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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 22055/2023

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023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 19331/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI MILANOn. 1669/2022 , depositata il18/07/2022, R.G.N. 9610/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano, in funzione del giudice del lavoro, a decidere sulla domanda. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 3 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. davanti al Tribunale di Milano per sentir accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 1° giugno 2017 ed il suodiritto ad essere inquadrato nella qualifica di quadro,o in subordine di impiegato di primo livello del c.c.n.l. del Commercio, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive e del Tfr.

Inoltre,il lavoratore ha chiesto di accertare e dichiarare l’illegittimità e comunque il carattere simulato del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa del 2 maggio 2020 e l’illegittimità del termine apposto a quel contratto, con condanna della convenuta al pagamento di un’indennità risarcitoria quantificata il € 56.196,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed a ccertamento dell’obbligo di ricostituire il rapporto di lavoro .

Infine , ha chiesto che si accertasse l’illegittimità del licenziamento intimatogli nel giugno 2021,con condanna della convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcire il danno.

2. Il Tribunale di Milano ha accolto l’eccezione di incompetenza formulata dalla società convenuta ed ha ritenuto che competente a decidere la controversia fosse il [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dello [OSCURATO:SOCIETA]..

2.1. In particolare il Tribunale ha rilevato che l’art. 29 (“clausola compromissoria”) dello Statuto di [OSCURATO:PERSONA] prevedevache: “Le controversie che dovessero insorgere tra la società, l'Organo amministrativo ed i soci, in ordine all'attuazione ed interpretazione dell'atto costitutivo, dello statuto, delle delibere assembleari e consiliari e da quant'altro da esse possa discendere, sono demandate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti in lite, ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dagli altri arbitri.

Nel caso in cui gli arbitri nominati dalle parti in lite non raggiungano l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, lo stesso verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.

In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'incarico di uno o più arbitri si applicheranno per la sostituzione le regole sopra previste per la rispettiva nomina” e che essadovesse applicarsi alla controversia promossa dal Messina nei confronti della società di cui era anche socio,sorta in seguito alla delibera assemblare della resistente del 31/05/2021 in cui era cessatodal Consiglio di Amministrazione.

2.2. A tal proposito il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2759 del 2016) che ha affermato che “deve pertanto ritenersi che, in ogni caso, sia se qualificati come rapporti assimilabili a quelli di lavoro o di prestazione professionale, sia se qualificati come rapporti societari tout court, i rapporti fra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, dannoluogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri se tale possibilità è prevista dagli statuti societari”.

2.3. Ha quindi evidenziato che nella specie lo Statuto societario prevedeva che fossero devolute agli arbitri le controversie tra la società e i soci, indipendentemente da come siano qualificati i rapporti di lavoro tra gli amministratori e la società,con conseguente esclusione della competenza del giudice del lavoro.

2.4. Ha r ammenta to che la qualità di amministratore della società è compatibile con l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sempre che siano diverse le mansioni nei due ruoli e che , nonostante la carica sociale rivestita, il socio lavoratore sia assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società.Tanto premesso ha quindi accertato che nel caso in esame il ricorrente non aveva descritto dettagliatamente la differenza tra le attività svolte quale membro del C.d.a. della società e quelle espletate nella supposta qualità di lavoratore dipendente, così da poter ritenere accertata l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale, e neppure ha indicato ordini e imposizioni ricevute dalla resistente tali da provare il vincolo di subordinazione al potere direttivo della società.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza . [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto che si confermasse la competenza arbitrale accertata.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accertamento della competenza del Tribunale di Milano giudice del lavoro.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il suo ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce che la sentenza,nel ritenere la competenza arbitrale,avrebbe violato e falsamente applicato l'art. 29 dello Statuto di [OSCURATO:PERSONA] e gli artt. 806 e 409 c.p.c..

4.1. Ad avviso del ricorrente, infatti , non si tratta di controversia insorta “tra la società, l'Organo amministrativo ed i soci”.

Ha precisato che egli non era socio di [OSCURATO:PERSONA], ma solo membro del Consiglio di Amministrazione e che, i n ogni caso, la causa non era stata promossa dall’organo amministrativo e nemmeno da Messina in quanto membro del consiglio di Amministrazione.

4.2. Ha sottolineato che la controversia non atteneva “ all'attuazione ed interpretazione dell'atto costitutivo, dello statuto, delle delibere assembleari e consiliari”e che in nessuna delibera era stata fatta menzione del rapporto di lavoro subordinato dell’esponente, che si erainstaurato di fatto nel giugno del 2017.

Inoltre, nessuna delibera menzionava la risoluzione delrapporto, avvenuta sempre di fatto nel giugno 2021, con licenziamento orale (o, in una subordinata prospettiva, per scadenza del termine apposto al contratto di collaborazione).

4.3. Evidenzia che con la delibera del 31/05/2021 si era solo sostituito il signor Messina quale Amministratore della resistente.

Ha d ed otto che la qualità di amministratore del signor Messina e le vicende connesse aquella carica erano, a tutto voler concedere, solo il presupposto storico del rapporto di lavoro subordinato, che di fatto si erainstaurato fra le parti, in parallelo e in aggiunta all’originario rapporto societario esistente.

Pertanto, la causa petendinon atterrebbe al contratto per cui opera la clausola .

4.4. Ha rammentato allora che qualora al rapporto sociale fra un amministratoree la Società si instauri un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma le caratteristiche di un rapporto subordinato a quest’ultimo non si applicano le regole del rapporto sociale .

Quindi ha evidenziato che nella specienon si trattava della possibilità di devolvere ad arbitri la questione attinente al compenso di amministratoree che non si era agitosulla scorta e in forza del contratto sociale, ma piuttosto si erano chieste le differenze retributive derivanti dal diverso rapporto di lavoro subordinatoestranee alla clausola compromissoria.

4.5. Rammenta che se l’art. 31 comma 10 della legge n. 183 del 2010 autorizza la pattuizione di clausole compromissorie in relazione alle materie di cui all’art. 409 c.p.c. tuttavia richiede,tra i requisiti per la validità di tale clausola, che la stessa de bba essere stipulata successivamente all’instaurazione del rapporto lavorativo, e questo evidentemente perché, in un settore particolare come quello del lavoro subordinato, la devoluzione all’arbitrato deve essere inequivocabilmente consapevole e non imposta.

Nel caso in esame la clausola compromissoria (relativa solo alle controversie inerenti alrapporto sociale) è del 2008 ed il rapporto di lavoro subordinato instauratosi di fatto è del giugno 2017.

Pertanto, quand’anche fosse astrattamente applicabile al caso di specie, sarebbe da ritenersi nulla e del tutto inefficace.

4.6. Ribadisce che nella specie sarebbe configurabile il parallelo rapporto di lavoro subordinato ed in tale prospettiva, la sentenza impugnata sarebbe errata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 115 c.p.c. ed evidenzia che nel ricorso introduttivo erano s tate descritte analiticamente le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, in particolare indicando le persone che impartivano direttive all’esponente e quali fossero le direttive in concreto impartite.

Pertanto, i due rapporti (quello come amministratore e quello come lavoratore subordinato) erano stati separatamente descritti e, ciascuno, ben individuato nelle proprie caratteristiche e modalità di svolgimento.

5. Ritiene il Collegio che le censure mosse alla sentenza impugnata siano fondate e che debba essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano giudice del lavoro a decidere la presente controversia.

5.1. Come condivisibilmente osservato anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, infatti, la verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta.

Si deve tenere conto del fatto che, ove uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, rientra nella scelta discrezionale della parte attrice individuare l’azione che intende proporre in giudizio per conseguireil bene della vita ambito.

5.2. Le questioni di competenza, come desumibile dall'art. 10 comma 1, c.p.c., debbono essere verificate in "limine", alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi in essa allegati, senza che rilevino le contestazioni del convenuto(cfr. Cass. n. 29266 del 2017) e il giudice non solo non è tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie m a inoltre può riqualificare la domanda solo quando questa presenti elementi di ambiguità tali che non consentano di pervenire a diversa e alternativa soluzione.(Cass. n. 20508 del 2017 ed anche n. 2331 del 2023).

5.3. Tanto premesso va rilevato che nel caso in esame la domanda del signor Messina prospetta l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato parallelo al rapporto societario con svolgimento anche di funzioni di amministratore.

Inoltre, deduce che tale rapporto si sarebbe risolto con un licenziamento orale.

Questa la causa petendi.

Il petitumpoi è la richiesta di ripristino del rapporto di lavorosub specie reintegrazione.

La natura societaria del rapporto intercorrente tra amministratore e società non preclude, infatti, l'instaurazione tra i medesimi soggetti di un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera(cfr. Cass. s.u. n. 1545 del 2017).

5.4. La controversia, pertanto, rientra tra quelle che l’art. 409 c.p.c. assegna alla competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro posto che, come detto, e salva la verifica giudiziale che il Tribunale poi farà, ciò che vienein rilievo non è “l ’ attuazione ed interpretazio ne dell ’ atto costitutivo, dello statuto, delle delibere assembleari e consiliari e da quant’altro da esse possa discendere” che è demandat a con clausola compromissoria ex art. 29 dello Statuto della società convenuta, alla decisione di un collegio arbitrale, ma l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata e la sua illegittima risoluzionee il rapporto societario ne costituisce un antecedente storico.Un presupposto di fattodella vicenda che sarà esaminata.

5.5. La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientra nella competenza arbitrale la controversi a che abbia la sua causa petendi nel contratto sociale e non anchequell a rispetto alla quale tale contratto sua appunto solo un presupposto (cfr.in termini Cass . n. 40 3 5 del 2017 , n. 24188 del 2018e n. 23147 del 2021).

6. In conclusione,per le ragioni esposte, va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano giudice del lavoro a deciderela presente controversia davanti al quale le parti riassumeranno il giudizio nei termini di leggeed il quale regolerà poi anche le spese del presente regolamento.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il ricorso e dichiara la com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 19331/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] n. 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI MILANOn. 1669/2022 , depositata il18/07/2022, R.G.N. 9610/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Milano, in funzione del giudice del lavoro, a decidere sulla domanda. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 3 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]. davanti al Tribunale di Milano per sentir accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti dal 1° giugno 2017 ed il suodiritto ad essere inquadrato nella qualifica di quadro,o in subordine di impiegato di primo livello del c.c.n.l. del Commercio, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive e del Tfr. Inoltre,il lavoratore ha chiesto di accertare e dichiarare l’illegittimità e comunque il carattere simulato del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa del 2 maggio 2020 e l’illegittimità del termine apposto a quel contratto, con condanna della convenuta al pagamento di un’indennità risarcitoria quantificata il € 56.196,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ed a ccertamento dell’obbligo di ricostituire il rapporto di lavoro . Infine , ha chiesto che si accertasse l’illegittimità del licenziamento intimatogli nel giugno 2021,con condanna della convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcire il danno. 2. Il Tribunale di Milano ha accolto l’eccezione di incompetenza formulata dalla società convenuta ed ha ritenuto che competente a decidere la controversia fosse il [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dello [OSCURATO:SOCIETA].. 2.1. In particolare il Tribunale ha rilevato che l’art. 29 (“clausola compromissoria”) dello Statuto di [OSCURATO:PERSONA] prevedevache: “Le controversie che dovessero insorgere tra la società, l'Organo amministrativo ed i soci, in ordine all'attuazione ed interpretazione dell'atto costitutivo, dello statuto, delle delibere assembleari e consiliari e da quant'altro da esse possa discendere, sono demandate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti in lite, ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dagli altri arbitri. Nel caso in cui gli arbitri nominati dalle parti in lite non raggiungano l'accordo sulla nomina del terzo arbitro, lo stesso verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano. In caso di cessazione per qualsiasi causa dell'incarico di uno o più arbitri si applicheranno per la sostituzione le regole sopra previste per la rispettiva nomina” e che essadovesse applicarsi alla controversia promossa dal Messina nei confronti della società di cui era anche socio,sorta in seguito alla delibera assemblare della resistente del 31/05/2021 in cui era cessatodal Consiglio di Amministrazione. 2.2. A tal proposito il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2759 del 2016) che ha affermato che “deve pertanto ritenersi che, in ogni caso, sia se qualificati come rapporti assimilabili a quelli di lavoro o di prestazione professionale, sia se qualificati come rapporti societari tout court, i rapporti fra amministratori e società, anche se specificamente attinenti al profilo "interno" dell'attività gestoria e ai diritti che ne derivano agli amministratori, dannoluogo a controversie che possono essere decise dagli arbitri se tale possibilità è prevista dagli statuti societari”. 2.3. Ha quindi evidenziato che nella specie lo Statuto societario prevedeva che fossero devolute agli arbitri le controversie tra la società e i soci, indipendentemente da come siano qualificati i rapporti di lavoro tra gli amministratori e la società,con conseguente esclusione della competenza del giudice del lavoro. 2.4. Ha r ammenta to che la qualità di amministratore della società è compatibile con l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sempre che siano diverse le mansioni nei due ruoli e che , nonostante la carica sociale rivestita, il socio lavoratore sia assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società.Tanto premesso ha quindi accertato che nel caso in esame il ricorrente non aveva descritto dettagliatamente la differenza tra le attività svolte quale membro del C.d.a. della società e quelle espletate nella supposta qualità di lavoratore dipendente, così da poter ritenere accertata l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale, e neppure ha indicato ordini e imposizioni ricevute dalla resistente tali da provare il vincolo di subordinazione al potere direttivo della società. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza . [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto che si confermasse la competenza arbitrale accertata. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accertamento della competenza del Tribunale di Milano giudice del lavoro. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il suo ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce che la sentenza,nel ritenere la competenza arbitrale,avrebbe violato e falsamente applicato l'art. 29 dello Statuto di [OSCURATO:PERSONA] e gli artt. 806 e 409 c.p.c.. 4.1. Ad avviso del ricorrente, infatti , non si tratta di controversia insorta “tra la società, l'Organo amministrativo ed i soci”. Ha precisato che egli non era socio di [OSCURATO:PERSONA], ma solo membro del Consiglio di Amministrazione e che, i n ogni caso, la causa non era stata promossa dall’organo amministrativo e nemmeno da Messina in quanto membro del consiglio di Amministrazione. 4.2. Ha sottolineato che la controversia non atteneva “ all'attuazione ed interpretazione dell'atto costitutivo, dello statuto, delle delibere assembleari e consiliari”e che in nessuna delibera era stata fatta menzione del rapporto di lavoro subordinato dell’esponente, che si erainstaurato di fatto nel giugno del 2017. Inoltre, nessuna delibera menzionava la risoluzione delrapporto, avvenuta sempre di fatto nel giugno 2021, con licenziamento orale (o, in una subordinata prospettiva, per scadenza del termine apposto al contratto di collaborazione). 4.3. Evidenzia che con la delibera del 31/05/2021 si era solo sostituito il signor Messina quale Amministratore della resistente. Ha d ed otto che la qualità di amministratore del signor Messina e le vicende connesse aquella carica erano, a tutto voler concedere, solo il presupposto storico del rapporto di lavoro subordinato, che di fatto si erainstaurato fra le parti, in parallelo e in aggiunta all’originario rapporto societario esistente. Pertanto, la causa petendinon atterrebbe al contratto per cui opera la clausola . 4.4. Ha rammentato allora che qualora al rapporto sociale fra un amministratoree la Società si instauri un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma le caratteristiche di un rapporto subordinato a quest’ultimo non si applicano le regole del rapporto sociale . Quindi ha evidenziato che nella specienon si trattava della possibilità di devolvere ad arbitri la questione attinente al compenso di amministratoree che non si era agitosulla scorta e in forza del contratto sociale, ma piuttosto si erano chieste le differenze retributive derivanti dal diverso rapporto di lavoro subordinatoestranee alla clausola compromissoria. 4.5. Rammenta che se l’art. 31 comma 10 della legge n. 183 del 2010 autorizza la pattuizione di clausole compromissorie in relazione alle materie di cui all’art. 409 c.p.c. tuttavia richiede,tra i requisiti per la validità di tale clausola, che la stessa de bba essere stipulata successivamente all’instaurazione del rapporto lavorativo, e questo evidentemente perché, in un settore particolare come quello del lavoro subordinato, la devoluzione all’arbitrato deve essere inequivocabilmente consapevole e non imposta. Nel caso in esame la clausola compromissoria (relativa solo alle controversie inerenti alrapporto sociale) è del 2008 ed il rapporto di lavoro subordinato instauratosi di fatto è del giugno 2017. Pertanto, quand’anche fosse astrattamente applicabile al caso di specie, sarebbe da ritenersi nulla e del tutto inefficace. 4.6. Ribadisce che nella specie sarebbe configurabile il parallelo rapporto di lavoro subordinato ed in tale prospettiva, la sentenza impugnata sarebbe errata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 115 c.p.c. ed evidenzia che nel ricorso introduttivo erano s tate descritte analiticamente le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, in particolare indicando le persone che impartivano direttive all’esponente e quali fossero le direttive in concreto impartite. Pertanto, i due rapporti (quello come amministratore e quello come lavoratore subordinato) erano stati separatamente descritti e, ciascuno, ben individuato nelle proprie caratteristiche e modalità di svolgimento. 5. Ritiene il Collegio che le censure mosse alla sentenza impugnata siano fondate e che debba essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano giudice del lavoro a decidere la presente controversia. 5.1. Come condivisibilmente osservato anche dal Procuratore generale nelle sue conclusioni, infatti, la verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta. Si deve tenere conto del fatto che, ove uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, rientra nella scelta discrezionale della parte attrice individuare l’azione che intende proporre in giudizio per conseguireil bene della vita ambito. 5.2. Le questioni di competenza, come desumibile dall'art. 10 comma 1, c.p.c., debbono essere verificate in "limine", alla stregua della domanda e dei fatti costitutivi in essa allegati, senza che rilevino le contestazioni del convenuto(cfr. Cass. n. 29266 del 2017) e il giudice non solo non è tenuto a svolgere una apposita istruttoria per verificare eventuali allegazioni contrarie m a inoltre può riqualificare la domanda solo quando questa presenti elementi di ambiguità tali che non consentano di pervenire a diversa e alternativa soluzione.(Cass. n. 20508 del 2017 ed anche n. 2331 del 2023). 5.3. Tanto premesso va rilevato che nel caso in esame la domanda del signor Messina prospetta l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro subordinato parallelo al rapporto societario con svolgimento anche di funzioni di amministratore. Inoltre, deduce che tale rapporto si sarebbe risolto con un licenziamento orale. Questa la causa petendi. Il petitumpoi è la richiesta di ripristino del rapporto di lavorosub specie reintegrazione. La natura societaria del rapporto intercorrente tra amministratore e società non preclude, infatti, l'instaurazione tra i medesimi soggetti di un autonomo, parallelo e diverso rapporto che assuma, secondo l'accertamento esclusivo del giudice del merito, le caratteristiche di un rapporto subordinato, parasubordinato o d'opera(cfr. Cass. s.u. n. 1545 del 2017). 5.4. La controversia, pertanto, rientra tra quelle che l’art. 409 c.p.c. assegna alla competenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro posto che, come detto, e salva la verifica giudiziale che il Tribunale poi farà, ciò che vienein rilievo non è “l ’ attuazione ed interpretazio ne dell ’ atto costitutivo, dello statuto, delle delibere assembleari e consiliari e da quant’altro da esse possa discendere” che è demandat a con clausola compromissoria ex art. 29 dello Statuto della società convenuta, alla decisione di un collegio arbitrale, ma l’accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata e la sua illegittima risoluzionee il rapporto societario ne costituisce un antecedente storico.Un presupposto di fattodella vicenda che sarà esaminata. 5.5. La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientra nella competenza arbitrale la controversi a che abbia la sua causa petendi nel contratto sociale e non anchequell a rispetto alla quale tale contratto sua appunto solo un presupposto (cfr.in termini Cass . n. 40 3 5 del 2017 , n. 24188 del 2018e n. 23147 del 2021). 6. In conclusione,per le ragioni esposte, va dichiarata la competenza del Tribunale di Milano giudice del lavoro a deciderela presente controversia davanti al quale le parti riassumeranno il giudizio nei termini di leggeed il quale regolerà poi anche le spese del presente regolamento. P.Q.M. LaCorte accoglie il ricorso e dichiara la com
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