Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2025
ECLI:EU:T:2025:181
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ1066_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – May ([OSCURATO:PERSONA])
(cause riunite da T‑1066/23 a T‑1069/23)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchi dell’Unione europea figurativi [OSCURATO:PERSONA] – Registrazione internazionale di marchi figurativi anteriori МАЙСКИЙ – Registrazione internazionale del marchio denominativo anteriore МАЙСКИЙ ЧАЙ – Motivo di nullità relativa – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»
1.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b) e 53, § 1, a)]
(v. punti 22, 23, 28, 60)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Somiglianza concettuale tra i marchi composti da elementi denominativi in lingue diverse – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b) e 53, § 1, a)]
(v. punti 47, 61, 62)
3.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Motivi di nullità relativa – Esistenza di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi [OSCURATO:PERSONA] e МАЙСКИЙ ЧАЙ
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, § 1, b) e 53, § 1, a)]
(v. punti 48, 51, 52, 59, 68‑72)
4.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, §§ 2 e 3)
(v. punto 75)
Dispositivo
1)
Le decisioni della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 agosto 2023 (procedimenti R 72/2022‑1, R 77/2022‑1, R 75/2022‑1 e R 73/2022‑1) sono annullate.
2)
I ricorsi sono respinti quanto al resto.
3)
L’EUIPO è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.
4)
[OSCURATO:PERSONA] OOO si farà carico delle proprie spese.