Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 39782/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 21 dicembre 2022, confermava quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 aprile 2021, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione per necessità alla pubblica fede, avendo forzatola porta del vano tecnico di una lavanderia in Parabiago.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 2, comma 4, cod. pen. di legge e vizio di motivazione Lamenta il ricorrente che a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 150/2022 il tentato furto in esame è procedibile solo a querela e pertanto deve dichiararsi sentenza di non doversi procedere.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Effettivamente in atti risulta solo la denuncia, senza istanza di punizione sporta dalla persona offesa.

E dunque, pur avendo effettuato l'Ufficio per il processo presso questa Sezione Quinta della Corte richiesta alla Procura competente, senza che sia pervenuta alcuna querela sporta nei termini di legge, deve questa Corte prendere atto dell'assenza della condizione di procedibilità, in ragione della sopravvenuta necessità della stessa a seguito delle modifiche successivamente apportate all'art. 624, comma 3, cod. pen., ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.

Non risulta, infatti, intervenuta la querela nei novanta giorni dal 30 dicembre 2022, come prescritto dalla disposizione transitoria contenuta nell'art. 85 del decreto legislativo n. 150/2022.3.

Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non doveva essere proseguita.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non deve essere proseguita.

Così deciso in Roma, 05/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa il 21 dicembre 2022, confermava quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 23 aprile 2021, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose e dalla esposizione per necessità alla pubblica fede, avendo forzatola porta del vano tecnico di una lavanderia in Parabiago. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 2, comma 4, cod. pen. di legge e vizio di motivazione Lamenta il ricorrente che a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 150/2022 il tentato furto in esame è procedibile solo a querela e pertanto deve dichiararsi sentenza di non doversi procedere. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Effettivamente in atti risulta solo la denuncia, senza istanza di punizione sporta dalla persona offesa. E dunque, pur avendo effettuato l'Ufficio per il processo presso questa Sezione Quinta della Corte richiesta alla Procura competente, senza che sia pervenuta alcuna querela sporta nei termini di legge, deve questa Corte prendere atto dell'assenza della condizione di procedibilità, in ragione della sopravvenuta necessità della stessa a seguito delle modifiche successivamente apportate all'art. 624, comma 3, cod. pen., ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022, aggiunto dall'art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199. Non risulta, infatti, intervenuta la querela nei novanta giorni dal 30 dicembre 2022, come prescritto dalla disposizione transitoria contenuta nell'art. 85 del decreto legislativo n. 150/2022.3. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché l'azione penale non doveva essere proseguita. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non deve essere proseguita. Così deciso in Roma, 05/07/2023 [OSCURATO:PERSONA] e estensor
Sentenza Cassazione n. 39782/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris