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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22124/2026

Testo disponibile della fonte

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areseudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Varese, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 20novembre 2025, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la nonesecutività della sentenza del Tribunale di Bologna il 22 ottobre 2014, divenuta esecutiva il16 settembre 2016.2.

In data 8 agosto 2025 il ricorrente ha ricevuto la notifica di un provvedimento diintegrazione nel quale risultava la condanna pronunciata con la sentenza emessa dalTribunale di Bologna in data 22 ottobre 2014, divenuta irrevocabile il 16 settembre 2016.In tale processo il ricorrente era stato dichiarato contumace e condannato in relazioneai reati di cui agli artt. 56, 582, 585 cod. pen. e 4 l. 110 del 1975.Nello specifico la sentenza è divenuta irrevocabile allorché l’estratto contumaciale èstato notificato, il 17 agosto 2016, a mezzo invio pec all’indirizzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],titolare dello studio presso il quale prestava la propria attività professionale la dott.ssaCamilla [OSCURATO:PERSONA], abilitata all’esercizio della professione, nominata quale difensore di fiducianel verbale di identificazione e di dichiarazione di elezione di domicilio redatto il 16 luglio2016.3.

Appreso così della divenuta irrevocabilità della sentenza, il condannato ha propostoincidente di esecuzione con il quale, rilevata la nullità della notifica dell’estrattocontumaciale, inviata all’indirizzo pec dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e mai ricevuta dalla dott.ssaRaiano, unico difensore di fiducia formalmente nominato, ha chiesto dichiararsi la nonesecutività del titolo quanto a tale condanna e, in subordine, non avendo avuto conoscenzadella pronuncia della sentenza, di essere rimesso in termini al fine di proporre appello.4.

Il giudice dell’esecuzione, rilevato che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la propria attivitàprofessionale presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], comunque sito a Bologna, viaD’Azegl io, 27, ha r i tenuto che la noti f ica, effettuata presso l ’ indir izzo [OSCURATO:EMAIL], fosse valida anche con riferimento all’allora imputato cheaveva eletto domicilio presso il difensore, la citata dr.ssaRaiano.

Ciò anche considerato chenelle annotazioni della pec era espressamente indicato: “Notifica estratto contumaciale disent. 3793/14 all’imputato elett. dom. c/o lo studio del difensore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”.5.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, inun unico motivo, ha dedotto i seguenti motivi.5.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 548, comma 3, cod. proc. pen. nellaformulazione antecedente all’entrata in vigore della l. 67 del 2014 quanto alla ritenuta validitàdella notifica, effettuata presso un indirizzo pec non riferibile al difensore di fiducia nominatopresso il quale l’imputato aveva eletto domicilio.5.2.

Vizio di motivazione con riferimento all’istanza di restituzione in termini in quanto ilgiudice dell’esecuzione non ha fornito alcuna risposta alla richiesta formulata in tal sensodalla difesa.6.

In data 3 marzo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 548,comma 3, cod. proc. pen. nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della l. 67 del2014 con riferimento alla ritenuta validità della notifica.La doglianza è infondata.2.1.

L’indirizzo di posta elettronica certificata, come pure correttamente evidenziatonell’atto di ricorso, individua il domicilio digitale ai sensi del d.lgs. 82 del 2005 del soggetto,nel caso in esame del professionista, cui questa è attribuita.Ai sensi dell’art. 16, comma 7, d.l. n. 185 del 2008, convertito con l. n. 2 del 2009, «iprofessionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettiviordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter deldecreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Gli ordini e i collegi pubblicano in un elencoriservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, idati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale».La notifica degli atti effettuata a mezzo pec, pertanto, per essere regolare, deve essereeffettuata presso l’indirizzo riferibile al difensore nominato e da questo indicato, o comunquereperito nell’albo.

Dovendosi di contro ritenere che la notifica inviata presso un recapitodiverso sia inidonea a consentire la conoscenza dell'atto al destinatario e sia, quindi, affettada una nullità assoluta (Sez. 5, n. 17235 del 18/02/2025, C., Rv. 288009 - 01).In tale prospettiva non assume alcun rilievo se nel medesimo studio eserciti la propriaproprio indirizzo mail e le notifiche vanno effettuate presso la specifica e personale casella diposta elettronica certificata attribuita a ogni singolo avvocato e che evidentemente risultadall’albo.Una ipotesi peculiare si verifica allorché tra i diversi professionisti che esercitato laprofessione nel medesimo studio uno di questi sia individuabile come titolare dello studio.In tale situazione, infatti, fermo restando che le notifiche riferibili al singoloprofessionista devono essere effettuate presso l’indirizzo personale dello stesso, puòverificarsi l’ipotesi in cui una notifica debba essere effettuata allo “studio” in generale per cuiin tale caso l’indirizzo cui fare riferimento è quello del titolare dello “studio” stesso.Questa particolare situazione, d’altro canto, assume un rilievo specifico nel caso in cuipresso lo studio, o comunque presso uno dei professionisti, sia iscritto in qualità di praticanteun dottore in giurisprudenza.In tale ipotesi, infatti, qualora il praticante, anche abilitato, non abbia un proprio indirizzodi posta elettronica certificata o, comunque, non lo abbia comunicato al consiglio dell’ordinepresso il quale è tenuto il registro praticanti in cui è iscritto, il domicilio digitale che assumerilievo e presso il quale gli devono essere effettuate le notifiche coincide con quello deldominus, quello cioè attribuibile allo “studio” presso il quale il dottore in giurisprudenzasvolge la propria pratica legale e, conseguentemente, esercita la professione ai sensi dellalegge professionale e dell’art. 40 del [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati.Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato la notifica è stataregolarmente effettuata, infatti:-dagli atti, anche ora allegati al ricorso, risulta che nel verbale l’elezione di domicilio erastata effettuata presso “lo studio del mio legale di fiducia in Bologna, via D’Azeglio, n. 27” eche il difensore nominato era “la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], iscritta nell’elenco dei praticantiabilitati al patrocinio dell’Ordine avvocati di Bologna, praticante presso lo studio LegaleMarra [OSCURATO:PERSONA] di Bologna in via D’Azeglio n. 27”;-dagli stessi atti e dall’approfondimento istruttorio disposto dal giudice risulta che lanotifica è stata inviata all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], riferibile all’avv.[OSCURATO:PERSONA], titolare dello studio e dominus della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];-dal rapporto della pec, debitamente acquisito dal giudice dell’esecuzione, risulta laspecifica indicazione che l’atto era relativo alla “Notifica estratto contumaciale di sent.3793/14 all’imputato elett. dom. c/o lo studio del difensore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”.3.

Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla totalecarenza di risposta in merito all’istanza di restituzione in termini formulata in via subordinatadalla difesa.La doglianza è infondata.A fronte della ritenuta regolarità della notifica, infatti, la richiesta di restituzione intermini, formulata nell’istanza in termini privi di qualsivoglia specificità, era manifestamenteinfondata per cui la mancanza di risposta sul punto non comporta alcuna conseguenza intermini di invalidità del provvedimento impugnato.Ciò anche considerato che sul punto si deve ribadire che «la notifica della citazione agiudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio deldifensore di fiducia dell'imputato, deve far ritenere che il condannato in contumacia abbiaavuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da nonaver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazionedella perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività diricerca di informazioni presso tale professionista» (Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016, dep.2017, Adinolfi, Rv. 269341 – 01).4.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
areseudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Varese, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 20novembre 2025, ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare la nonesecutività della sentenza del Tribunale di Bologna il 22 ottobre 2014, divenuta esecutiva il16 settembre 2016.2. In data 8 agosto 2025 il ricorrente ha ricevuto la notifica di un provvedimento diintegrazione nel quale risultava la condanna pronunciata con la sentenza emessa dalTribunale di Bologna in data 22 ottobre 2014, divenuta irrevocabile il 16 settembre 2016.In tale processo il ricorrente era stato dichiarato contumace e condannato in relazioneai reati di cui agli artt. 56, 582, 585 cod. pen. e 4 l. 110 del 1975.Nello specifico la sentenza è divenuta irrevocabile allorché l’estratto contumaciale èstato notificato, il 17 agosto 2016, a mezzo invio pec all’indirizzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],titolare dello studio presso il quale prestava la propria attività professionale la dott.ssaCamilla [OSCURATO:PERSONA], abilitata all’esercizio della professione, nominata quale difensore di fiducianel verbale di identificazione e di dichiarazione di elezione di domicilio redatto il 16 luglio2016.3. Appreso così della divenuta irrevocabilità della sentenza, il condannato ha propostoincidente di esecuzione con il quale, rilevata la nullità della notifica dell’estrattocontumaciale, inviata all’indirizzo pec dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e mai ricevuta dalla dott.ssaRaiano, unico difensore di fiducia formalmente nominato, ha chiesto dichiararsi la nonesecutività del titolo quanto a tale condanna e, in subordine, non avendo avuto conoscenzadella pronuncia della sentenza, di essere rimesso in termini al fine di proporre appello.4. Il giudice dell’esecuzione, rilevato che la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la propria attivitàprofessionale presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], comunque sito a Bologna, viaD’Azegl io, 27, ha r i tenuto che la noti f ica, effettuata presso l ’ indir izzo [OSCURATO:EMAIL], fosse valida anche con riferimento all’allora imputato cheaveva eletto domicilio presso il difensore, la citata dr.ssaRaiano. Ciò anche considerato chenelle annotazioni della pec era espressamente indicato: “Notifica estratto contumaciale disent. 3793/14 all’imputato elett. dom. c/o lo studio del difensore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”.5. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, inun unico motivo, ha dedotto i seguenti motivi.5.1. Violazione di legge in relazione all’art. 548, comma 3, cod. proc. pen. nellaformulazione antecedente all’entrata in vigore della l. 67 del 2014 quanto alla ritenuta validitàdella notifica, effettuata presso un indirizzo pec non riferibile al difensore di fiducia nominatopresso il quale l’imputato aveva eletto domicilio.5.2. Vizio di motivazione con riferimento all’istanza di restituzione in termini in quanto ilgiudice dell’esecuzione non ha fornito alcuna risposta alla richiesta formulata in tal sensodalla difesa.6. In data 3 marzo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 548,comma 3, cod. proc. pen. nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della l. 67 del2014 con riferimento alla ritenuta validità della notifica.La doglianza è infondata.2.1. L’indirizzo di posta elettronica certificata, come pure correttamente evidenziatonell’atto di ricorso, individua il domicilio digitale ai sensi del d.lgs. 82 del 2005 del soggetto,nel caso in esame del professionista, cui questa è attribuita.Ai sensi dell’art. 16, comma 7, d.l. n. 185 del 2008, convertito con l. n. 2 del 2009, «iprofessionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettiviordini o collegi il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter deldecreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elencoriservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, idati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale».La notifica degli atti effettuata a mezzo pec, pertanto, per essere regolare, deve essereeffettuata presso l’indirizzo riferibile al difensore nominato e da questo indicato, o comunquereperito nell’albo. Dovendosi di contro ritenere che la notifica inviata presso un recapitodiverso sia inidonea a consentire la conoscenza dell'atto al destinatario e sia, quindi, affettada una nullità assoluta (Sez. 5, n. 17235 del 18/02/2025, C., Rv. 288009 - 01).In tale prospettiva non assume alcun rilievo se nel medesimo studio eserciti la propriaproprio indirizzo mail e le notifiche vanno effettuate presso la specifica e personale casella diposta elettronica certificata attribuita a ogni singolo avvocato e che evidentemente risultadall’albo.Una ipotesi peculiare si verifica allorché tra i diversi professionisti che esercitato laprofessione nel medesimo studio uno di questi sia individuabile come titolare dello studio.In tale situazione, infatti, fermo restando che le notifiche riferibili al singoloprofessionista devono essere effettuate presso l’indirizzo personale dello stesso, puòverificarsi l’ipotesi in cui una notifica debba essere effettuata allo “studio” in generale per cuiin tale caso l’indirizzo cui fare riferimento è quello del titolare dello “studio” stesso.Questa particolare situazione, d’altro canto, assume un rilievo specifico nel caso in cuipresso lo studio, o comunque presso uno dei professionisti, sia iscritto in qualità di praticanteun dottore in giurisprudenza.In tale ipotesi, infatti, qualora il praticante, anche abilitato, non abbia un proprio indirizzodi posta elettronica certificata o, comunque, non lo abbia comunicato al consiglio dell’ordinepresso il quale è tenuto il registro praticanti in cui è iscritto, il domicilio digitale che assumerilievo e presso il quale gli devono essere effettuate le notifiche coincide con quello deldominus, quello cioè attribuibile allo “studio” presso il quale il dottore in giurisprudenzasvolge la propria pratica legale e, conseguentemente, esercita la professione ai sensi dellalegge professionale e dell’art. 40 del [OSCURATO:PERSONA].2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si è conformato ai principi indicati.Come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato la notifica è stataregolarmente effettuata, infatti:-dagli atti, anche ora allegati al ricorso, risulta che nel verbale l’elezione di domicilio erastata effettuata presso “lo studio del mio legale di fiducia in Bologna, via D’Azeglio, n. 27” eche il difensore nominato era “la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], iscritta nell’elenco dei praticantiabilitati al patrocinio dell’Ordine avvocati di Bologna, praticante presso lo studio LegaleMarra [OSCURATO:PERSONA] di Bologna in via D’Azeglio n. 27”;-dagli stessi atti e dall’approfondimento istruttorio disposto dal giudice risulta che lanotifica è stata inviata all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL], riferibile all’avv.[OSCURATO:PERSONA], titolare dello studio e dominus della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];-dal rapporto della pec, debitamente acquisito dal giudice dell’esecuzione, risulta laspecifica indicazione che l’atto era relativo alla “Notifica estratto contumaciale di sent.3793/14 all’imputato elett. dom. c/o lo studio del difensore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”.3. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla totalecarenza di risposta in merito all’istanza di restituzione in termini formulata in via subordinatadalla difesa.La doglianza è infondata.A fronte della ritenuta regolarità della notifica, infatti, la richiesta di restituzione intermini, formulata nell’istanza in termini privi di qualsivoglia specificità, era manifestamenteinfondata per cui la mancanza di risposta sul punto non comporta alcuna conseguenza intermini di invalidità del provvedimento impugnato.Ciò anche considerato che sul punto si deve ribadire che «la notifica della citazione agiudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio deldifensore di fiducia dell'imputato, deve far ritenere che il condannato in contumacia abbiaavuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da nonaver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazionedella perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività diricerca di informazioni presso tale professionista» (Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016, dep.2017, Adinolfi, Rv. 269341 – 01).4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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