CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 02562/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso del Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Sassari — nel quale ci si duole del vizio di motivazione - avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha concesso, in accoglimento del reclamo di [OSCURATO:PERSONA], allo stesso un permesso di necessità di due giorni in regime di "arresti domiciliari" nell'abitazione della madre non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze di fatto, altresì generiche, limitandosi il ricorrente a dolersi della durata eccessiva del permesso. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Sassari nel concedere a Graziano il permesso di necessità, fa leva, sulla base delle informazioni rese dalla DDA di Napoli, sull'insussistenza sia di attuali legami con la criminalità organizzata che del concreto pericolo del ripristinarsi in futuro di tali relazioni, sull'insussistenza di un attuale pericolo di fuga, atteso che Graziano si è costituito in carcere una volta divenuta definitiva l'ultima sentenza di condanna, sulla regolare condotta inframuraria e sulla positività del comportamento tenuto durante la fruizione del precedente permesso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.