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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19180/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente quale autore del reato di truffa ascrittogli, è proposto in assenza di interesse, poichè, contrariamente a quanto indicato dalla difesa, la Corte territoriale, riformando la sentenza del giudice di primo grado, ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MIl Consigliere Estensore La PresidenteGiuseppe Sga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente quale autore del reato di truffa ascrittogli, è proposto in assenza di interesse, poichè, contrariamente a quanto indicato dalla difesa, la Corte territoriale, riformando la sentenza del giudice di primo grado, ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MIl Consigliere Estensore La PresidenteGiuseppe Sga
Sentenza Cassazione n. 19180/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris