CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 31814/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2510/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 101; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è ex legedomiciliato; -controricorrente - Avverso il decreto n. 120/2023 emesso dalla Corte d'Appello di Perugia il 11/9/2023, depositato il 14/9/2023 e non notificato; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 novembre 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con decreto n. 118/2023, depositato il 21/4/2023, il consigliere delegato della Corte d’Appello di Perugia definì il giudizio di equa Oggetto: Equa riparazione –spese giudiziali riparazione spiegato da [OSCURATO:PERSONA], liquidando l’indennizzo nella misura di euro 1.750,00, sulla base del valore della controversia, oltre a interessi decorrenti dalla domanda giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione in relazione alla decorrenza degli interessi, da far risalire all’originaria domanda di equa riparazione. Il giudizio si concluse, nella resistenza del Ministero della Giustizia, con il decreto collegiale n. cronol. 120/2023, depositato il 14/9/023, con il quale la Corte d’Appello di Perugia, in composizione collegiale, accolse l’opposizione, rideterminò l’entità dell’indennizzo, che liquidò in euro 1.947,86, e condannò il Ministero a rifondere all’opponente le spese del giudizio, che liquidò in euro 337,00 per competenze, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. 2. Avverso il predetto decreto [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria. Il Ministero della Giustizia ha resistitocon controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 cod. proc. civ., 2233, secondo comma, cod. civ., d.m. n. 55 del 2014, d.m. n. 37 del 2018 e d.m. n. 147 del 2022, 4, punto 5, d.m. n. 55 del 2014, mancata liquidazione dei compensi distinti per fasi, perché i giudici di merito avevano liquidato le spese dell’opposizione, limitandosi a indicare il valore finale, liquidato in euro 337,00, senza provvedere a distinguere le voci relative alle singole fasi. 2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5-ter legge n. 89 del 2001, 91 cod. proc. civ., 2233, secondo comma, cod. civ., liquidazione dei compensi ex d.m. n. 55 del 2014, d.m. n. 37 del 2018 e d.m. n. 147 del 2022, per avere i giudici di merito liquidato le spese dell’opposizione in misura inferiore ai minimi tariffari in relazione al d.m. n. 147 del 2022, applicabile alla specie, senza considerare che la fase di opposizione non introduceva un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che aveva deciso sulla domanda, ma realizzava la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, con la conseguenza che le spese del giudizio andavano liquidate a misura dell’intera vicenda processuale, in caso di suo accoglimento, ossia, nella specie, applicando lo scaglione da euro 1.100,00 a euro 5.200,00, che, alla stregua dei valori minimi, avrebbero dovuto essere pari a euro 268,00 per la fase di studio, a euro 268,00 per quella introduttiva, a euro 496,00 per quella di trattazione/istruttoria e a euro 425,00 per quella decisionale, per complessivi euro 1.457,00, a fronte della somma di euro 337,00 liquidata, così da ledere il decoro della professione. 3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati. Va innanzitutto ricordato che il procedimento camerale di equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo di cui alla legge n. 89 del 2001 ha natura contenziosa e, pertanto, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati va applicata la tabella 12 allegata al d.m. n. 55 del 2014 per il giudizio dinanzi alla Corte d'appello (Cass., Sez. VI-2, 21/7/2020, n. 15493; Cass., Sez. VI-2, 14/11/2016, n. 23187) e la tabella 13 per i giudizi innanzi alla Corte di cassazione. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, l'opposizionedi cui all'art. 5-terdella l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza unafase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove dettaopposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito dellafase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi diopposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Cass., Sez. 6-2, 26/05/2020, n. 9728; Cass., Sez.6 - 2, 22/12/2016, n. 26851). Orbene, il D.M. 55/2014 disciplina i criteri di liquidazione del compenso dovuto al professionista dal proprio cliente, attraverso l’unificazione di diritti ed onorari nella nuova accezione omnicomprensiva di “compenso”, che, ai fini della liquidazione, tiene conto degli elementi, di cui all’art. 4 del decreto stesso (complessità delle questioni, pregio dell’opera, risultati conseguiti, ecc.), i quali - da valutarsi in relazione (non a singoli atti o a singole fasi, ma) alla prestazione professionale nella sua interezza - sono applicabili in via generale e sono «destinati a riflettersi anche sulla liquidazione giudiziale effettuata per determinare il quantum delle spese processuali di cui la parte vittoriosa può pretendere il rimborso nei confronti di quella soccombente» (così, testualmente, in motivazione la sentenza delle Sezioni Unite n. 17405/2012). Ed è consolidato il principio (affermato ad es. da Cass. n. 23873/2021) per cui le spese processuali si liquidano alla luce delle tabelle vigenti al momento della conclusione dell’attività giudiziale, ragion per cui i nuovi parametri vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, che li prevede, e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, quantunque tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate (in questi termini Cass., Sez. 3, 17/05/2025, n. 13145). Da ciò consegue che le spese del giudizio di opposizione andavano quantificate, nella specie, alla stregua del d.m. n. 55 del 2014, nella versione successiva al d.m. n. 147 del 13/8/2022, siccome pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA] l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed entrato in vigore il 23/10/2022 e dunque antecedentemente alla proposizione della domanda, avvenuta il 30/3/2023. Come chiarito da Cass., Sez. 2, 22/8/2023, n. 24993, le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole "di regola" in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti. Applicando alla specie le tabelle di cui al d.m. n. 147 del 2022, secondo lo scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00, essendo stata riconosciuta alla ricorrente la somma di euro 1.947,86 a titolo di equa riparazione, risulta che la somma da liquidarsi a titolo di spese, secondo i minimi professionali, applicati dalla Corte d’Appello come risulta dal decreto, avrebbe dovuto essere quella complessiva di euro 1.458,00 (euro 268,00 studio; euro 268,00 introduttiva; euro 496,00 istruttoria/trattazione ed euro 426,00 decisione) e non quella liquidata di euro 337,00, senza tra l’altro specificare le singole fasi riconosciute. Pertanto, i giudici di merito non soltanto hanno violato il principio secondo cui la liquidazione dei compensi, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio e, dunque, distinguendo ciascuna di esse, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle (Cass., Sez. 2, 11/7/2024, n. 19025; Cass., Sez. 6-L, 23/7/2018, n. 19482; Cass., Sez. 6-L, 31/3/2016, n. 6306), ma hanno anche violato i minimi tariffari. 4. In conclusione, dichiarata la fondatezza dei motivi, il ricorso deve essere accolto e il decreto cassato, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa co