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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25089/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 760 /20 22 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentantepro tempore ; BAZZANI Federico, rappresentat i e difes i come da procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el Veneto n.1238/06/21depositata i n data 1 1 / 1 0 /20 11 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 6 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:rimborsoiva Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: -la società contribuente impugnava il diniego di rimborso con il quale l’Ufficio negava la restituzione dell’iva – derivante dalla cessione del creditoin favore della stessa da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. – in quantorisultavano omesse le dichiarazioni relative agli anni dal 2013 al2015; -la CTP rigettava il ricorso; -appellava la società contribuente, cessionaria del credito in parola; - con la pronuncia qui gravata, la CTR rigettava il gravame e confermavala sentenza di primo grado; -ricorrono a questa Corte l’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. edil Bazzani con a tto a ffidato a due motivi; resiste con controricorso l’Agenziadelle Entrate; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. la violazionee falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. c.c., dell’art. 9 del d.

L. n. 119 del 2018, dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972; motivazione inesistente e/o apparente circa la non applicabilità della normativa di cui all’art. 9 della L. n. 119 del 2018, per avere la CTR erroneamente ritenuto non sanabili le violazioni consistenti nella mancatapresentazione delle dichiarazioni 2013 - 2014 - 2015 - 2016, con preclusionedel diritto al rimborso iva in capo al contribuente; - il secondo motivo pure si incentra sulla violazione dell’art. 9 del ridettod.L. n. 119 del 2018, dolendosi della erronea qualificazione della condotta di mancata presentazione della dichiarazione come costituenteerrore formale sanabile; -i motivi sono entrambi inammissibili; - essi invero non colpiscono la ratio decidendi della pronuncia impugnata,che ha confermato il provvedimento di diniego di rimborso inquanto “la contribuente è in ogni caso decaduta dalla po ssibilità di chiedere il rimborso risultando questo diritto sottoposto al termine di decadenzadi 2 anni ormai ampiamente maturato facendo riferimento alverificarsi di un presupposto di imposta risalente all’anno 2012”; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -come è noto, (Cass. Sez. 6 - 3 , O rdinanza n. 19989 del 10/08/2017) in tema di ricorso per cassazione , è necessario che venga contestata specificamentela ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata,il che non avviene per i motivi in esame, che ad essa non muovonocensure, appuntandosi su altro, e pertanto vanno dichiarati inammissibili; -pertanto, il ricorso è rigettato; -le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilite che liquida in euro 5.800 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente principale di un ulteriore im porto a titolo di contributo unificato pari a quel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 760 /20 22 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , in persona del legale rappresentantepro tempore ; BAZZANI Federico, rappresentat i e difes i come da procura in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] d el Veneto n.1238/06/21depositata i n data 1 1 / 1 0 /20 11 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 6 /202 3 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto:rimborsoiva Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: -la società contribuente impugnava il diniego di rimborso con il quale l’Ufficio negava la restituzione dell’iva – derivante dalla cessione del creditoin favore della stessa da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. – in quantorisultavano omesse le dichiarazioni relative agli anni dal 2013 al2015; -la CTP rigettava il ricorso; -appellava la società contribuente, cessionaria del credito in parola; - con la pronuncia qui gravata, la CTR rigettava il gravame e confermavala sentenza di primo grado; -ricorrono a questa Corte l’ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. edil Bazzani con a tto a ffidato a due motivi; resiste con controricorso l’Agenziadelle Entrate; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. la violazionee falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. c.c., dell’art. 9 del d. L. n. 119 del 2018, dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972; motivazione inesistente e/o apparente circa la non applicabilità della normativa di cui all’art. 9 della L. n. 119 del 2018, per avere la CTR erroneamente ritenuto non sanabili le violazioni consistenti nella mancatapresentazione delle dichiarazioni 2013 - 2014 - 2015 - 2016, con preclusionedel diritto al rimborso iva in capo al contribuente; - il secondo motivo pure si incentra sulla violazione dell’art. 9 del ridettod.L. n. 119 del 2018, dolendosi della erronea qualificazione della condotta di mancata presentazione della dichiarazione come costituenteerrore formale sanabile; -i motivi sono entrambi inammissibili; - essi invero non colpiscono la ratio decidendi della pronuncia impugnata,che ha confermato il provvedimento di diniego di rimborso inquanto “la contribuente è in ogni caso decaduta dalla po ssibilità di chiedere il rimborso risultando questo diritto sottoposto al termine di decadenzadi 2 anni ormai ampiamente maturato facendo riferimento alverificarsi di un presupposto di imposta risalente all’anno 2012”; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -come è noto, (Cass. Sez. 6 - 3 , O rdinanza n. 19989 del 10/08/2017) in tema di ricorso per cassazione , è necessario che venga contestata specificamentela ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata,il che non avviene per i motivi in esame, che ad essa non muovonocensure, appuntandosi su altro, e pertanto vanno dichiarati inammissibili; -pertanto, il ricorso è rigettato; -le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilite che liquida in euro 5.800 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente principale di un ulteriore im porto a titolo di contributo unificato pari a quel
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