CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 44791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° ROBERTO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 luglio 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del G.U.P del Tribunale di Latina del 17 giugno 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 38.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1, 1-bis e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento agli artt. 73, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990, 132 cod. pen. e 25 Cost., per avere la Corte territoriale erroneamente calcolato la pena, atteso che, pur avendo rilevato che il giudice di primo grado aveva indicato una pena base superiore alla forbice edittale prevista dall'art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990, non avrebbe, poi, provveduto alla riduzione della pena inflitta. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, riguardando un motivo manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti giuridicamente corretta, considerato che la Corte di merito, dopo aver preso a base la sanzione massima prevista dalla norma dell'art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309 del 1990, ha, poi, ridotto conseguentemente la pena per le attenuanti generiche e per la scelta del rito, nel rispetto dei criteri di calcolo normativamente stabiliti e nel pieno esercizio di valutazioni discrezionali rimesse integralmente ai suoi poteri. La decisione assunta con la sentenza impugnata è, dunque, del tutto corretta, nonché sorretta da conferente apparato argonnentativo. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il