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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40028/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per detenzione a fini di spaccio di 25 gr. di marijuana.

Si lamentano vizi di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale e, comunque, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, al computo della recidiva ed alla misura della pena

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

2.1. Quello in punto di configurabilità del reato postula una rivalutazione delle risultanze probatorie, e quindi un giudizio di fatto, che è precluso al giudice di legittimità.

2.2. Quanto al secondo, va osservato che, in tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché — come nel caso della sentenza impugnata (pagg. 5 s.) — non sia contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per detenzione a fini di spaccio di 25 gr. di marijuana. Si lamentano vizi di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione della droga alla cessione a terzi anziché all'esclusivo uso personale e, comunque, in ordine al diniego delle attenuanti generiche, al computo della recidiva ed alla misura della pena 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 2.1. Quello in punto di configurabilità del reato postula una rivalutazione delle risultanze probatorie, e quindi un giudizio di fatto, che è precluso al giudice di legittimità. 2.2. Quanto al secondo, va osservato che, in tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché — come nel caso della sentenza impugnata (pagg. 5 s.) — non sia contraddittoria e dia conto degli elementi considerati preponderanti. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settem
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