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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20128/2026

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SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –controcalce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 405 del 2020 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 13 ottobre 2020 (R.G.N.829/2017).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11185/2021Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 20128/2026Data pubblicazione 16/06/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diBologna ha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronunciadel Tribunale di Forlì e ha dunque riconosciuto il diritto della signoraCarla Fiaschi di accedere alla pensione di anzianità sperimentalesecondo le regole della “opzione donna”.A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentatoche la previsione di legge non limita in alcun modo l’accesso altrattamento pensionistico di anzianità alle lavoratrici che non abbianomaturato i requisiti del regime ordinario e può essere invocata ancheda chi già possieda tali requisiti, allo scopo di fruire di un trattamentopensionistico d’importo più elevato.

Il dato letterale, difatti, nonavvalora alcuna finalità di agevolare l’uscita delle donne dal mondo dellavoro prima del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso allapensione.2.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza d’appello,articolando un motivo, illustrato da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione la signora [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1, comma 9, della legge23 agosto 2004, n. 243, e censura la sentenza d’appello per averericonosciuto la facoltà della signora [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi delprepensionamento secondo la “opzione donna”, benché l’interessataavesse già conseguito «gli ordinari requisiti di accesso a pensione»(pagina 2 del ricorso per cassazione).- 2 -Numero registro generale 11185/2021Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 20128/2026Data pubblicazione 16/06/2026Ad avviso del ricorrente, la finalità del prepensionamento è «quelladi agevolare la maturazione del diritto al trattamento e non già quelladi incrementare la misura della pensione» (pagina 4 del ricorso percassazione).2.– Le censure colgono nel segno.3.– Gli antecedenti di fatto non sono controversi tra le parti.3.1.– La signora [OSCURATO:PERSONA], con istanza del 9 giugno 2015, hachiesto all’Istituto la liquidazione della pensione di anzianità in baseall’art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, che ratione temporisha confermato in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, «lapossibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamentopensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pario superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore acinquantasette anni per le lavoratrici dipendenti e a cinquantotto anniper le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optanoper una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole dicalcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30aprile 1997, n. 180».3.2.– L’Istituto ha respinto la domanda, sul presupposto che lasignora Fiaschi avesse già maturato gli ordinari requisiti per la pensioneanticipata (41 anni e 6 mesi di contributi) e non avesse dunque titoloper avvalersi del prepensionamento secondo la “opzione donna”.4.– Il diniego opposto dall’Istituto è conforme all’interpretazionesistematica e teleologica della disciplina vigente.4.1.– Il legislatore ha configurato la “opzione donna” come unaforma di accesso anticipato al pensionamento e come deroga a unadisciplina improntata al progressivo innalzamento dei requisitianagrafici.Emblematico, a tale riguardo, è il fatto che la previsione di legge siaffianchi ad altre ipotesi di esenzione, tipizzate dai commi 3 e 8 e voltea mantenere inalterati i previgenti requisiti di accesso alla pensione, e- 3 -Numero registro generale 11185/2021Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 20128/2026Data pubblicazione 16/06/2026s’inquadri in un più ampio contesto di fattispecie di «ultrattività deirequisiti previsti dalla precedente normativa» (pagina 8 del ricorso percassazione).4.2.– Strutturata come deroga ai nuovi e più rigorosi requisitiprescritti dalla medesima legge, la disciplina dettata dall’art. 1, comma9, della legge n. 243 del 2004 persegue la precipua finalità di accordareil trattamento pensionistico in anticipo rispetto agli altri assicurati.Tale ratio è immanente a una normativa così congegnata e nongiova obiettare che la finalità invocata dal ricorrente non è enunciataex professo nel testo di legge: l’obiettivo di esentare dall’applicazionedegli ordinari criteri di accesso alla pensione si può evincere in modoinequivocabile dal dato testuale, dalla connessione sistematica delledisposizioni, dalle modalità applicative dell’assetto delineato a regimedal legislatore.4.3.– Inoltre, la disciplina richiamata, proprio per la sua valenzaderogatoria, non può che essere interpretata in coerenza con la suafinalità e con i requisiti costitutivi che la delimitano, senza tramutarsiin improprio strumento di scelta del trattamento più favorevole, abeneficio di chi abbia già maturato i requisiti ordinari di accesso allapensione e intenda lucrare i vantaggi correlati all’applicazione delsistema contributivo.Per tale scopo, il legislatore appresta – e assoggetta a regolestringenti – un apposito strumento: l’opzione disciplinata dall’art. 1,comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nell’interpretazione poisancita dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2001, n.355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2001, n.417.4.4.– In senso contrario non milita il richiamo della partecontroricorrente al favor che ispira la disposizione in parola e all’ampiaportata semantica della formula oramai invalsa “opzione donna”, in- 4 -Numero registro generale 11185/2021Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 20128/2026Data pubblicazione 16/06/2026quanto il favor e la facoltà attribuita dalla legge devono trovareconcreta attuazione nell’alveo che la legge stessa ha tracciato.4.5.– Come l’Istituto rileva nella memoria illustrativa, a taliconclusioni questa Corte è giunta nell’analisi della lettera e della ratiodella disciplina applicabile, in base alla considerazione che «la normanon ha certo riguardo al quantum della pensione – posto che, anzi, sipone nell’ottica tutt’affatto diversa del contenimento della spesapensionistica – ma è diretta a concedere un’agevolazione temporalenell’attribuzione del trattamento pensionistico rispetto ai nuovi criteri,più rigidi, di attribuzione previsti dalla riforma del 1995 e dalle suesuccessive modifiche» (Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022, n. 30263, inmotivazione).Tali princìpi sono stati ribaditi anche di recente (Cass., sez. lav., 19aprile 2025, n. 10382), in un caso sovrapponibile a quello odierno,riguardante una lavoratrice che aveva già maturato il requisitoanagrafico e il requisito contributivo sufficienti al riconoscimento deldiritto a pensione d’anzianità calcolata secondo il metodo retributivo.Questa Corte ha confermato la pronuncia d’appello, che avevanegato l’applicabilità dell’art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004,in quanto circoscritta alle sole lavoratrici che, al tempo della domandadi pensione, intendessero accedere al pensionamento in modoanticipato.4.6.– Né il controricorso prospetta argomenti persuasivi, cheinducano a rimeditare l’orientamento recente.5.– Le considerazioni svolte conducono all’accoglimento del ricorsoe alla cassazione della sentenza d’appello.6.– Poiché la questione di diritto si rivela dirimente e non sononecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito, con il rigetto della domanda proposta dalla signora [OSCURATO:PERSONA] fine di beneficiare della “opzione donna”.- 5 -Numero registro generale 11185/2021Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 20128/2026Data pubblicazione 16/06/20267.– Le spese dell’intero processo possono essere compensate, inragione della complessità delle questioni dibattute, che solo in epocasuccessiva alla proposizione del presente ricorso hanno trovato unapprodo stabile nella giurisprudenza di questa Corte.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo lacausa nel merito, rigetta la domanda proposta dalla signora CarlaCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 maggio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 6 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SOCIALE (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione,dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –controcalce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso lo studio del difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 405 del 2020 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 13 ottobre 2020 (R.G.N.829/2017).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11185/2021Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 20128/2026Data pubblicazione 16/06/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diBologna ha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronunciadel Tribunale di Forlì e ha dunque riconosciuto il diritto della signoraCarla Fiaschi di accedere alla pensione di anzianità sperimentalesecondo le regole della “opzione donna”.A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentatoche la previsione di legge non limita in alcun modo l’accesso altrattamento pensionistico di anzianità alle lavoratrici che non abbianomaturato i requisiti del regime ordinario e può essere invocata ancheda chi già possieda tali requisiti, allo scopo di fruire di un trattamentopensionistico d’importo più elevato. Il dato letterale, difatti, nonavvalora alcuna finalità di agevolare l’uscita delle donne dal mondo dellavoro prima del raggiungimento dei requisiti ordinari di accesso allapensione.2.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza d’appello,articolando un motivo, illustrato da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione la signora [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1, comma 9, della legge23 agosto 2004, n. 243, e censura la sentenza d’appello per averericonosciuto la facoltà della signora [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi delprepensionamento secondo la “opzione donna”, benché l’interessataavesse già conseguito «gli ordinari requisiti di accesso a pensione»(pagina 2 del ricorso per cassazione).- 2 -Numero registro generale 11185/2021Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 20128/2026Data pubblicazione 16/06/2026Ad avviso del ricorrente, la finalità del prepensionamento è «quelladi agevolare la maturazione del diritto al trattamento e non già quelladi incrementare la misura della pensione» (pagina 4 del ricorso percassazione).2.– Le censure colgono nel segno.3.– Gli antecedenti di fatto non sono controversi tra le parti.3.1.– La signora [OSCURATO:PERSONA], con istanza del 9 giugno 2015, hachiesto all’Istituto la liquidazione della pensione di anzianità in baseall’art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, che ratione temporisha confermato in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, «lapossibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamentopensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pario superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore acinquantasette anni per le lavoratrici dipendenti e a cinquantotto anniper le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optanoper una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole dicalcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30aprile 1997, n. 180».3.2.– L’Istituto ha respinto la domanda, sul presupposto che lasignora Fiaschi avesse già maturato gli ordinari requisiti per la pensioneanticipata (41 anni e 6 mesi di contributi) e non avesse dunque titoloper avvalersi del prepensionamento secondo la “opzione donna”.4.– Il diniego opposto dall’Istituto è conforme all’interpretazionesistematica e teleologica della disciplina vigente.4.1.– Il legislatore ha configurato la “opzione donna” come unaforma di accesso anticipato al pensionamento e come deroga a unadisciplina improntata al progressivo innalzamento dei requisitianagrafici.Emblematico, a tale riguardo, è il fatto che la previsione di legge siaffianchi ad altre ipotesi di esenzione, tipizzate dai commi 3 e 8 e voltea mantenere inalterati i previgenti requisiti di accesso alla pensione, e- 3 -Numero registro generale 11185/2021Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 20128/2026Data pubblicazione 16/06/2026s’inquadri in un più ampio contesto di fattispecie di «ultrattività deirequisiti previsti dalla precedente normativa» (pagina 8 del ricorso percassazione).4.2.– Strutturata come deroga ai nuovi e più rigorosi requisitiprescritti dalla medesima legge, la disciplina dettata dall’art. 1, comma9, della legge n. 243 del 2004 persegue la precipua finalità di accordareil trattamento pensionistico in anticipo rispetto agli altri assicurati.Tale ratio è immanente a una normativa così congegnata e nongiova obiettare che la finalità invocata dal ricorrente non è enunciataex professo nel testo di legge: l’obiettivo di esentare dall’applicazionedegli ordinari criteri di accesso alla pensione si può evincere in modoinequivocabile dal dato testuale, dalla connessione sistematica delledisposizioni, dalle modalità applicative dell’assetto delineato a regimedal legislatore.4.3.– Inoltre, la disciplina richiamata, proprio per la sua valenzaderogatoria, non può che essere interpretata in coerenza con la suafinalità e con i requisiti costitutivi che la delimitano, senza tramutarsiin improprio strumento di scelta del trattamento più favorevole, abeneficio di chi abbia già maturato i requisiti ordinari di accesso allapensione e intenda lucrare i vantaggi correlati all’applicazione delsistema contributivo.Per tale scopo, il legislatore appresta – e assoggetta a regolestringenti – un apposito strumento: l’opzione disciplinata dall’art. 1,comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nell’interpretazione poisancita dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2001, n.355, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2001, n.417.4.4.– In senso contrario non milita il richiamo della partecontroricorrente al favor che ispira la disposizione in parola e all’ampiaportata semantica della formula oramai invalsa “opzione donna”, in- 4 -Numero registro generale 11185/2021Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 20128/2026Data pubblicazione 16/06/2026quanto il favor e la facoltà attribuita dalla legge devono trovareconcreta attuazione nell’alveo che la legge stessa ha tracciato.4.5.– Come l’Istituto rileva nella memoria illustrativa, a taliconclusioni questa Corte è giunta nell’analisi della lettera e della ratiodella disciplina applicabile, in base alla considerazione che «la normanon ha certo riguardo al quantum della pensione – posto che, anzi, sipone nell’ottica tutt’affatto diversa del contenimento della spesapensionistica – ma è diretta a concedere un’agevolazione temporalenell’attribuzione del trattamento pensionistico rispetto ai nuovi criteri,più rigidi, di attribuzione previsti dalla riforma del 1995 e dalle suesuccessive modifiche» (Cass., sez. lav., 14 ottobre 2022, n. 30263, inmotivazione).Tali princìpi sono stati ribaditi anche di recente (Cass., sez. lav., 19aprile 2025, n. 10382), in un caso sovrapponibile a quello odierno,riguardante una lavoratrice che aveva già maturato il requisitoanagrafico e il requisito contributivo sufficienti al riconoscimento deldiritto a pensione d’anzianità calcolata secondo il metodo retributivo.Questa Corte ha confermato la pronuncia d’appello, che avevanegato l’applicabilità dell’art. 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004,in quanto circoscritta alle sole lavoratrici che, al tempo della domandadi pensione, intendessero accedere al pensionamento in modoanticipato.4.6.– Né il controricorso prospetta argomenti persuasivi, cheinducano a rimeditare l’orientamento recente.5.– Le considerazioni svolte conducono all’accoglimento del ricorsoe alla cassazione della sentenza d’appello.6.– Poiché la questione di diritto si rivela dirimente e non sononecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito, con il rigetto della domanda proposta dalla signora [OSCURATO:PERSONA] fine di beneficiare della “opzione donna”.- 5 -Numero registro generale 11185/2021Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 20128/2026Data pubblicazione 16/06/20267.– Le spese dell’intero processo possono essere compensate, inragione della complessità delle questioni dibattute, che solo in epocasuccessiva alla proposizione del presente ricorso hanno trovato unapprodo stabile nella giurisprudenza di questa Corte. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo lacausa nel merito, rigetta la domanda proposta dalla signora CarlaCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 maggio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 6 -
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