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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 48664/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI RAGUSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; ilett-e/senti—te le concl-irsioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 maggio 2022 il giudice monocratico del Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., in quanto ritenuto responsabile di essersi impossessato a fini profitto di energia elettrica, sottraendola a E-distribuzione mediante allaccio abusivo a tale rete dell'impianto dell'attività commerciale di rivendita di frutta e verdura di cui era amministratore unico, con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose e su un bene esposto alla pubblica fede.

1.1. Il giudice ha, in particolare, deciso di non convalidare l'arresto ritenendolo non legittimamente eseguito, difettando, in carenza di elementi concreti che consentissero di ricondurre in modo certo alla sua persona la gestione dell'esercizio commerciale, la riferibilità del fatto all'Avola, peraltro non essendo stato colto costui nell'atto di allacciare abusivamente il contatore ai conduttori elettrici, e dunque in assenza di configurazione dello stato di flagranza.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, eccependo, con un unico motivo, inosservanza della legge penale.

Il P.M. ha dedotto l'erroneità della decisione con cui è stata esclusa la sussistenza dello stato di flagranza del reato, sul presupposto che, per come precisato da questa Corte di legittimità, in tema di furto di energia elettrica, lo stato di flagranza che consente l'arresto non presuppone che l'autore del furto sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore o di effettuare l'allacciamento abusivo, essendo sufficiente che la captazione di energia elettrica - al pari di quanto avvenuto nel caso di specie - sia in corso e che l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen. sia stata preventivamente posta in essere per consentire l'impossessamento.

Lamenta, inoltre, il ricorrente l'illegittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di convalida dell'arresto, in quanto fondato sulla ritenuta carenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico dell'indagato, così disattendendo la consolidata interpretazione resa dalla giurisprudenza di questa Corte per cui, in sede di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto a limitarsi alla verifica di aspetti formali come il rispetto dei termini di legge e della sussistenza dei presupposti legittimanti l'arresto, senza valutare la ricorrenza della gravità indiziaria, delle esigenze cautelari, ovvero della responsabilità del prevenuto.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, per essere stato eseguito legittimamente l'arresto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

2. In primo luogo pertinente è il richiamo effettuato dal P.M. ricorrente al principio di diritto, reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui, in tema di furto di energia elettrica, lo stato di flagranza che consente l'arresto non presuppone che l'autore del furto sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore o di effettuare l'allacciamento abusivo, essendo sufficiente che la captazione di energia elettrica sia in corso e che la condotta integrante l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. sia stata preventivamente posta in essere per consentire l'impossessamento (così, testualmente, Sez. 4, n. 43693 del 10/10/2019, Chittoglio, Rv. 277359-01; ma cfr. anche, in termini conformi: Sez. 5, n. 42602 del 23/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266411-01; Sez. 5, n. 19119 del 16/03/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227749-01).

Il furto di energia elettrica, infatti, rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), in cui l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva, e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo.

Conseguentemente, il delitto deve considerarsi flagrante se all'atto dell'intervento della P.G. — come, per l'appunto, avvenuto nel caso di specie - la captazione di energia elettrica risulta essere ancora in atto (così, ex multis, Sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265850-01; Sez. 4, n. 1537 del 02/10/2009, dep. 2010, Durro, Rv. 246294-01).

3. Sotto altro profilo, poi, assume rilievo il consolidato orientamento, del pari evidenziato dal P.M. ricorrente, per cui, in sede di convalida dell'arresto in flagranza, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato riservato alla cognizione del giudice di merito (così, tra le tante, Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230-01).

Il controllo che il giudice compie ex post sui presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis non può, pertanto, esorbitare da una verifica di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi, e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione (Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni, Rv. 233969-01).

Il giudice monocratico del Tribunale di Ragusa non si è attenuto agli indicati principi nell'ordinanza impugnata, considerato che, anziché limitarsi alla sola verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione della misura pre-cautelare, ha invece operato delle valutazioni di merito, in particolar modo ritenendo l'insussistenza di elementi certi che consentissero di ricondurre all'indagato la gestione dell'esercizio commerciale abusivamente allacciato alla rete elettrica - peraltro in assenza di configurazione dello stato di flagranza

4. La presenza delle indicate valutazioni, antitetiche rispetto ai principi resi dalla giurisprudenza di legittimità ed estranee al giudizio di convalida, rende conseguentemente indispensabile l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo stato legittimamente eseguito l'arresto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI RAGUSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; ilett-e/senti—te le concl-irsioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 maggio 2022 il giudice monocratico del Tribunale di Ragusa ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., in quanto ritenuto responsabile di essersi impossessato a fini profitto di energia elettrica, sottraendola a E-distribuzione mediante allaccio abusivo a tale rete dell'impianto dell'attività commerciale di rivendita di frutta e verdura di cui era amministratore unico, con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose e su un bene esposto alla pubblica fede. 1.1. Il giudice ha, in particolare, deciso di non convalidare l'arresto ritenendolo non legittimamente eseguito, difettando, in carenza di elementi concreti che consentissero di ricondurre in modo certo alla sua persona la gestione dell'esercizio commerciale, la riferibilità del fatto all'Avola, peraltro non essendo stato colto costui nell'atto di allacciare abusivamente il contatore ai conduttori elettrici, e dunque in assenza di configurazione dello stato di flagranza. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, eccependo, con un unico motivo, inosservanza della legge penale. Il P.M. ha dedotto l'erroneità della decisione con cui è stata esclusa la sussistenza dello stato di flagranza del reato, sul presupposto che, per come precisato da questa Corte di legittimità, in tema di furto di energia elettrica, lo stato di flagranza che consente l'arresto non presuppone che l'autore del furto sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore o di effettuare l'allacciamento abusivo, essendo sufficiente che la captazione di energia elettrica - al pari di quanto avvenuto nel caso di specie - sia in corso e che l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 cod. pen. sia stata preventivamente posta in essere per consentire l'impossessamento. Lamenta, inoltre, il ricorrente l'illegittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di convalida dell'arresto, in quanto fondato sulla ritenuta carenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico dell'indagato, così disattendendo la consolidata interpretazione resa dalla giurisprudenza di questa Corte per cui, in sede di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto a limitarsi alla verifica di aspetti formali come il rispetto dei termini di legge e della sussistenza dei presupposti legittimanti l'arresto, senza valutare la ricorrenza della gravità indiziaria, delle esigenze cautelari, ovvero della responsabilità del prevenuto. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, per essere stato eseguito legittimamente l'arresto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. In primo luogo pertinente è il richiamo effettuato dal P.M. ricorrente al principio di diritto, reiteratamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per cui, in tema di furto di energia elettrica, lo stato di flagranza che consente l'arresto non presuppone che l'autore del furto sia sorpreso nell'atto di manomettere il contatore o di effettuare l'allacciamento abusivo, essendo sufficiente che la captazione di energia elettrica sia in corso e che la condotta integrante l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. sia stata preventivamente posta in essere per consentire l'impossessamento (così, testualmente, Sez. 4, n. 43693 del 10/10/2019, Chittoglio, Rv. 277359-01; ma cfr. anche, in termini conformi: Sez. 5, n. 42602 del 23/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266411-01; Sez. 5, n. 19119 del 16/03/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 227749-01). Il furto di energia elettrica, infatti, rientra tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), in cui l'evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono nel tempo costituiscono singoli atti di un'unica azione furtiva, e spostano in avanti la cessazione della consumazione fino all'ultimo prelievo. Conseguentemente, il delitto deve considerarsi flagrante se all'atto dell'intervento della P.G. — come, per l'appunto, avvenuto nel caso di specie - la captazione di energia elettrica risulta essere ancora in atto (così, ex multis, Sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015, dep. 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265850-01; Sez. 4, n. 1537 del 02/10/2009, dep. 2010, Durro, Rv. 246294-01). 3. Sotto altro profilo, poi, assume rilievo il consolidato orientamento, del pari evidenziato dal P.M. ricorrente, per cui, in sede di convalida dell'arresto in flagranza, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato riservato alla cognizione del giudice di merito (così, tra le tante, Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230-01). Il controllo che il giudice compie ex post sui presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis non può, pertanto, esorbitare da una verifica di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi, e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione (Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni, Rv. 233969-01). Il giudice monocratico del Tribunale di Ragusa non si è attenuto agli indicati principi nell'ordinanza impugnata, considerato che, anziché limitarsi alla sola verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione della misura pre-cautelare, ha invece operato delle valutazioni di merito, in particolar modo ritenendo l'insussistenza di elementi certi che consentissero di ricondurre all'indagato la gestione dell'esercizio commerciale abusivamente allacciato alla rete elettrica - peraltro in assenza di configurazione dello stato di flagranza 4. La presenza delle indicate valutazioni, antitetiche rispetto ai principi resi dalla giurisprudenza di legittimità ed estranee al giudizio di convalida, rende conseguentemente indispensabile l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo stato legittimamente eseguito l'arresto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così
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