CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 38582/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di quella città di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di 25 dosi medie singole di cocaina e 52,4 dosi medie singole di marijuana, in Messina 18/5/2023) con la recidiva qualificata; ritenuto che le censure prospettano deduzioni del tutto generiche, in punto prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente e maggiore pericolosità espressa dall'imputato, senza che sia stato neppure operato il necessario, preventivo confronto con le giustificazioni fornite dai giudici dell'appello (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui Motivi d'appello, ma i cui principi possonc. applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo costoro ampiamente giustificato la prova di tale destinazione (valorizzando la diversa tipologia delle sostanze, la presenza di un sistema di videosorveglianza, ritenuto funzionale alla prevenzione dei controlli delle forze dell'ordine, il tentativo di disfarsi di parte della sostanza e la disponibilità di oggetti utili per il confezionamento in dosi), così come la maggiore pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] (gravato da precedenti per fatti analoghi e per reati contro il patrimonio); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 18 settembre 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] 1114r Ciampi ,1/