CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12912/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la camera di consiglio del 09/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorsi depositati il 28/03/2023, [OSCURATO:PERSONA], CrescenzoCompagnone e [OSCURATO:PERSONA] domandavano alla Corte di appellodi Napoli la condanna del Ministero della Giustizia all'indennizzo perl'irragionevole durata di un processo civile, promosso dalla societàNumero registro generale 4991/2024Numero sezionale 2160/2025Numero di raccolta generale 12912/2026Data pubblicazione 06/05/2026sentenza della Corte di appello pubblicata il 16/09/2022. Nel corsodi tale processo, gli attuali ricorrenti erano stati chiamati in causadal convenuto. Con decreto monocratico del 24/04/2023, la Cortedi appello accoglieva i ricorsi e ingiungeva al Ministero di pagare €6.000 a ciascun ricorrente.Il Ministero della Giustizia ha proposto opposizione ai sensidell'art. 5-ter l. n. 89/2001, allegando di aver ricevuto il 26/4/2023la notifica del ricorso introduttivo, ma non del decreto decisorio(pur emanato due giorni prima) e di averne avuto notizia solopresentando istanza di visibilità del fascicolo telematico. Ha chiestopertanto di dichiarare l’inefficacia sopravvenuta del provvedimentoper violazione del termine ex art. 5, co. 2 l. cit. (secondo cui: «Ildecreto diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguitanel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria delprovvedimento e la domanda di equa riparazione non può esserepiù proposta»). I ricorrenti non hanno contestato la mancatanotifica del decreto decisorio, ma hanno fatto valere che il Ministeroaveva avuto comunque conoscenza del decreto, accedendo alfascicolo telematico, e che ciò (sostanzialmente) poteva surrogarela notifica.La Corte di appello ha dichiarato l'opposizione inammissibile.Ricorre in cassazione il Ministero con un unico motivo.Rimangono intimati i ricorrenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il motivo denuncia la violazione degli artt. 5 co. 2 e 5-ter l.89/2001. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha errato neldichiarare inammissibile l'opposizione diretta a far constatare lasopravvenuta inefficacia del decreto di accoglimento per mancanzadella notifica.Il motivo è da accogliere.2 di 6Numero registro generale 4991/2024Numero sezionale 2160/2025Numero di raccolta generale 12912/2026Dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 83/2012, convertito nellaData pubblicazione 06/05/2026l. n. 134/2012, una prima pronuncia in tema di difetti(nell’accezione più lata) della notifica del decreto emesso ex art. 3,co. 4 l. n. 89/2001 è Cass. n. 5656/2015. In quel caso i ricorrentiavevano notificato al Ministero solo il decreto, senza il ricorsomonitorio. Il Ministero aveva reagito con ricorso ex art. 188 disp.notificazione e quindi l’inefficacia del decreto. La Corte d’appelloaveva dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il rimediofosse l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001, non il ricorso ex art.188 disp. att. c.p.c. Dinanzi a questa Corte il Ministero avevasostenuto che la notificazione del solo decreto, senza ricorso, fosseinesistente e dunque rientrasse nei casi ammessi dall’art. 188 disp.che, dopo le modifiche del 2012, il nuovo procedimento Pinto hanatura simile al monitorio ma non identica; che la notificazione delsolo decreto senza ricorso non integra inesistenza, bensì nullitàdella notifica (art. 156 c.p.c.), che comunque è stata fatta aldestinatario; che l’art. 188 disp. att. c.p.c. si applica solo a casi dinotifica mancante o giuridicamente inesistente, mentre se lanotifica è nulla o tardiva, il rimedio è l’opposizione (art. 5-ter l. n.89/2001, corrispondente all’opposizione ex art. 645 c.p.c.); diconseguenza, il Ministero avrebbe dovuto proporre opposizione enon ricorso ex art. 188 cit. Inoltre, si è dato atto che in quel casol’opposizione era comunque tardiva.La seconda pronuncia rilevante per argomentare il rigetto delpresente ricorso è Cass. n. 2659/2017, che ha richiamato Cass. n.5656/2015 in un caso in cui il decreto decisorio era stato notificatotardivamente. Si è ribadito che il procedimento Pinto novellato dal2012 richiama il rito monitorio solo in parte e si discosta da essoproprio nel prevedere la caducazione del decreto, congiuntaall’impossibilità di riproporre la domanda. Pertanto, quando3 di 6Numero registro generale 4991/2024Numero sezionale 2160/2025Numero di raccolta generale 12912/2026l’opposizione è proposta dall’Amministrazione per far valere laData pubblicazione 06/05/2026tardività, il giudice deve limitarsi a dichiarare l’inefficacia deldecreto, senza poter esaminare il merito della pretesa.Quest’ultima soluzione è stata confermata da Cass. n. 6 e n. 7del 2023. In entrambi i casi, i decreti erano stati notificati alleamministrazioni resistenti oltre il termine di 30 giorni dal deposito.Le amministrazioni avevano proposto opposizione ex art. 5-terlamentando la tardività; i collegi d’appello avevano dichiaratoinammissibili le opposizioni, ritenendo non esperibile tale rimedioper far valere l’inefficacia da notifica tardiva. Questa Corte haaccolto i ricorsi delle amministrazioni ed ha ribadito che lanotificazione tardiva del decreto, oltre a determinare l’inefficaciadel provvedimento, comporta anche la definitiva improponibilitàdella domanda, diversamente da quanto avviene nel rito ingiuntivoordinario. Ne consegue che l’opposizione ex art. 5-ter può essereproposta proprio per far dichiarare tale inefficacia, e che il giudice,verificata la tardività della notifica, deve limitarsi a dichiararecaducato il decreto senza esaminare il merito della pretesa.Rispetto agli ultimi casi passati in rassegna, il caso attuale sidistingue per il fatto che la notificazione del decreto decisorio èmancata del tutto, pur essendo esso già stato emesso al momentodella notifica all’Amministrazione del ricorso introduttivo. Ciò renderagione del tentativo del provvedimento impugnato di argomentareuna diversa soluzione, ritenendo che in questo caso gli unici rimedia disposizione per far constatare l’inefficacia del decreto decisoriosiano l’opposizione all’esecuzione o la proposizione di una domandadi dichiarazione d’inefficacia del decreto ex art. 188 disp att. c.p.c.,mentre l’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001 sarebbeinammissibile.Tuttavia, il rigore di questa soluzione giurisprudenziale,quand’anche sia ispirato dal desiderio commendevole di salvaredefinitivamente l’efficacia del decreto decisorio dinanzi alla4 di 6Numero registro generale 4991/2024Numero sezionale 2160/2025Numero di raccolta generale 12912/2026prospettiva della non riproponibilità della domanda, deveData pubblicazione 06/05/2026soccombere dinanzi al rigore di segno contrario della soluzionescaturente dall’art. 5 co. 2 l. n. 89/2001. Diversamente sisfocerebbe nel risultato paradossale di consolidare definitivamentel’efficacia di un decreto decisorio in un caso in cui la legge nesancisce a chiare lettere l’inefficacia definitiva, al cospetto di unaAmministrazione che si è valsa diligentemente e tempestivamentedell’opposizione ex art. 5-ter l. n. 89/2001, cioè di rimedioprossimo e celere nell’avviare la concretizzazione dell’assetto diinteressi imposto dalla legge.Né l’atteggiarsi del caso concreto (ove non emerge che la perditadel potere di riproporre la domanda sia dovuta ad una causa nonimputabile ai ricorrenti) sollecita la proposizione di una questione dilegittimità costituzionale dell’art. 5, co. 2 ult. parte l. n. 89/2001,ripetto all’art. 24 Cost.2. – La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato.Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa puòessere decisa nel merito con dichiarazione di inefficacia del decretoche ha accolto la domanda di equa riparazione; dichiara, altresì,che la domanda non può essere più riproposta; condanna icontroricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali, cheliquida in € 2.000,00 per il giudizio davanti alla Corte di appello e in€ 1.500,00 per il giudizio di legittimità, oltre - in entrambi i casi -alle spese prenotate a debito. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato;decidendo nel merito, dichiara l’inefficacia del decreto che haaccolto la domanda di equa riparazione; dichiara, altresì, laimproponibilità della domanda ai sensi dell’art. 5-ter l. n. 89/2001;condanna i controricorrenti in solido al rimborso delle speseprocessuali, che liquida in € 2.000,00 per il giudizio davanti alla5 di 6Numero registro generale 4991/2024Numero sezionale 2160/2025Numero di raccolta generale 12912/2026Corte di appello e in € 1.500,00 per il giudizio di legittimità, oltre -Data pubblicazione 06/05/2026in entrambi i casi - alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione civile, il 09/09/2025.Il PresidenteMILENA FALASCHI6 di 6