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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36414/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31368/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 171 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale avente causa in proprio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia al ricorso in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 72; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste , n. 589 /201 9 , depositatail 26 agosto 201

9. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 3 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tremezz i avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Trieste, accogliendo il suo gravame solo con riferimento ad altro capo della sentenza di primo grado, l’ha confermata nella parte in cui aveva ritenuto infondata l’eccezione di nullità, per contrasto con la normativa antitrust, di contratti di fideiussione posti a fondamento della pretesa monitoria nei suoi confronti azionata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; l’intimata resiste, depositando controricorso; considerato che: è pervenuta in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso e contestuale dichiarazione di accettazione; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo. stante l’adesione di controparte alla rinuncia, non v’è luogo a provvedere sulle spese (art. 391, comma quarto, cod. proc. civ.); deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31368/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 171 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale avente causa in proprio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo [OSCURATO:PERSONA] per rinuncia al ricorso in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 72; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste , n. 589 /201 9 , depositatail 26 agosto 201 9. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 3 novembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tremezz i avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Trieste, accogliendo il suo gravame solo con riferimento ad altro capo della sentenza di primo grado, l’ha confermata nella parte in cui aveva ritenuto infondata l’eccezione di nullità, per contrasto con la normativa antitrust, di contratti di fideiussione posti a fondamento della pretesa monitoria nei suoi confronti azionata da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; l’intimata resiste, depositando controricorso; considerato che: è pervenuta in cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso e contestuale dichiarazione di accettazione; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione; deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del processo. stante l’adesione di controparte alla rinuncia, non v’è luogo a provvedere sulle spese (art. 391, comma quarto, cod. proc. civ.); deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi — tipici — del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte
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