Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2019

Cassazione n. 31809/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 29292-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentat a e difes a da gli AvvocatiFRANCO FABIANI e [OSCURATO:PERSONA] per procur a in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eBENEDETTO GARGANI per procura in calce alcontroricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2769/2019della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 24/6/2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale di Como, con sentenza del 26/10/2017, respinta l’eccezione di prescrizione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in difetto di prova di rimesse solutorie, ha ritenuto, a seguito di consulenza tecnica contabile, la sussistenza di Ric. 2019n. 29 2 9 2 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 interessi anatocistici, interessi ultralegali e importi a titolo di c.m.s. e spese non pattuiti, ed ha, quindi, a ccolto la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , condanna ndo la banca convenuta a rettificare il saldo del conto corrente con il riaccredito dell’importo di €. 128.081,25.

1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. haproposto appello avverso tale sentenza deducendo, tra l’altro, che la società attrice non aveva assolto il proprio onere probatorio con la produzione in giudizio degli estratti conto relativi al l’intero svolgimento del rapporto per cui è causa.

1.3. La società appellata, a sua volta, ha resistito all’appello sul rilievo che la mancanza degli estratti conto completi non aveva impedito al tribunale, anche attraverso l’espletata consulenza tecnica contabile, di individuare le somme indebitamente capitalizzate dalla banca.

1.4. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello della banca ed ha, per l ’ effetto, rigettato la domanda proposta dall’attrice.

2.1. La corte, in p articolare, dopo aver affermato il principio per cui il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito, è tenuto a provarei pagamenti eseguiti e la mancanza di una valida causa debendie che, pertanto, non può essere accolta la domanda di restituzione ove siano incompleti gli estratti conto che attestano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, ha esclusoche “la domanda di [OSCURATO:PERSONA] possa ritenersi fondata, non avendo quest ’ ultima prodotto in atti gli estratti conto integrali riferiti al rapporto per cui è causa”, come, del resto, confermato dal consulente tecnico d’ufficio il quale, pur ritenendo possibile svolgere i conteggi attraverso una ricostruzione di tipo contabile, ha evidenziato l’incompletezza della documentazione prodotta.Ric. 2019n. 29 2 9 2 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3

2.2. La corte, per contro, evidenziando la necessità di “avere a disposizione la documentazione integrale che consenta la ricostruzione precisa degli importi addebitati illegittimamente”, ha ritenuto che, nel caso in esame, la mancata produzione degli estratti conto integrali da parte della correntista non consentiva “di individuare analiticamente quali siano le posteasseritamente applicate in modo indebito, sia a titolo di interessi anatocistici che di interessi ultralegali, commissioni e spese” e che, “ non avendo [OSCURATO:PERSONA] assolto all’onere probatorio su di lei gravante in ordine alle pretese azionate”, l’appello della banca doveva essere, di conseguenza, accolto e la domanda di ripetizione proposta, per l’effetto, rigettata.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., c on ricorso notificato in data 7/10/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione in atti, l’8/7/2019.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha r esist ito co n controricorso.

2.5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, la società ricorrent e , lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ’ art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 1, n. 4 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto di non aderire alla consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado, che aveva accertato la fondatezza della domanda, senza, tuttavia, motivare sulle ragioni per le quali si era discostata dalle risultanze della stessa e , comunque, ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio dall ’ appellata non fosse idoneaa dimostrare analiticamente le poste applicate in modo Ric. 2019n. 29 2 9 2 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 indebito, senza considerare che, al contrario, il consulente tecnico d’ufficio, come emerge dalla relazione redatta dallo stesso, aveva avuto la piena disponibilità dei prospetti di dettaglio delle competenze e dei riassunti scalari per tutto il periodo analizzato.

3.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha erroneamente ritenuto che spettasse alla correntista l’onere di depositare gli estratti conto relativi al l ’ intero rapporto intercorso tra le parti , omettendo, tuttavia, di considera re che , al contrario, ne i rapporti bancari, l’accertamento del dare e avere può essere svolto attraverso l’utilizzo di tutti gli elementi utili a tale scopoe che l’incompletezza degli estratti conto non esclude che, in assenza di evidenze diverse, il conteggio del dare e avere possa essere effettuato, anche attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza.

3.3. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo.

3.4. Nella più recente giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi, in effetti, ius receptum il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purchéquesti siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.; Cass. n. 11543 del 2 019 ; C ass. n. 9526del 2019).

La prova dei movimenti del conto può essere , Ric. 2019n. 29 2 9 2 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 pertanto, desunta anche aliunde (v. anche Cass. n. 29190 del 2020), avvalendosi eventualmente dell’opera di un consulente d’ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati (cfr., da ultimo, Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.; Cass. n. 20621del 2021).

3.5. Si è, di conseguenza, ritenuto che “la produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la provadel saldo del conto stesso in combinazione con le eventualicontrodeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali” e che “ là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio, secondo l’insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori”(Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.; Cass. n. 16837 del 2022, in motiv.).

3.6. Peraltro, ove il correntistache agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici, e non sia possibile accertare l’andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall’onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. n. 37800 del 2022, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di Ric. 2019n. 29 2 9 2 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratticonto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali; Cass. n. 35979 del 2022).

3.7. La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi esposti e dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il secondomotivo di ricorso, assorbito il primo, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Milano che, in differ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 29292-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rappresentat a e difes a da gli AvvocatiFRANCO FABIANI e [OSCURATO:PERSONA] per procur a in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] eBENEDETTO GARGANI per procura in calce alcontroricorso; -controricorrente - avverso la SENTENZA n. 2769/2019della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 24/6/2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 18/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di Como, con sentenza del 26/10/2017, respinta l’eccezione di prescrizione sollevata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in difetto di prova di rimesse solutorie, ha ritenuto, a seguito di consulenza tecnica contabile, la sussistenza di Ric. 2019n. 29 2 9 2 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 interessi anatocistici, interessi ultralegali e importi a titolo di c.m.s. e spese non pattuiti, ed ha, quindi, a ccolto la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , condanna ndo la banca convenuta a rettificare il saldo del conto corrente con il riaccredito dell’importo di €. 128.081,25. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. haproposto appello avverso tale sentenza deducendo, tra l’altro, che la società attrice non aveva assolto il proprio onere probatorio con la produzione in giudizio degli estratti conto relativi al l’intero svolgimento del rapporto per cui è causa. 1.3. La società appellata, a sua volta, ha resistito all’appello sul rilievo che la mancanza degli estratti conto completi non aveva impedito al tribunale, anche attraverso l’espletata consulenza tecnica contabile, di individuare le somme indebitamente capitalizzate dalla banca. 1.4. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello della banca ed ha, per l ’ effetto, rigettato la domanda proposta dall’attrice. 2.1. La corte, in p articolare, dopo aver affermato il principio per cui il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell’indebito, è tenuto a provarei pagamenti eseguiti e la mancanza di una valida causa debendie che, pertanto, non può essere accolta la domanda di restituzione ove siano incompleti gli estratti conto che attestano le singole rimesse suscettibili di ripetizione, ha esclusoche “la domanda di [OSCURATO:PERSONA] possa ritenersi fondata, non avendo quest ’ ultima prodotto in atti gli estratti conto integrali riferiti al rapporto per cui è causa”, come, del resto, confermato dal consulente tecnico d’ufficio il quale, pur ritenendo possibile svolgere i conteggi attraverso una ricostruzione di tipo contabile, ha evidenziato l’incompletezza della documentazione prodotta.Ric. 2019n. 29 2 9 2 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 2.2. La corte, per contro, evidenziando la necessità di “avere a disposizione la documentazione integrale che consenta la ricostruzione precisa degli importi addebitati illegittimamente”, ha ritenuto che, nel caso in esame, la mancata produzione degli estratti conto integrali da parte della correntista non consentiva “di individuare analiticamente quali siano le posteasseritamente applicate in modo indebito, sia a titolo di interessi anatocistici che di interessi ultralegali, commissioni e spese” e che, “ non avendo [OSCURATO:PERSONA] assolto all’onere probatorio su di lei gravante in ordine alle pretese azionate”, l’appello della banca doveva essere, di conseguenza, accolto e la domanda di ripetizione proposta, per l’effetto, rigettata. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., c on ricorso notificato in data 7/10/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, notificata, come da relazione in atti, l’8/7/2019. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha r esist ito co n controricorso. 2.5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, la società ricorrent e , lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell ’ art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 1, n. 4 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto di non aderire alla consulenza tecnica d’ufficio svolta nel corso del giudizio di primo grado, che aveva accertato la fondatezza della domanda, senza, tuttavia, motivare sulle ragioni per le quali si era discostata dalle risultanze della stessa e , comunque, ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio dall ’ appellata non fosse idoneaa dimostrare analiticamente le poste applicate in modo Ric. 2019n. 29 2 9 2 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 indebito, senza considerare che, al contrario, il consulente tecnico d’ufficio, come emerge dalla relazione redatta dallo stesso, aveva avuto la piena disponibilità dei prospetti di dettaglio delle competenze e dei riassunti scalari per tutto il periodo analizzato. 3.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha erroneamente ritenuto che spettasse alla correntista l’onere di depositare gli estratti conto relativi al l ’ intero rapporto intercorso tra le parti , omettendo, tuttavia, di considera re che , al contrario, ne i rapporti bancari, l’accertamento del dare e avere può essere svolto attraverso l’utilizzo di tutti gli elementi utili a tale scopoe che l’incompletezza degli estratti conto non esclude che, in assenza di evidenze diverse, il conteggio del dare e avere possa essere effettuato, anche attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza. 3.3. Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo. 3.4. Nella più recente giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi, in effetti, ius receptum il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l’impiego di mezzi di prova ulteriori, purchéquesti siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.; Cass. n. 11543 del 2 019 ; C ass. n. 9526del 2019). La prova dei movimenti del conto può essere , Ric. 2019n. 29 2 9 2 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 pertanto, desunta anche aliunde (v. anche Cass. n. 29190 del 2020), avvalendosi eventualmente dell’opera di un consulente d’ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati (cfr., da ultimo, Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.; Cass. n. 20621del 2021). 3.5. Si è, di conseguenza, ritenuto che “la produzione dell’estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la provadel saldo del conto stesso in combinazione con le eventualicontrodeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali” e che “ là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d’ufficio, secondo l’insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori”(Cass. n. 22290 del 2023, in motiv.; Cass. n. 16837 del 2022, in motiv.). 3.6. Peraltro, ove il correntistache agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici, e non sia possibile accertare l’andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall’onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. n. 37800 del 2022, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di Ric. 2019n. 29 2 9 2 - Sez. 1 - CC del 1 8 ottobre 20 2 3 merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratticonto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali; Cass. n. 35979 del 2022). 3.7. La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi esposti e dev’essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Milano che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il secondomotivo di ricorso, assorbito il primo, e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Milano che, in differ