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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 41323/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 27 ottobre 2021, il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del riesame e in sede di rinvio, ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Castrovillari del 29.9.2020 avente per oggetto le quote della [OSCURATO:SOCIETA] e i beni ad essa appartenuti e trasferiti alla RU.IM.

Il GIP aveva ravvisato a carico dell'amministratore di entrambe le società, [OSCURATO:PERSONA], il fumus commissi delicti dei reati di cui agli artt. 81 c.p., 2621, 2625, secondo comma, 2634 cod civ. e 388 cod. pen. e il periculum in mora del compimento, da parte del Rugiano, di ulteriori atti dispositivi e condotte depauperative delle quote della Rizzo intestate ai soci di minoranza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Su ricorso del Nocito, proposto quale terzo interessato, il provvedimento cautelare era stato annullato dal Tribunale del riesame con ordinanza che questa Corte, con sentenza n. 34072 del 25.6.2021, aveva annullato con rinvio avendo il giudice omesso di motivare in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.

2. Nel giudizio di rinvio, il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo del GIP ritenendo sussistente il fumus del reato di falso in bilancio. [OSCURATO:PERSONA], infatti, secondo quanto rilevato dal consulente del pubblico ministero, non aveva riportato nel bilancio della società [OSCURATO:SOCIETA], a partire dal 2015, un credito pari a circa 1.500.000 euro da essa vantato nei confronti della Regione Calabria a titolo di aggiornamento delle tariffe giornaliere per posti letto della RSA.

Egli aveva altresì impedito il controllo ai soci di minoranza, uno dei quali illegittimamente escluso dalla società con delibera dichiarata nulla dal Tribunale di Castrovillari.

Pochi giorni dopo tale pronuncia, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ceduto il ramo d'azienda "RSA [OSCURATO:PERSONA]", alla società [OSCURATO:SOCIETA], anch'essa amministrata dal Rugiano e le cui quote erano quasi interamente detenute dalla moglie del Rugiano.

Tale cessione era avvenuta ad un prezzo che, di gran lunga inferiore al valore, era stato determinato senza tener conto del rilevante credito vantato verso la Regione.

Il Tribunale ha altresì ritenuto sussistente il fumus in ordine al reato di infedeltà patrimoniale, avendo il Rugiano agito in conflitto di interessi per essere concorso alla cessione del ramo di azienda a condizioni estremamente sfavorevoli per la cedente e di ingiustificato favore per la cessionaria, quasi interamente partecipata dalla moglie ed inoltre per aver concluso tale cessione pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità dell'esclusione del socio di minoranza.

L'ordinanza impugnata, inoltre, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale prospettata dal ricorrente con i motivi di riesame depositati in data 26 ottobre 2021 nel giudizio di rinvio, rilevando che il più grave reato di cui all'art.2621 cod. civ. si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce l'assemblea e il bilancio viene illustrato ai soci, sicché la competenza per territorio si determina in relazione a tale luogo.

Poiché l'omissione riguardava un credito venuto ad esistenza nel 2015, esso avrebbe dovuto essere riportato nel bilancio del 2016, allorquando la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ancora sede a [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso tale ordinanza, la difesa del Nocito ha proposto ricorso per cassazione deducendo plurime censure.

Con il primo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali relative alla incompetenza territoriale del GIP che ha emesso la misura cautelare in violazione degli artt. 291, primo comma, 21, secondo comma e 8, cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e all'art. 25, secondo comma, Cost.Il difensore, premesso di aver eccepito, nella memoria del 26.10.2021 contenente i motivi di riesame, l'incompetenza per territorio del GIP, ha osservato che il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti relativamente alla sola ipotesi accusatoria di cui al capo A) dell'incolpazione, concernente il reato di falso in bilancio per omessa esposizione in bilancio del credito relativo all'adeguamento tariffario vantato dalla società nei confronti della Regione.

Secondo il giudice del riesame, poiché tale credito sarebbe sorto nel 2015, esso avrebbe dovuto essere riportato nel bilancio del 2016 quando la sede della società si trovava ancora nel territorio di competenza del Tribunale di Castrovillari.

Ad avviso della difesa, l'ordinanza censurata non avrebbe considerato la circostanza che proprio il decreto di sequestro aveva affermato che l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] aveva avuto piena consapevolezza dell'esistenza del credito solo il 20 novembre 2017, allorché aveva inviato una raccomandata di diffida alla Regione in cui affermava di trovarsi in posizione analoga a quella delle altre società che, con sentenza del TAR, avevano ottenuto il riconoscimento del diritto all'adeguamento tariffario.

Inoltre, lo stesso Tribunale del riesame aveva affermato che in tale lettera l'amministratore della società aveva richiamato il patto transattivo concluso dall'ente pubblico con altre società nel 2016 e che tale patto era stato recepito dal Commissario ad acta con proprio decreto n. 87 del 2016, così confermando che egli non era a conoscenza del credito prima del novembre 2017.

Poiché i bilanci relativi agli anni 2016 e 2017 erano stati approvati, rispettivamente in data 15.6.2017 e 3.7.2018 allorché la sede legale della società era già stata trasferita a Pesaro, competente ad emettere la misura cautelare reale doveva ritenersi il Tribunale di Pesaro.

La difesa aveva altresì documentato che la raccomandata di diffida alla Regione era stata inviata dalla sede di quella città.

Inoltre, il dolo specifico del reato di falso in bilancio (per il conseguimento dell'ingiusto profitto) e il dolo intenzionale (per l'inganno dei destinatari soci di 3 f' minoranza) sarebbe emerso pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 9 febbraio 2018 con la quale era dichiarata la nullità della delibera di esclusione del socio di minoranza [OSCURATO:PERSONA], allorquando la [OSCURATO:SOCIETA] aveva venduto un ramo d'azienda alla [OSCURATO:SOCIETA], amministrata dal medesimo Nocito e partecipata quasi esclusivamente dalla di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA] o.

Il difensore ha pertanto chiesto che venga dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Castrovillari e che venga disposta, ex art. 27 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro.

Con il secondo motivo si denuncia il vizio di violazione di legge per motivazione apparente in relazione alla sussistenza del fumus del reato di cui al capo A), essendo stata omessa ogni considerazione degli elementi dedotti e documentati dalla difesa.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 627, terzo comma, cod. proc. pen. in quanto il Tribunale non si era attenuto alla sentenza rescindente in forza della quale il giudice del riesame aveva soltanto l'obbligo di valutare le deduzioni e le prove fornite dalla difesa al fine di verificarne l'idoneità a dimostrare l'insussistenza delle condotte che avrebbero integrato il fumus commissi delicti del reato di cui al capo A).

Con il quarto motivo si denuncia il vizio di violazione di legge per apparenza della motivazione in conseguenza dell'omessa valutazione delle deduzioni e delle prove della difesa volte a dimostrare l'insussistenza del fumus del delitto di cui al capo A).

In particolare, il Tribunale non avrebbe valutato le prove volte a dimostrare l'insussistenza di un credito certo e determinato nei confronti della Regione Calabria.

Con il quinto motivo si deduce il vizio di violazione di legge per motivazione apparente, essendo stata omessa la valutazione delle deduzioni difensive concernenti la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 47 cod. pen.

La società non avrebbe indicato il credito nel bilancio attenendosi alle previsioni dell'art. 109 TUIR dal momento che detto credito non era dotato dei requisiti di certezza e determinabilità oggettiva (si trattava di crediti per adeguamenti ISTAT delle tariffe applicate), non essendosi concluso il procedimento amministrativo per la verifica dei presupposti della sua esistenza (in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità).

In ogni caso, a ritenere diversamente, e cioè che detto credito avrebbe dovuto essere iscritto in bilancio, ricorrerebbe un'ipotesi di errore sul fatto per incertezza in ordine alla reale esistenza del credito a seguito dei provvedimenti del Commissario ad acta e sulle norme extra penali, per avere l'agente operato seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Con il sesto motivo si deduce l'erronea applicazione di legge in relazione alla procedibilità dell'azione penale prevista dagli artt. 120 cod. pen. e 2634 cod. civ. in relazione al capo C) dell'incolpazione provvisoria.

Il giudice del riesame non avrebbe considerato che, al momento della presentazione della querela, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano più soci, essendo stati esclusi con delibere assembleari del 24.4.2019 e 17.8.2010 e che la sentenza del Tribunale che, in data 9.2.2018, aveva dichiarato la nullità della delibera di esclusione di [OSCURATO:PERSONA] non era provvisoriamente esecutiva. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non aveva chiesto la reintegra nell'organo assembleare né la reiscrizione della qualità di socia nel registro delle imprese.

Pertanto, i suddetti non erano legittimati a presentare la querela.

Con il settimo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 120 cod. pen. e 2634 cod. civ. con riguardo alla tempestività della querela proposta in relazione al capo C) dell'incolpazione provvisoria.

Con l'ottavo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in punto di erronea qualificazione del fatto contestato al capo C), in quanto tale condotta sarebbe in realtà sussumibile non già nel reato di cui all'art. 2643 cod. civ., bensì in quello di cui all'art. 388 cod. pen. il quale non era procedibile in osservanza del principio del ne bis in idem.

Entrambe le condotte contestate consisterebbero nella cessione fraudolenta del ramo d'azienda a danno dei querelanti.

Nel caso di specie, le due fattispecie di reato contestate sarebbero tra loro in rapporto di specialità reciproca e si differenzierebbero solo perché il presupposto di quella di cui all'art.388 cod. pen. è l'elusione degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, mentre per integrare il reato di cui all'art. 2643 cod. civ. sarebbe sufficiente la cessione fraudolente dell'intera azienda.

Pertanto, la condotta sarebbe identica e la condotta contestata al capo C) sarebbe assorbita in quella di cui al capo D) con conseguente dichiarazione di improcedibilità per rispettare il principio del ne bis in idem.

Con il nono motivo si censura l'apparente motivazione dell'ordinanza impugnata per omessa valutazione delle deduzioni e delle prove fornite dalla difesa in ordine alla insussistenza del fumus commissi delicti del reato contestato al capo C) dell'incolpazione provvisoria.

In particolare, non aveva tenuto conto della circostanza che oggetto della vendita da parte della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] era stata non già l'intera azienda, ma solo un ramo della medesima, sicché il prezzo applicato doveva ritenersi congruo.

Con il decimo motivo si denuncia la violazione di legge per motivazione apparente in conseguenza dell'omessa valutazione delle prove fornite dalla difesa in ordine alla insussistenza delle esigenze cautelari e concernenti la circostanza che, ancor prima dell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo avvenuta il 20.10.2020, l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] non è più la stessa persona fisica cui sono state contestate le condotte delittuose e che, a seguito del dissequestro del ramo d'azienda, non sono stati compiuti atti pregiudizievoli per la società.

Con l'undicesimo motivo si deduce la violazione di legge in quanto le esigenze cautelari, individuate dal Tribunale del riesame nella necessità di evitare ulteriori atti dispositivi del ramo d'azienda acquistato dalla RU.IM per non consentire la definitiva dispersione del bene illecitamente sottratto al patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA], costituiscono finalità del diverso istituto del sequestro conservativo.

4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. Con successivo atto, la difesa ha proposto un motivo aggiunto con il quale denuncia la violazione di legge per motivazione apparente in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari ed in specie sull'attualità e concretezza del pericolo di utilizzazione del ramo d'azienda per commettere altri reati o per aggravare o protrarre le conseguenze dannose di quelli ipotizzati.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Con riguardo al primo motivo, con il quale è stata dedotta la questione dell'incompetenza territoriale, si osserva che essa è stata sollevata per la prima volta avanti al Tribunale del riesame in sede di giudizio di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di cassazione che aveva annullato la precedente ordinanza del riesame.

L'esame di tale questione è precluso dal momento che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Rv. 276207 - 01).

3. Quanto ai motivi dal secondo al nono, si deve rilevare che in data 9 febbraio 2022 il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Castrovillari ha emesso decreto che dispone il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui all'art. 2621 cod. civ. (capo A) e di cui all'art. 2634 cod. civ. (capo C).

A ciò consegue che tali motivi di censura, i quali concernono tutti il fumus commissi delicti, non possono essere esaminati.

Infatti, nei casi in cui il rinvio a giudizio sia stato disposto a seguito del preventivo controllo sulla fondatezza dell'accusa da parte del giudice, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus del reato in relazione alle misure cautelari reali è preclusa, poiché tale fumus non deve investire la concreta fondatezza della pretesa punitiva, ma limitarsi a delibare la serietà degli indizi (Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945 - 01), sicché la valutazione di tale requisito ai fini del mantenimento del sequestro è già contenuta nella valutazione in ordine alla consistenza della fondatezza dell'ipotesi accusatoria operata dal giudice ai fini della pronuncia del decreto di rinvio a giudizio.

Pertanto, questa Corte ha costantemente affermato che «in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa» (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, dep. 2020, Riccardi, Rv. 280694 - 03; Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, Ponteggi, Rv. 275227 - 01; Sez. 5, n. 51147 del 02/10/2014, Figari, Rv. 261906 - 01).

4. I restanti motivi, concernenti le esigenze cautelari, sono infondati.

Preliminarmente va precisato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere proposto solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita la deduzione del vizio di motivazione.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nella violazione di legge sono ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (Sez. u., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).

Ciò posto, la motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari svolta dal Tribunale del riesame non è apparente né errata, posto che i presupposti individuati dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., ai fini del sequestro preventivo di una cosa pertinente al reato, consistono nella sussistenza del pericolo che la sua libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, i quali possono anche essere diversi da quello per cui si procede.

Di conseguenza, per ritenere sussistente il periculum è sufficiente che, mediante la cosa pertinente al reato per cui si procede, possano essere commessi altri reati, anche non della stessa specie di quello già consumato e per cui si procede (Sez. 3, n. 30632 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280018 - 01).

Nel caso in esame, il Tribunale di Cosenza ha ritenuto che il sequestro delle quote della società sia funzionale ad evitare la reiterazione di ulteriori atti dispositivi idonei a svuotare il patrimonio della società, oltre che la definitiva dispersione del bene illecitamente sottratto alla società.

Si tratta di motivazione sufficiente, né mancante né apparente, essendo state indicate le ragioni del periculum, il quale non può ritenersi escluso per il semplice fatto che il Rugiano non è più amministratore della società, né per la circostanza che il credito verso la Regione Calabria è stato da questa contestato.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 27 ottobre 2021, il Tribunale di Cosenza in funzione di giudice del riesame e in sede di rinvio, ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Castrovillari del 29.9.2020 avente per oggetto le quote della [OSCURATO:SOCIETA] e i beni ad essa appartenuti e trasferiti alla RU.IM. Il GIP aveva ravvisato a carico dell'amministratore di entrambe le società, [OSCURATO:PERSONA], il fumus commissi delicti dei reati di cui agli artt. 81 c.p., 2621, 2625, secondo comma, 2634 cod civ. e 388 cod. pen. e il periculum in mora del compimento, da parte del Rugiano, di ulteriori atti dispositivi e condotte depauperative delle quote della Rizzo intestate ai soci di minoranza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Su ricorso del Nocito, proposto quale terzo interessato, il provvedimento cautelare era stato annullato dal Tribunale del riesame con ordinanza che questa Corte, con sentenza n. 34072 del 25.6.2021, aveva annullato con rinvio avendo il giudice omesso di motivare in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti. 2. Nel giudizio di rinvio, il Tribunale del riesame ha confermato il provvedimento di sequestro preventivo del GIP ritenendo sussistente il fumus del reato di falso in bilancio. [OSCURATO:PERSONA], infatti, secondo quanto rilevato dal consulente del pubblico ministero, non aveva riportato nel bilancio della società [OSCURATO:SOCIETA], a partire dal 2015, un credito pari a circa 1.500.000 euro da essa vantato nei confronti della Regione Calabria a titolo di aggiornamento delle tariffe giornaliere per posti letto della RSA. Egli aveva altresì impedito il controllo ai soci di minoranza, uno dei quali illegittimamente escluso dalla società con delibera dichiarata nulla dal Tribunale di Castrovillari. Pochi giorni dopo tale pronuncia, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ceduto il ramo d'azienda "RSA [OSCURATO:PERSONA]", alla società [OSCURATO:SOCIETA], anch'essa amministrata dal Rugiano e le cui quote erano quasi interamente detenute dalla moglie del Rugiano. Tale cessione era avvenuta ad un prezzo che, di gran lunga inferiore al valore, era stato determinato senza tener conto del rilevante credito vantato verso la Regione. Il Tribunale ha altresì ritenuto sussistente il fumus in ordine al reato di infedeltà patrimoniale, avendo il Rugiano agito in conflitto di interessi per essere concorso alla cessione del ramo di azienda a condizioni estremamente sfavorevoli per la cedente e di ingiustificato favore per la cessionaria, quasi interamente partecipata dalla moglie ed inoltre per aver concluso tale cessione pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità dell'esclusione del socio di minoranza. L'ordinanza impugnata, inoltre, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale prospettata dal ricorrente con i motivi di riesame depositati in data 26 ottobre 2021 nel giudizio di rinvio, rilevando che il più grave reato di cui all'art.2621 cod. civ. si consuma nel luogo e nel momento in cui si riunisce l'assemblea e il bilancio viene illustrato ai soci, sicché la competenza per territorio si determina in relazione a tale luogo. Poiché l'omissione riguardava un credito venuto ad esistenza nel 2015, esso avrebbe dovuto essere riportato nel bilancio del 2016, allorquando la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ancora sede a [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale ordinanza, la difesa del Nocito ha proposto ricorso per cassazione deducendo plurime censure. Con il primo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali relative alla incompetenza territoriale del GIP che ha emesso la misura cautelare in violazione degli artt. 291, primo comma, 21, secondo comma e 8, cod. proc. pen. in relazione all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e all'art. 25, secondo comma, Cost.Il difensore, premesso di aver eccepito, nella memoria del 26.10.2021 contenente i motivi di riesame, l'incompetenza per territorio del GIP, ha osservato che il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti relativamente alla sola ipotesi accusatoria di cui al capo A) dell'incolpazione, concernente il reato di falso in bilancio per omessa esposizione in bilancio del credito relativo all'adeguamento tariffario vantato dalla società nei confronti della Regione. Secondo il giudice del riesame, poiché tale credito sarebbe sorto nel 2015, esso avrebbe dovuto essere riportato nel bilancio del 2016 quando la sede della società si trovava ancora nel territorio di competenza del Tribunale di Castrovillari. Ad avviso della difesa, l'ordinanza censurata non avrebbe considerato la circostanza che proprio il decreto di sequestro aveva affermato che l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] aveva avuto piena consapevolezza dell'esistenza del credito solo il 20 novembre 2017, allorché aveva inviato una raccomandata di diffida alla Regione in cui affermava di trovarsi in posizione analoga a quella delle altre società che, con sentenza del TAR, avevano ottenuto il riconoscimento del diritto all'adeguamento tariffario. Inoltre, lo stesso Tribunale del riesame aveva affermato che in tale lettera l'amministratore della società aveva richiamato il patto transattivo concluso dall'ente pubblico con altre società nel 2016 e che tale patto era stato recepito dal Commissario ad acta con proprio decreto n. 87 del 2016, così confermando che egli non era a conoscenza del credito prima del novembre 2017. Poiché i bilanci relativi agli anni 2016 e 2017 erano stati approvati, rispettivamente in data 15.6.2017 e 3.7.2018 allorché la sede legale della società era già stata trasferita a Pesaro, competente ad emettere la misura cautelare reale doveva ritenersi il Tribunale di Pesaro. La difesa aveva altresì documentato che la raccomandata di diffida alla Regione era stata inviata dalla sede di quella città. Inoltre, il dolo specifico del reato di falso in bilancio (per il conseguimento dell'ingiusto profitto) e il dolo intenzionale (per l'inganno dei destinatari soci di 3 f' minoranza) sarebbe emerso pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 9 febbraio 2018 con la quale era dichiarata la nullità della delibera di esclusione del socio di minoranza [OSCURATO:PERSONA], allorquando la [OSCURATO:SOCIETA] aveva venduto un ramo d'azienda alla [OSCURATO:SOCIETA], amministrata dal medesimo Nocito e partecipata quasi esclusivamente dalla di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA] o. Il difensore ha pertanto chiesto che venga dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Castrovillari e che venga disposta, ex art. 27 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di violazione di legge per motivazione apparente in relazione alla sussistenza del fumus del reato di cui al capo A), essendo stata omessa ogni considerazione degli elementi dedotti e documentati dalla difesa. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 627, terzo comma, cod. proc. pen. in quanto il Tribunale non si era attenuto alla sentenza rescindente in forza della quale il giudice del riesame aveva soltanto l'obbligo di valutare le deduzioni e le prove fornite dalla difesa al fine di verificarne l'idoneità a dimostrare l'insussistenza delle condotte che avrebbero integrato il fumus commissi delicti del reato di cui al capo A). Con il quarto motivo si denuncia il vizio di violazione di legge per apparenza della motivazione in conseguenza dell'omessa valutazione delle deduzioni e delle prove della difesa volte a dimostrare l'insussistenza del fumus del delitto di cui al capo A). In particolare, il Tribunale non avrebbe valutato le prove volte a dimostrare l'insussistenza di un credito certo e determinato nei confronti della Regione Calabria. Con il quinto motivo si deduce il vizio di violazione di legge per motivazione apparente, essendo stata omessa la valutazione delle deduzioni difensive concernenti la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 47 cod. pen. La società non avrebbe indicato il credito nel bilancio attenendosi alle previsioni dell'art. 109 TUIR dal momento che detto credito non era dotato dei requisiti di certezza e determinabilità oggettiva (si trattava di crediti per adeguamenti ISTAT delle tariffe applicate), non essendosi concluso il procedimento amministrativo per la verifica dei presupposti della sua esistenza (in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza civile di legittimità). In ogni caso, a ritenere diversamente, e cioè che detto credito avrebbe dovuto essere iscritto in bilancio, ricorrerebbe un'ipotesi di errore sul fatto per incertezza in ordine alla reale esistenza del credito a seguito dei provvedimenti del Commissario ad acta e sulle norme extra penali, per avere l'agente operato seguendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità. Con il sesto motivo si deduce l'erronea applicazione di legge in relazione alla procedibilità dell'azione penale prevista dagli artt. 120 cod. pen. e 2634 cod. civ. in relazione al capo C) dell'incolpazione provvisoria. Il giudice del riesame non avrebbe considerato che, al momento della presentazione della querela, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non erano più soci, essendo stati esclusi con delibere assembleari del 24.4.2019 e 17.8.2010 e che la sentenza del Tribunale che, in data 9.2.2018, aveva dichiarato la nullità della delibera di esclusione di [OSCURATO:PERSONA] non era provvisoriamente esecutiva. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non aveva chiesto la reintegra nell'organo assembleare né la reiscrizione della qualità di socia nel registro delle imprese. Pertanto, i suddetti non erano legittimati a presentare la querela. Con il settimo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 120 cod. pen. e 2634 cod. civ. con riguardo alla tempestività della querela proposta in relazione al capo C) dell'incolpazione provvisoria. Con l'ottavo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in punto di erronea qualificazione del fatto contestato al capo C), in quanto tale condotta sarebbe in realtà sussumibile non già nel reato di cui all'art. 2643 cod. civ., bensì in quello di cui all'art. 388 cod. pen. il quale non era procedibile in osservanza del principio del ne bis in idem. Entrambe le condotte contestate consisterebbero nella cessione fraudolenta del ramo d'azienda a danno dei querelanti. Nel caso di specie, le due fattispecie di reato contestate sarebbero tra loro in rapporto di specialità reciproca e si differenzierebbero solo perché il presupposto di quella di cui all'art.388 cod. pen. è l'elusione degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, mentre per integrare il reato di cui all'art. 2643 cod. civ. sarebbe sufficiente la cessione fraudolente dell'intera azienda. Pertanto, la condotta sarebbe identica e la condotta contestata al capo C) sarebbe assorbita in quella di cui al capo D) con conseguente dichiarazione di improcedibilità per rispettare il principio del ne bis in idem. Con il nono motivo si censura l'apparente motivazione dell'ordinanza impugnata per omessa valutazione delle deduzioni e delle prove fornite dalla difesa in ordine alla insussistenza del fumus commissi delicti del reato contestato al capo C) dell'incolpazione provvisoria. In particolare, non aveva tenuto conto della circostanza che oggetto della vendita da parte della [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] era stata non già l'intera azienda, ma solo un ramo della medesima, sicché il prezzo applicato doveva ritenersi congruo. Con il decimo motivo si denuncia la violazione di legge per motivazione apparente in conseguenza dell'omessa valutazione delle prove fornite dalla difesa in ordine alla insussistenza delle esigenze cautelari e concernenti la circostanza che, ancor prima dell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo avvenuta il 20.10.2020, l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] non è più la stessa persona fisica cui sono state contestate le condotte delittuose e che, a seguito del dissequestro del ramo d'azienda, non sono stati compiuti atti pregiudizievoli per la società. Con l'undicesimo motivo si deduce la violazione di legge in quanto le esigenze cautelari, individuate dal Tribunale del riesame nella necessità di evitare ulteriori atti dispositivi del ramo d'azienda acquistato dalla RU.IM per non consentire la definitiva dispersione del bene illecitamente sottratto al patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA], costituiscono finalità del diverso istituto del sequestro conservativo. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Con successivo atto, la difesa ha proposto un motivo aggiunto con il quale denuncia la violazione di legge per motivazione apparente in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari ed in specie sull'attualità e concretezza del pericolo di utilizzazione del ramo d'azienda per commettere altri reati o per aggravare o protrarre le conseguenze dannose di quelli ipotizzati. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Con riguardo al primo motivo, con il quale è stata dedotta la questione dell'incompetenza territoriale, si osserva che essa è stata sollevata per la prima volta avanti al Tribunale del riesame in sede di giudizio di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di cassazione che aveva annullato la precedente ordinanza del riesame. L'esame di tale questione è precluso dal momento che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata» (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Rv. 276207 - 01). 3. Quanto ai motivi dal secondo al nono, si deve rilevare che in data 9 febbraio 2022 il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Castrovillari ha emesso decreto che dispone il giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui all'art. 2621 cod. civ. (capo A) e di cui all'art. 2634 cod. civ. (capo C). A ciò consegue che tali motivi di censura, i quali concernono tutti il fumus commissi delicti, non possono essere esaminati. Infatti, nei casi in cui il rinvio a giudizio sia stato disposto a seguito del preventivo controllo sulla fondatezza dell'accusa da parte del giudice, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus del reato in relazione alle misure cautelari reali è preclusa, poiché tale fumus non deve investire la concreta fondatezza della pretesa punitiva, ma limitarsi a delibare la serietà degli indizi (Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945 - 01), sicché la valutazione di tale requisito ai fini del mantenimento del sequestro è già contenuta nella valutazione in ordine alla consistenza della fondatezza dell'ipotesi accusatoria operata dal giudice ai fini della pronuncia del decreto di rinvio a giudizio. Pertanto, questa Corte ha costantemente affermato che «in tema di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato preclude la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del fumus commissi delicti, essendovi, in tali casi, una preventiva verifica giurisdizionale sulla consistenza del fondamento dell'accusa» (Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, dep. 2020, Riccardi, Rv. 280694 - 03; Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, Ponteggi, Rv. 275227 - 01; Sez. 5, n. 51147 del 02/10/2014, Figari, Rv. 261906 - 01). 4. I restanti motivi, concernenti le esigenze cautelari, sono infondati. Preliminarmente va precisato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali può essere proposto solo in relazione al vizio di violazione di legge, non essendo consentita la deduzione del vizio di motivazione. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nella violazione di legge sono ricompresi anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, con conseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. (Sez. u., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv.254893; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Ciò posto, la motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari svolta dal Tribunale del riesame non è apparente né errata, posto che i presupposti individuati dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., ai fini del sequestro preventivo di una cosa pertinente al reato, consistono nella sussistenza del pericolo che la sua libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, i quali possono anche essere diversi da quello per cui si procede. Di conseguenza, per ritenere sussistente il periculum è sufficiente che, mediante la cosa pertinente al reato per cui si procede, possano essere commessi altri reati, anche non della stessa specie di quello già consumato e per cui si procede (Sez. 3, n. 30632 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280018 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale di Cosenza ha ritenuto che il sequestro delle quote della società sia funzionale ad evitare la reiterazione di ulteriori atti dispositivi idonei a svuotare il patrimonio della società, oltre che la definitiva dispersione del bene illecitamente sottratto alla società. Si tratta di motivazione sufficiente, né mancante né apparente, essendo state indicate le ragioni del periculum, il quale non può ritenersi escluso per il semplice fatto che il Rugiano non è più amministratore della società, né per la circostanza che il credito verso la Regione Calabria è stato da questa contestato. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
Decreto Cassazione n. 41323/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris