CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15271/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto, per confermare la ritenuta recidiva, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato come la natura del reato e il tipo di devianza di cui è espressione fossero sintomatici di una crescente colpevolezza e, implicitamente, dell'indifferenza dell'imputato rispetto alle conseguenze penali della propria condotta; che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie - ove la pena è stata peraltro fissata nel minimo edittale -, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, la pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M