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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 39182/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; 4e~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore In difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA] il quale dopo aver illustrato esaurientemente i motivi del gravame, insiste nell'accoglimento.

Per la pratica forense è presente il Dott. [OSCURATO:PERSONA], tessera [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 9098 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. dei locale Tribunale del 7 novembre 2022, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt.: 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 164) e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capi 12, 89, 100 e 104).

1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Maisano aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata ovvero, in subordine, la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi in captazioni ambientali, telefoniche e telematiche, in videoriprese e servizi di osservazione, nonché nelle propalazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dalle quali era emerso il coinvolgimento di diversi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, strutturato su base familiare avente al vertice la figura di [OSCURATO:PERSONA], un florido commercio di sostanze stupefacenti sia di tipo pesante (per lo più cocaina) che leggero (marijuana) all'interno del quartiere "Giostra" di Messina.

Per come emerso dalle acquisite emergenze indiziarie, il Maisano è risultato essere soggetto organicamente inserito nella suddetta struttura associativa, costituendo, unitamente ai suoi complici calabresi, un costante canale di approvvigionamento cui i vertici del sodalizio criminoso messinese avevano reiteratamente fatto ricorso per acquisire rilevanti dotazioni di sostanza stupefacente di tipo pesante da immettere nel locale mercato illecito della droga.

D'altro canto, plurime risultanze investigative, per lo più rappresentate da captazioni effettuate, hanno consentito di ritenere indiziariamente perpetrate anche le diverse ipotesi di cessione di droga ascritte al prevenuto.

Il giudice del riesame ha, inoltre, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto e del suo stabile inserimento in un contesto criminale professionalmente dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite.2.

Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore, eccependo quattro motivi di doglianza.

Con il primo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché erronea applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento al capo 164 della rubrica, per carenza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del Malsano ad un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico.

Lamenta il ricorrente l'erroneità dell'argomentazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto di evincere la sua stabile partecipazione al sodalizio criminoso sulla scorta della mera indiziaria integrazione di singoli reati fine, in carenza di riscontro di una sua effettiva adesione alla struttura associativa, conseguente alla creazione di uno stabile affidamento tra sodali, nella piena consapevolezza e volontarietà di essere parte di una stessa organizzazione criminosa.

Ciò, nel caso di specie, non si ravviserebbe, non essendo sufficiente al fine la sussistenza di presunti rapporti di fornitura di droga intercorsi tra il ricorrente e il Cuscinà, trattandosi di relazioni commerciali insufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto organico tra i due soggetti, espressivo di una stabile adesione del Maisano ai fini illeciti del sodalizio criminoso.

Né gli episodi di cessione, assai dilazionati nel tempo, sarebbero in grado di dimostrare l'esistenza di una continuativa ed esclusiva opera di fornitura della droga da parte del Maisano al Cuscinà — essendo, peraltro, risultato comprovato come quest'ultimo si fosse rivolto anche ad altri soggetti per l'acquisto dello stupefacente -.

Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché erronea applicazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla presunta cessione verificatasi il 22 gennaio 2020, contestata al capo 12 della rubrica.

Non sarebbe stata raggiunta, infatti, la prova dell'avvenuta effettuazione della transazione illecita, non essendo sufficiente al fine né il contenuto delle immagini videoriprese, né l'avvenuto rinvenimento di una somma di denaro presso l'autovettura in cui viaggiava il Maisano.

In ogni modo, l'impossibilità di conoscere la natura dello stupefacente ed il suo esatto quantitativo avrebbe imposto la derubricazione del delitto nell'ipotesi di cui al comma 5, o comma 4, del D.P.R. n. 309 del 1990.

Con la terza doglianza è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché erronea applicazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alle presunte cessioni perpetrate tra il 21 luglio ed il 3 agosto 2020, contestate ai capi 89, 100 e

104. La natura dei dialoghi captati non sarebbe sufficiente a dimostrare l'avvenuta consegna di sostanza stupefacente da parte del Maisano, con configurazione di fattispecie comunque da qualificarsi, in carenza di conoscenza dell'effettiva natura della droga e del suo quantitativo, nella più lieve ipotesi di cui al comma 5, o comma 4, del D.P.R. n. 309 del 1990.

Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192, 273, 274, 275, comma 3, 257-bis cod. proc. pen., nonché erronea applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla ritenuta adeguatezza della misura custodiale. [OSCURATO:PERSONA] censura l'ordinanza impugnata con riguardo all'intervenuta applicazione della più grave misura cautelare, in quanto disposta con motivazione inadeguata, senza tener conto delle peculiari esigenze di cautela a lui riconducibili.

Non risulta essere stata svolta, in particolare, nessuna specifica argomentazione volta ad esplicare le ragioni per cui non possa essere ritenuta sufficiente a garantire le residue esigenze cautelari l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, considerato il tempo decorso dai fatti e l'insussistenza di specifici motivi per cui possa ritenersi ricorrente un concreto e attuale pericolo di recidiva da parte dell'indagato.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Deve essere osservato, infatti, come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01).

Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi.

Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

3. Orbene, il Collegio rileva come, nel caso di specie, la doglianza espressa con il primo motivo di ricorso si risolva, nella sostanza, nella rappresentazione di errate valutazioni in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria del delitto associativo contestato al ricorrente, così come accertata dal Tribunale del riesame, per lo più concernendo circostanze di puro fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità.

Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico.

Il Tribunale del riesame, infatti, contrariamente a quanto dedotto dal Maisano, ha fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite da captazioni telefoniche e ambientali, nonché dai servizi di osservazione di riscontro e dalle propalazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dalle quali è stato possibile evincere il coinvolgimento di diversi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, strutturato su base familiare avente al vertice la figura di [OSCURATO:PERSONA], un florido commercio di sostanze stupefacenti all'interno del quartiere "Giostra" di Messina.

Nello specifico, il Maisano è stato ritenuto soggetto stabilmente intraneo al sodalizio criminoso, in quanto organicamente inserito in esso in virtù di un rapporto durevole, originatosi ben prima dell'inizio dell'attività investigativa e protrattosi per un arco temporale significativo.

L'indagato, in particolare, ha ricoperto il fondamentale ruolo di garante dell'approvvigionamento della droga in favore del Cuscinà, e quindi dei vertici del sodalizio criminoso, fornendogli, in maniera reiterata, ingenti quantitativi di droga pesante, poi venduta al dettaglio nel territorio del messinese.

Per come logicamente chiarito dal Tribunale del riesame, l'entità dei traffici garantiti da tali cessioni, l'elevato volume delle operazioni negoziali concluse e le ingenti somme di denaro versate in corrispettivo dal Cuscinà, costituiscono precisi indici della stabilità e non occasionalità dei rapporti avuti con il Misano, e quindi della consapevole adesione di quest'ultimo all'associazione criminosa.

Ne consegue, in sostanza, la ricorrenza di un quadro indiziario palesemente gravante a carico del prevenuto che il giudice del riesame ha rappresentato con motivazione da ritenersi nel complesso immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità.

4. Parimenti non fondate sono le doglianze eccepite dal Maisano con il secondo e il terzo motivo di ricorso, inerenti alla ritenuta carenza di prova circa la ricorrenza delle condotte di cessione di sostanza stupefacente contestategli ai capi 12, 89, 100 e 104 della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, l'evidente genericità e apoditticità con il cui il ricorrente ha lamentato, senza indicazione di adeguati riscontri di segno opposto, l'insufficienza delle prove costituite dai contenuti delle conversazioni captate e delle immagini videoriprese, nonché dall'avvenuto rinvenimento di una somma di denaro presso l'autovettura in cui viaggiava il Maisano, a conforto dell'avvenuta indiziaria integrazione da parte dell'indagato delle ipotesi di cessione di droga ascrittegli.

In senso contrario, invece, il Tribunale del riesame ha utilizzato tali riscontri, di natura inequivoca, per ritenere logicamente comprovata la conseguente sussistenza di un quadro probatorio idoneo a configurare la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Malsano in ordine alla perpetrazione dei reati fine contestatigli ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 ai capi 12, 89, 100 e

104.4.1. Né, per la gravità di tali condotte e la .natura ben collaudata e strutturata della svolta attività di narcotraffico, realizzata in maniera tale da garantire un costante canale di approvvigionamento di rilevanti quantitativi di droga pesante ai vertici del sodalizio criminoso, i reati contestati nelle indicate imputazioni possono essere qualificati ai sensi della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, come pure richiesto da parte del ricorrente.

In senso contrario, infatti, rileva il principio espresso da questa Suprema Corte per cui il riconoscimento di tale fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01).

5. Infine priva di fondamento è anche la conclusiva doglianza, con cui il ricorrente ha censurato l'intervenuta applicazione della più grave misura custodiale, in quanto asseritannente adottata in carenza di motivazione adeguata e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi riguardi sussistenti.

Orbene, per come correttamente argomentato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.

A fronte delle specifiche doglianze dedotte dal Maisano, deve essere osservato come le argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato.

L'esame dell'impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate all'indagato e dalla cooperazione da costui resa nello svolgimento dell'attività di spaccio, posta in essere all'interno di un contesto criminale dedito in maniera professionale all'illecito traffico di sostanze stupefacenti.

6. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere affermato che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

Conclusivamente, quindi, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua decisione con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità.

7. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; 4e~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore Generale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore In difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA] il quale dopo aver illustrato esaurientemente i motivi del gravame, insiste nell'accoglimento. Per la pratica forense è presente il Dott. [OSCURATO:PERSONA], tessera [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 9098 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Messina ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. dei locale Tribunale del 7 novembre 2022, con cui all'indagato era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt.: 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 164) e 73 D.P.R. n. 309 del 1990 (capi 12, 89, 100 e 104). 1.1. Il giudice del riesame ha, in particolare, ritenuto di non poter accogliere l'istanza con cui la difesa del Maisano aveva richiesto l'annullamento dell'ordinanza gravata ovvero, in subordine, la sua riforma con applicazione di una misura meno afflittiva, esplicando come la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto fosse stata desunta dalle risultanze di una complessa attività di indagine, concretatasi in captazioni ambientali, telefoniche e telematiche, in videoriprese e servizi di osservazione, nonché nelle propalazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dalle quali era emerso il coinvolgimento di diversi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, strutturato su base familiare avente al vertice la figura di [OSCURATO:PERSONA], un florido commercio di sostanze stupefacenti sia di tipo pesante (per lo più cocaina) che leggero (marijuana) all'interno del quartiere "Giostra" di Messina. Per come emerso dalle acquisite emergenze indiziarie, il Maisano è risultato essere soggetto organicamente inserito nella suddetta struttura associativa, costituendo, unitamente ai suoi complici calabresi, un costante canale di approvvigionamento cui i vertici del sodalizio criminoso messinese avevano reiteratamente fatto ricorso per acquisire rilevanti dotazioni di sostanza stupefacente di tipo pesante da immettere nel locale mercato illecito della droga. D'altro canto, plurime risultanze investigative, per lo più rappresentate da captazioni effettuate, hanno consentito di ritenere indiziariamente perpetrate anche le diverse ipotesi di cessione di droga ascritte al prevenuto. Il giudice del riesame ha, inoltre, motivato il proprio provvedimento reiettivo osservando come, tenuto conto della gravità dei fatti contestati, della pericolosità sociale del prevenuto e del suo stabile inserimento in un contesto criminale professionalmente dedito all'illecito traffico di sostanze stupefacenti, non fossero individuabili elementi idonei a consentire di superare il pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di analoghe condotte illecite.2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore, eccependo quattro motivi di doglianza. Con il primo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché erronea applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, in riferimento al capo 164 della rubrica, per carenza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione del Malsano ad un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico. Lamenta il ricorrente l'erroneità dell'argomentazione con cui il Tribunale del riesame ha ritenuto di evincere la sua stabile partecipazione al sodalizio criminoso sulla scorta della mera indiziaria integrazione di singoli reati fine, in carenza di riscontro di una sua effettiva adesione alla struttura associativa, conseguente alla creazione di uno stabile affidamento tra sodali, nella piena consapevolezza e volontarietà di essere parte di una stessa organizzazione criminosa. Ciò, nel caso di specie, non si ravviserebbe, non essendo sufficiente al fine la sussistenza di presunti rapporti di fornitura di droga intercorsi tra il ricorrente e il Cuscinà, trattandosi di relazioni commerciali insufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto organico tra i due soggetti, espressivo di una stabile adesione del Maisano ai fini illeciti del sodalizio criminoso. Né gli episodi di cessione, assai dilazionati nel tempo, sarebbero in grado di dimostrare l'esistenza di una continuativa ed esclusiva opera di fornitura della droga da parte del Maisano al Cuscinà — essendo, peraltro, risultato comprovato come quest'ultimo si fosse rivolto anche ad altri soggetti per l'acquisto dello stupefacente -. Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché erronea applicazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla presunta cessione verificatasi il 22 gennaio 2020, contestata al capo 12 della rubrica. Non sarebbe stata raggiunta, infatti, la prova dell'avvenuta effettuazione della transazione illecita, non essendo sufficiente al fine né il contenuto delle immagini videoriprese, né l'avvenuto rinvenimento di una somma di denaro presso l'autovettura in cui viaggiava il Maisano. In ogni modo, l'impossibilità di conoscere la natura dello stupefacente ed il suo esatto quantitativo avrebbe imposto la derubricazione del delitto nell'ipotesi di cui al comma 5, o comma 4, del D.P.R. n. 309 del 1990. Con la terza doglianza è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., nonché erronea applicazione dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alle presunte cessioni perpetrate tra il 21 luglio ed il 3 agosto 2020, contestate ai capi 89, 100 e 104. La natura dei dialoghi captati non sarebbe sufficiente a dimostrare l'avvenuta consegna di sostanza stupefacente da parte del Maisano, con configurazione di fattispecie comunque da qualificarsi, in carenza di conoscenza dell'effettiva natura della droga e del suo quantitativo, nella più lieve ipotesi di cui al comma 5, o comma 4, del D.P.R. n. 309 del 1990. Con l'ultimo motivo il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192, 273, 274, 275, comma 3, 257-bis cod. proc. pen., nonché erronea applicazione dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento alla ritenuta adeguatezza della misura custodiale. [OSCURATO:PERSONA] censura l'ordinanza impugnata con riguardo all'intervenuta applicazione della più grave misura cautelare, in quanto disposta con motivazione inadeguata, senza tener conto delle peculiari esigenze di cautela a lui riconducibili. Non risulta essere stata svolta, in particolare, nessuna specifica argomentazione volta ad esplicare le ragioni per cui non possa essere ritenuta sufficiente a garantire le residue esigenze cautelari l'applicazione della misura degli arresti domiciliari, considerato il tempo decorso dai fatti e l'insussistenza di specifici motivi per cui possa ritenersi ricorrente un concreto e attuale pericolo di recidiva da parte dell'indagato. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Deve essere osservato, infatti, come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Orbene, il Collegio rileva come, nel caso di specie, la doglianza espressa con il primo motivo di ricorso si risolva, nella sostanza, nella rappresentazione di errate valutazioni in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria del delitto associativo contestato al ricorrente, così come accertata dal Tribunale del riesame, per lo più concernendo circostanze di puro fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico. Il Tribunale del riesame, infatti, contrariamente a quanto dedotto dal Maisano, ha fornito puntuale indicazione degli elementi indiziari, ed in particolare delle emergenze procedurali scaturite da captazioni telefoniche e ambientali, nonché dai servizi di osservazione di riscontro e dalle propalazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dalle quali è stato possibile evincere il coinvolgimento di diversi soggetti svolgenti, in un ben organizzato sodalizio criminoso, strutturato su base familiare avente al vertice la figura di [OSCURATO:PERSONA], un florido commercio di sostanze stupefacenti all'interno del quartiere "Giostra" di Messina. Nello specifico, il Maisano è stato ritenuto soggetto stabilmente intraneo al sodalizio criminoso, in quanto organicamente inserito in esso in virtù di un rapporto durevole, originatosi ben prima dell'inizio dell'attività investigativa e protrattosi per un arco temporale significativo. L'indagato, in particolare, ha ricoperto il fondamentale ruolo di garante dell'approvvigionamento della droga in favore del Cuscinà, e quindi dei vertici del sodalizio criminoso, fornendogli, in maniera reiterata, ingenti quantitativi di droga pesante, poi venduta al dettaglio nel territorio del messinese. Per come logicamente chiarito dal Tribunale del riesame, l'entità dei traffici garantiti da tali cessioni, l'elevato volume delle operazioni negoziali concluse e le ingenti somme di denaro versate in corrispettivo dal Cuscinà, costituiscono precisi indici della stabilità e non occasionalità dei rapporti avuti con il Misano, e quindi della consapevole adesione di quest'ultimo all'associazione criminosa. Ne consegue, in sostanza, la ricorrenza di un quadro indiziario palesemente gravante a carico del prevenuto che il giudice del riesame ha rappresentato con motivazione da ritenersi nel complesso immune da vizi sindacabili in questa sede di legittimità. 4. Parimenti non fondate sono le doglianze eccepite dal Maisano con il secondo e il terzo motivo di ricorso, inerenti alla ritenuta carenza di prova circa la ricorrenza delle condotte di cessione di sostanza stupefacente contestategli ai capi 12, 89, 100 e 104 della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, l'evidente genericità e apoditticità con il cui il ricorrente ha lamentato, senza indicazione di adeguati riscontri di segno opposto, l'insufficienza delle prove costituite dai contenuti delle conversazioni captate e delle immagini videoriprese, nonché dall'avvenuto rinvenimento di una somma di denaro presso l'autovettura in cui viaggiava il Maisano, a conforto dell'avvenuta indiziaria integrazione da parte dell'indagato delle ipotesi di cessione di droga ascrittegli. In senso contrario, invece, il Tribunale del riesame ha utilizzato tali riscontri, di natura inequivoca, per ritenere logicamente comprovata la conseguente sussistenza di un quadro probatorio idoneo a configurare la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del Malsano in ordine alla perpetrazione dei reati fine contestatigli ai sensi dell'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 ai capi 12, 89, 100 e 104.4.1. Né, per la gravità di tali condotte e la .natura ben collaudata e strutturata della svolta attività di narcotraffico, realizzata in maniera tale da garantire un costante canale di approvvigionamento di rilevanti quantitativi di droga pesante ai vertici del sodalizio criminoso, i reati contestati nelle indicate imputazioni possono essere qualificati ai sensi della più lieve ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, come pure richiesto da parte del ricorrente. In senso contrario, infatti, rileva il principio espresso da questa Suprema Corte per cui il riconoscimento di tale fattispecie richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendosi conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). 5. Infine priva di fondamento è anche la conclusiva doglianza, con cui il ricorrente ha censurato l'intervenuta applicazione della più grave misura custodiale, in quanto asseritannente adottata in carenza di motivazione adeguata e senza tener conto delle specifiche esigenze cautelari nei suoi riguardi sussistenti. Orbene, per come correttamente argomentato dal Tribunale del riesame, dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discende la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A fronte delle specifiche doglianze dedotte dal Maisano, deve essere osservato come le argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. L'esame dell'impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi per superare il pericolo, concreto e attuale, di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate all'indagato e dalla cooperazione da costui resa nello svolgimento dell'attività di spaccio, posta in essere all'interno di un contesto criminale dedito in maniera professionale all'illecito traffico di sostanze stupefacenti. 6. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere affermato che la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, quindi, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua decisione con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 7. Ne consegue la pronuncia di rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
Sentenza Cassazione n. 39182/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris