CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20374/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Venezia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 6.4.2012 il Tribunale di Treviso aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina e ricettazione per cui, ritenuto tra le diverse violazioni di legge il vincolo della continuazione, valutata la contestata recidiva in termini di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 3 di reclusione ed Euro 800 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Faloppa in relazione al delitto di cui al capo A) perché ormai estinto per intervenuta prescrizione ed ha perciò rideterminato la pena per il solo reato di cui al capo B) in anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata; 3. ricorre per cassazione il difensore del Faloppa lamentando: 3.1 erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.: richiama la sentenza impugnata di cui rileva la illogicità laddove la Corte ha ritenuto di desumere la prova della consapevolezza della provenienza dell'orologio dal fatto che si trattasse di un oggetto da donna e di valore di molto superiore al credito vantato nei confronti del Pavanetto ben essendo ipotizzabile che si potesse trattare di un oggetto di famiglia di cui questi era legittimo proprietario; 2.2 erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione per l'omessa esclusione della contestata recidiva: richiama anche in tal caso la motivazione con cui la Corte di Appello ha ribadito la configurabilità della recidiva che, a suo avviso, non si conforma ai principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine agli indici da valutare come significativi al di là della mera esistenza di precedenti penali; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, come il primo motivo si limiti a contestare il percorso logico della sentenza, conforme a quella di primo grado, senza evidenziare profili di illogicità manifesta e senza misurarsi con le considerazioni dei giudici veneziani; segnala la manifesta infondatezza anche del secondo motivo avendo la Corte motivato sulla recidiva in termini coerenti con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 4. Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate ovvero non consentite in questa sede. 4.1 [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile, nei due gradi di merito e con conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di ricettazione "... perché, al fine di profitto, acquistava l'orologio di cui al capo A, consapevole della provenienza delittuosa del bene ricevuto in quanto poco prima sottratto da [OSCURATO:PERSONA] alla di lui madre". 4.2 Dalla lettura della sentenza di primo grado si apprende che [OSCURATO:PERSONA], accortosi della sparizione di un orologio d'oro di proprietà della madre, ne aveva chiesto conto al fratello [OSCURATO:PERSONA] il quale gli aveva confidato di averlo consegnato al Faloppa in pagamento di una dose di eroina, circostanza successivamente confermata ai CC. 4.3 Con l'atto di appello la difesa aveva sostenuto che non fosse stata raggiunta la prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, della origine delittuosa dell'oggetto ricevuto; la Corte di Appello di Venezia, a fronte di tale rileivo, ha fatto presente che "... l'imputato ha ceduto una dose di stupefacente maturando un credito di circa 25 Euro ottenendo in pegno un orologio che anzitutto era da donna, e dunque non poteva appartenere all'acquirente che glielo ha consegnato e, in secondo luogo, era d'oro (...)" il che "... significa non soltanto che si trattava di un oggetto di valore elevato - incompatibile con il riconoscimento della invocata attenuante - ed incommensurabilmente superiore al credito vantato, ma che l'imputato ha accettato il rischio della provenienza furtiva dello stesso" poiché "chi glielo stava consegnando non aveva a disposizione i 25 Euro dovuti e non aveva modo di procurarseli; del tutto impensabile che fosse lecitamente in possesso di un orologio d'oro". 4.4 Ritiene il collegio che la risposta fornita dalla Corte sia puntuale in fatto e corretta in punto di diritto avendo i giudici di merito dato rilievo a circostanze fattuali su cui, con procedimento inferenziale immune da vizi logici, hanno potuto congruamente fondare una diagnosi sull'esistenza dell'elemento soggettivo del reato (che, come è noto, è configurabile anche sotto il profilo del dolo "eventuale") ovvero sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto dall'odierno ricorrente. Il motivo del ricorso finisce infatti per contestare non tanto la "tenuta" della motivazione quanto l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito e nel sottoporre alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella posta a fondamento della decisione. 4.5 Manifestamente infondate sono inoltre le doglianze articolate in punto di recidiva laddove, come è noto, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690; Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Celibe, Rv. 247838, e, in generale, Corte cost., sent. n. 192 del 2007). Nel caso in esame la Corte di Appello ha correttamente ed esaustivamente evaso l'obbligo motivazionale posto a suo carico; dopo aver dato atto della esistenza di precedenti penali irrevocabili, tre dei quali per violazioni in materia di sostanze stupefacenti, ha spiegato, in termini certamente esaustivi e rispettosi delle coordinate dettate dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, che "... il fatto oggi giudicato consente proprio quel giudizio di più accentuata pericolosità che è alla base dell'applicazione della recidiva" poiché "allo scopo di portare a termine un ulteriore reato analogo, l'imputato ha commesso un reato diverso, ai danni della madre dell'acquirente, vittima del furto di un oggetto personale e di elevato valore"; ha spiegato che "tale giudizio di più accentuata pericolosità trova inoltre conferma nelle successive risultanze del certificato del casellario" (cfr., pag. 3 della sentenza). 4.6 L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di