseriva chel’operazione non fosse una vendita, bensì un finanziamento garantitodall’intestazione del bene alla società, con obbligo di ritrasferimento unavolta restituita la somma anticipata, e deduceva la nullità dellapattuizione perché elusiva del divieto di patto commissorio ex art. 2744c.c.; sosteneva, inoltre, che la remunerazione annua di euro 20.000,00con gli interessi al tasso dell’8%, integrasse un costo complessivo delfinanziamento usurario. Da ciò faceva discendere l’infondatezza delladomanda di risoluzione ex adverso proposta e, in via riconvenzionale,chiedeva il trasferimento del bene in suo favore ex art. 1706 c.c. ocomunque mediante sentenza costitutiva, previo pagamento della solasomma di euro 165.000,00.1.2. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], sostenendo di detenere il bene in forzadi un contratto di affitto di fondo rustico del 3 marzo 2012, stipulato conla s.r.l. 12 [OSCURATO:SOCIETA] e regolarmente registrato, destinato a durare sino al2 marzo 2022 o addirittura al 2 marzo 2027, ai sensi della legge n. 203del 1982; per tale ragione eccepiva l’incompetenza funzionale delTribunale ordinario adito, ritenendo competente la Sezione SpecializzataAgraria, e nel merito contestava sia l’avversaria sia di rilascio che dipagamento dell’indennità di occupazione.1.3. Alla prima udienza, il legale rappresentante della s.r.l. 12Maggio, [OSCURATO:PERSONA], disconosceva la sottoscrizione ed il contratto diaffitto di fondo rustico prodotto da [OSCURATO:PERSONA], la quale, dal canto suo,insisteva sull’eccezione di incompetenza del tribunale adito, e, insubordine, chiedeva la verificazione della firma.2. Con provvedimento dell’11 luglio 2019 il tribunale dichiarava lacompetenza della [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale diSulmona.Numero registro generale 579/2023Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 22629/2026Data pubblicazione 02/07/2026Riassunto il giudizio da parte della s.r.l. 12 [OSCURATO:SOCIETA], si costituivaPaolino Vella eccependo, a sua volta, l’incompetenza funzionale dellaSezione agraria quanto alla domanda proposta nei suoi confronti, sinquanto autonoma rispetto a quella riguardante [OSCURATO:PERSONA] ed il contrattodi affitto agrario. Nel merito riproponeva le stesse difese e la domandariconvenzionale.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA], riproponendo le difese già svolte inprecedenza.2.1. Veniva disposta in corso di causa c.t.u. grafologica per verificarese la firma apposta sul contratto di affitto agrario del 3 marzo 2012fosse di pugno di [OSCURATO:PERSONA]. La consulente nominata, tuttavia, rilevavache il documento acquisito presso l’Agenzia delle Entrate non coincidevacon quello prodotto da [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, risultando difforme pertimbrature, registrazione e firme. Chiedeva quindi una proroga perulteriori indagini, nel corso delle quali l’Agenzia delle Entrate comunicavache l’unico originale in suo possesso era quello già esaminato dal c.t.u.,mentre l’altro originale esistente era stato restituito alla parte che avevarichiesto la registrazione.2.2. A questo punto [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di rimessione intermini per produrre l’originale del contratto di affitto, a suo diresuccessivamente rinvenuto presso il professionista che avevaprovveduto alla registrazione; il tribunale rigettava l’istanza e disponevache il c.t.u. completasse le operazioni peritali, prescindendo da ogniulteriore acquisizione documentale.All’esito delle operazioni peritali, la consulenza tecnica d’ufficioconcludeva nel senso della non autenticità della sottoscrizione.3. Con dispositivo del 15 luglio 2021, poi seguito dalla sentenza nondefinitiva n. 173/2021 pubblicata il 26 luglio 2021, il tribunale dichiaravala risoluzione della scrittura privata, che qualificava come contrattopreliminare, tra la s.r.l. 12 [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava allaNumero registro generale 579/2023Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 22629/2026Data pubblicazione 02/07/2026restituzione del compendio immobiliare; dichiarava inopponibile allasocietà il contratto di affitto apparentemente stipulato con [OSCURATO:PERSONA];condannava anche [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione del bene e condannavaentrambi i Vella, in solido, al risarcimento del danno per l’occupazione,da liquidarsi nel prosieguo. Rigettava inoltre le domande riconvenzionalie rinviava al definitivo la regolamentazione delle spese.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevala s.r.l. 21 [OSCURATO:SOCIETA]; si costituiva [OSCURATO:PERSONA], proponendo appelloincidentale.5. Con sentenza n. 616/2022 la Corte d’Appello di L’Aquila rigettaval’appello principale e solo parzialmente accoglieva l’appello incidentale,nel senso che accoglieva “il motivo di appello incidentale inerente ladisposta condanna alla restituzione del bene posto che la relativadomanda (a differenza di quella per il risarcimento per occupazione oremunerazione della gestione proposta nei confronti di entrambi iresistenti) non è stata avanzata dalla società attrice che si è limitata achiedere il rilascio solo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA]”.6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato a tre motivi, al quale resiste con controricorso las.r.l. 12 [OSCURATO:SOCIETA].Si costituisce con controricorso, anche contenente ricorso incidentaleaffidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA].7. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia “Ex art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. Violazione dell’art. 83, comma primo, c.p.c.Inefficacia e/o nullità della sentenza e/o invalidità del procedimento perNumero registro generale 579/2023Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 22629/2026Data pubblicazione 02/07/2026inesistenza della procura alle liti per agire contro [OSCURATO:PERSONA] in ordinealla risoluzione della scrittura privata intercorsa tra le parti.Inammissibilità della domanda per carenza di ius postulandi”.Deduce, anzitutto, che la procura alle liti rilasciata dal legalerappresentante pro tempore della 12 [OSCURATO:SOCIETA]. al proprio difensore,su foglio separato in calce all’atto di citazione notificato il 5 febbraio2019 e poi richiamata nel giudizio di riassunzione e in quello di appello,così testualmente recitava: “il sottoscritto dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Fiumicino, [OSCURATO:PERSONA], 16 c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] e legalerappresentante della 12 [OSCURATO:SOCIETA] con sede in Roma, Via FrancescoSaverio Nitti, 18 [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] 1300175 delega arappresentare e difendere la stessa nel giudizio avanti il [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la richiesta di condanna al rilascio dibene immobile occupato senza titolo ed in ogni sua ulteriore fase esviluppo, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] e nel suostudio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12/D, elegge domicilio, conferendo alnominato procuratore tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato, ivicompresi quelli di procedere in ogni ulteriore fase o grado, di transigeree conciliare sia giudizialmente che in fase stragiudiziale, rinunciare aglisostituire da altri procuratori cui vengono conferiti sin da ora lemedesime facoltà. Ex lege n. 675/96 e successive modifiche autorizzaespressamente il trattamento dei dati personali, anche sensibili, per lefinalità del procedimento. Roma, 22 febbraio 2018”. Sostiene quindi cheil dato testuale circoscriveva il mandato defensionale al solo giudizioavente ad oggetto la condanna al rilascio di un immobile occupato senzatitolo, senza estenderlo alla diversa domanda di risoluzione dellascrittura privata intercorsa tra la 12 [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], nei cuiconfronti non era stata proposta domanda di rilascio né era stataNumero registro generale 579/2023Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 22629/2026Data pubblicazione 02/07/2026dedotta un’occupazione abusiva.Lamenta, conclusivamente, che la corte territoriale avrebbe omessodi considerare che nel caso di specie la procura sarebbe inesistente perdifetto di mandato e di ius postulandi, con conseguente inammissibilitàdella domanda di risoluzione e che, per effetto di tale omesso rilievo,l’impugnata sentenza e la decisione impugnata e l’intero procedimentosarebbero affetti da nullità.1.1. Il motivo è inammissibile.1.2. Il ricorrente si limita a denunciare l’asserito difetto di procuraalle liti in relazione alla domanda di risoluzione, ma non assolve l’onere— imposto dall’art. 366, n. 6, c.p.c. — di indicare specificamente se,dove e quando tale eccezione sia stata proposta nei precedenti gradi digiudizio, né di localizzare gli atti processuali dai quali risulterebbe che laquestione sia stata tempestivamente introdotta nel contraddittorio delleparti.Ne consegue che la censura, oltre a difettare di specificità, deveritenersi nuova, in quanto prospettata per la prima volta in sede dilegittimità. Essa si pone, pertanto, in contrasto con il principio secondocui, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello, non puòessere rimessa in discussione l’ammissibilità della costituzione nelgiudizio di secondo grado per asserito difetto di ritualità o validità dellaprocura conferita alla parte appellante, ove la relativa questione non siastata tempestivamente sollevata nello stesso grado di giudizio e ilgiudice non abbia ritenuto d’ufficio di richiedere la dimostrazionedell’effettività e della legittimità dei poteri rappresentativi (v. Cass. n.29779/2024).2. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia “Ex art.360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. Violazione degli artt. 1362 e 1363c.c. Errata interpretazione della scrittura privata intercorsa tra le parti inrelazione all’asserita mancanza di prova di un patto fiduciario conNumero registro generale 579/2023Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 22629/2026Data pubblicazione 02/07/2026conferimento di mandato all’acquisto senza rappresentanza. Motivazioneinsufficiente e illogica. Errata applicazione dell’art. 2744 c.c. in relazionealla sussistenza di un patto commissorio vietato o di un negozio direttoad eludere l’art. 2744 c.c.”.Lamenta che la corte territoriale non ha applicato correttamente leregole ermeneutiche ed è pertanto pervenuta erroneamente aqualificare la scrittura privata inter partes come un semplice preliminaredi vendita con contestuale locazione, senza invece, più correttamente,considerarla elusiva del divieto di cui all’art. 2744 c.c., in quantoespressione di una operazione di finanziamento, sorretta da unagaranzia reale atipica, connessa ad un patto fiduciario che prevedeva unmandato all'acquisto senza rappresentanza, e di un meccanismo per cuila mandataria/creditrice, in caso di inadempimento anche solo parzialedel debitore/mandante nel termine pattuito, liberandosi dall’obbligazionedi retrovendita, avrebbe consolidato la sua proprietà ricavando, nelfrattempo, un ulteriore guadagno dalla c.d. “remunerazione dellagestione”.3. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia “Ex art. 360,primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.Errata interpretazione della scrittura privata intercorsa tra le parti inrelazione al computo degli interessi di tipo usurario applicati al prestito.Motivazione apparente e/o illogica”.Censura l’impugnata sentenza là dove, richiamando la sentenza diprimo grado, ha affermato che il corrispettivo pattuito di euro 20.000,00per ogni anno solare per la c.d. “remunerazione della gestione” nonpotesse computarsi in conto interessi avendo “autonoma e distintacausale e trova fondamento nella anticipata messa a disposizione delbene per il suo sfruttamento, in concreto realizzato seppur senza titolo,come sopra evidenziato, proprio dalla figlia di [OSCURATO:PERSONA]” e lamentache la corte territoriale ha reso una motivazione solo apparente, senzaNumero registro generale 579/2023Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 22629/2026Data pubblicazione 02/07/2026correttamente interpretare, anzitutto dal punto di vista del contenutoletterale, la scrittura privata intercorsa tra le parti.3.1. Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere scrutinaticongiuntamente per la stretta connessione, sono inammissibili.3.2. Si limitano a riproporre doglianze già svolte in sede di gravamee sulle quali la corte territoriale si è già pronunciata, giacché, per unverso, ha rilevato “l’insussistenza dei presupposti perché possaconfigurarsi una violazione del patto commissorio (da escludere inconsiderazione del fatto che l’acquisto del bene, intestato ad altrosoggetto, è avvenuto per mezzo del decreto di trasferimento e dunquein assenza di un atto negoziale funzionale alla realizzazionedell’interesse vietato, la coercizione del debitore) e l’insussistenza dellaprova del patto fiduciario a fondamento del mandato ad acquistare ed inforza del quale si è formalizzato l’impegno a rivendere il bene”, mentre,per altro verso, ha ritenuto: “Del tutto irrilevante a tal fine è ilriferimento al “prestito” pur indicato nella scrittura di cui si chiede larisoluzione, posto che a monte la 12 [OSCURATO:SOCIETA] ha operato l’acquistoall’asta giudiziaria dell’immobile, già di proprietà di un terzo soggettogiuridico, poi promesso in vendita e [OSCURATO:PERSONA]. Avrebbe tutt’al piùdovuto essere dimostrata, ma tanto non si è fatto, l’esistenza di accordi,anteriori alla stipula del contratto preliminare, sul mandato conferito alla12 [OSCURATO:SOCIETA] ad acquistare con denaro proprio ma per conto del VellaPaolino il bene, che poi quest’ultimo a sua volta si sarebbe impegnato ariacquistare”.In sostanza, nel rilevare che la società 12 [OSCURATO:SOCIETA] era divenutaproprietaria del compendio immobiliare in Pacentro non in forza diconvenzione con il precedente proprietario, esecutato, bensì a seguito didecreto di trasferimento emesso nell’ambito di una procedura esecutivaimmobiliare e nel ritenere mancante qualsivoglia prova dell’esistenza trale parti di un mandato all’acquisto senza rappresentanza in forza di unNumero registro generale 579/2023Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 22629/2026Data pubblicazione 02/07/2026pactum fiduciae, la corte territoriale ha svolto un motivatoapprezzamento in fatto ed è pervenuta ad affermare che il pagamento disomme fosse dovuto da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di pagamento del prezzo divendita, secondo quanto previsto nella scrittura privata inter partes daqualificare come contratto preliminare di compravendita.3.3. Orbene, a fronte di un siffatto accertamento, con entrambi imotivi in scrutinio l'odierno ricorrente si limita a riproporre, in terminipuramente oppositivi, doglianze già dedotte in appello a suffragio dellapropria non accolta tesi difensiva, le quali pertanto si risolvono nellamera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito dellavicenda, comportante accertamenti e apprezzamenti di fattoinsindacabili in sede di legittimità ove, come nella specie sorretti dacongrua motivazione, nonché di una rivalutazione delle emergenzeprobatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare lefonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove,controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanzeistruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dareprevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede dilegittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso ilfermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non èun giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi allaconsiderati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diversoapprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., n. 5443/2006; Cass., n.34398/2022).3.4. Ne consegue, altresì, l’inammissibilità dell’ulteriore censura concui il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non avereravvisato, nelle pattuizioni contenute nel contratto preliminare, unfenomeno di usurarietà, con specifico riguardo alla clausola che ponevaa carico di [OSCURATO:PERSONA] il pagamento dell’importo fisso annuo di euroNumero registro generale 579/2023Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 22629/2026Data pubblicazione 02/07/202620.000,00, qualificato come “corrispettivo per la gestione” delcompendio immobiliare.L’assunto cassatorio, ribadito in memoria illustrativa, secondo cui ilversamento annuale di euro 20.000,00, lungi dal remunerare alcunaeffettiva attività di gestione, integrerebbe “la prestazione economicadovuta per l’anticipazione della somma e per il mantenimento del benenella disponibilità della famiglia Vella”, si risolve nuovamente in unadiversa lettura del fatto, meramente oppositiva rispetto all’accertamentocompiuto dalla corte territoriale.Quest’ultima, con motivazione non apparente né implausibile, haescluso in radice l’esistenza di un finanziamento tra le parti e, quindi, diun rapporto obbligatorio avente ad oggetto la restituzione di un capitalemaggiorato da interessi, di talché ne consegue il difetto del presuppostostesso della dedotta usurarietà. La censura, pertanto, lungi daldenunciare un effettivo vizio di violazione o falsa applicazione di legge,sollecita a questa Suprema Corte un riesame del fatto e della prova,invece estraneo al sindacato di legittimità.4. Con il primo motivo di ricorso incidentale la ricorrente denuncia“Per gli effetti dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4. Violazione dell’art.4, terzo comma, d.lgs. 150/11 in ordine alla richiesta di rimessione intermini per l’integrazione degli atti introduttivi mediante deposito dimemorie e documenti”.Censura l’impugnata sentenza là dove ha espressamente affermatoche “come dalla stessa parte rilevato, la mancata assegnazione alle partidi un termine perentorio per l’eventuale integrazione degli atti mediantememorie o documenti non ha pregiudicato il diritto della parte dirichiedere i propri mezzi di prova (a confutazione del propostodisconoscimento) ai sensi dell’art. 420 c.6 e, eventualmentedenunciando l’irregolarità della situazione venutasi a creare, di chiedereall’uopo di essere rimessa in termini”, anche aggiungendo: “Nel caso diNumero registro generale 579/2023Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 22629/2026Data pubblicazione 02/07/2026specie il disconoscimento era già stato proposto nel giudizioerroneamente introdotto col rito ordinario come evincibile dal contenutodell’ordinanza di incompetenza”.4.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis c.p.c.4.2. Premesso che per costante orientamento di legittimità, “Ilmutamento del rito da ordinario a speciale non determina - neppure aseguito di fissazione del termine perentorio di cui all'art. 426 cod. proc.civ. per l'integrazione degli atti introduttivi - la rimessione in terminirispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del ritoordinario” (v. tra le tante Cass., n. 9550/2010), questa Suprema Corteha già anche avuto modo di affermare che “In tema di passaggio dalrito ordinario al rito speciale nelle cause di lavoro, ai sensi dell'art. 426c.p.c., la mancata assegnazione alle parti di un termine perentorio perl'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti vizia ilprocedimento, fino a poter determinare la nullità della sentenza, qualorala suddetta omissione abbia in concreto comportato pregiudizi olimitazioni del diritto di difesa (v. Cass., n. 14184/2017; Cass., n.511/2001).La corte territoriale ha dunque svolto una motivazione congrua, cheresiste al sindacato di legittimità, in quanto del tutto conforme aisuindicati principi di diritto, rispetto ai quali il ricorso non prospettaargomenti idonei a giustificare un diverso approdo interpretativo.5. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia “Per glieffetti dell’art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione degli artt. 216 e 217 c.p.c.per non avere ammesso la Corte d’Appello e prima ancora il Tribunale ildeposito del documento originale su cui era stata disposta laverificazione della firma di [OSCURATO:PERSONA]”.Lamenta che la Corte territoriale, pur investita sul punto da unospecifico motivo di appello, ha erroneamente confermato la decisione diprimo grado nella parte in cui aveva negato a [OSCURATO:PERSONA] la possibilità diNumero registro generale 579/2023Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 22629/2026Data pubblicazione 02/07/2026produrre l’originale del documento, successivamente reperito, sul qualeera stata disposta la verificazione e dal quale la stessa faceva discenderel’esistenza di un rapporto contrattuale agrario. Sostiene, in particolare,che tale produzione avrebbe dovuto essere ammessa, senza necessità dirimessione in termini, sia perché funzionale al superiore interessedell’accertamento della verità, sia perché intervenuta prima del depositodefinitivo della relazione peritale; aggiunge che l’acquisizione eracomunque indispensabile, trattandosi proprio dell’originale deldocumento oggetto della verificazione disposta dal tribunale.6. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia “Per glieffetti dell’art. 360, nn. 4 e 5. Nullità della CTU e conseguente nullitàdella sentenza impugnata. Violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessoesame della copia e/o dell’originale del contratto di affitto di fondorustico prodotto da [OSCURATO:PERSONA]. Motivazione apparente”.Lamenta che la corte territoriale ha errato perché avrebbe dovuto, inprimo luogo, ammettere il deposito del documento originale rinvenutoda [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni già esposte nel precedente motivo diimpugnazione, ed in secondo luogo disporre il rinnovo della c.t.u. suldetto documento.6.1. Entrambi i motivi, che per la stretta connessione possonoessere scrutinati congiuntamente, sono inammissibili.6.2. L’evocata violazione di legge, in cui sarebbe incorsa la corte dimerito per non aver ammesso il deposito del documento originale su cuiera stata disposta la verificazione, è dedotta in maniera generica edassertiva; in particolare, la ricorrente incidentale non spiega se, dove equando, nel precedente contesto processuale, abbia mai allegato eprovato la sua oggettiva impossibilità a produrre il documento inquestione, incorrendo pertanto in manifesta violazione dell’art. 366, n. 6c.p.c.6.3. L’evocata nullità della c.t.u., dedotta sul presupposto cheNumero registro generale 579/2023Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 22629/2026Data pubblicazione 02/07/2026l’indagine non sia stata svolta sull’originale del documentoasseritamente reperito solo in seguito, è inammissibile ex art. 360-bisc.p.c. Essa si pone, infatti, in contrasto con il consolidato orientamentodi legittimità che specificatamente individua e circoscrive le ipotesi dinullità, assoluta o relativa, della consulenza tecnica d’ufficio (v. Cass.,Sez. Un., n. 3086/2022; Cass., Sez. Un., n. 6500/2022), tra le quali nonrientra la mancata rinnovazione dell’indagine peritale in sede digravame.La mancata rinnovazione della consulenza tecnica non integra,infatti, di per sé, una causa di nullità dell’elaborato peritale, né dellasentenza che ne recepisca le conclusioni, trattandosi di valutazionerimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che non ètenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre unanuova consulenza tecnica d’ufficio, atteso che il rinnovo dell'indaginetecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (cfr. Cass.,13609/2024, non massimata; Cass., n. 2103/2019; Cass., n.22799/2017).7. In conclusione, tanto il ricorso principale quanto il ricorsoincidentale devono essere dichiarati inammissibili.8. Le spese del giudizio di legittimità, per quanto attiene al rapportoprocessuale tra il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente12 [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza del primo e vengono liquidatecome da dispositivo. Non è invece luogo a provvedere in relazione allaricorrente [OSCURATO:PERSONA], al cui ricorso incidentale nessuno ha resistito. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorsoincidentale.Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore dellasocietà controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre spese forfettarie nellaNumero registro generale 579/2023Numero sezionale 1939/2026Numero di raccolta generale 22629/2026Data pubblicazione 02/07/2026misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessoridi legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 28 maggio2026.Il PresidenteLINA RUBINO