CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 febbraio 2021
Cassazione n. 30605/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27905-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliafi in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 2021 [OSCURATO:PERSONA], C,oriíciliato in ROMA, 856 [OSCURATO:PERSONA] 72, presso L' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e O2fende ape legis; eontroricorrente - avverso la sentenza n. 1236/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 2C/12/2014 R.G.N. 528/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri lavoratori, dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA] demaniali con rapporto a tempo determinato, ottenevano decreto ingiuntivo nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e Foreste della Regione Siciliana per somme reclamate a titolo di differenze retributive tra i compensi percepiti e quelli spettanti in virtù del c.c.n.l. di settore per il periodo 2001/2008; 2. il giudice di primo grado, pronunziando sull'opposizione dell'Assessorato, revocava i decreti ingiuntivi e condannava l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive relative al periodo dal 1.1.2006 al 31.8.2008; 3. la Corte di appello di Catania, pronunziando sull'appello dei lavoratori e sull'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] e Foreste della Regione Siciliana, in riforma della sentenza appellata ha condannato l'Amministrazione al pagamento della somma di C 50,46 in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di C 329,97 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e della somma di C 62,36 in favore di [OSCURATO:PERSONA] respingendo ogni altra domanda; 3.1. la Corte di merito ha ritenuto quanto alle differenze retributive derivanti dalla incontestata applicazione del c.c.n.l. nel periodo 1998/2001 e del contratto integrativo regionale, richieste dai soli lavoratori Celestre, Scribano e Carnemolla, che agli stessi fossero dovute le differenze reclamate sulla base degli analitici conteggi solo genericamente contestati dall'Assessorato; ha, quindi, richiamato per relationem altro precedente della Corte di appello di Catania nel quale era stato affermato che : a) il rapporto instaurato alle dipendenze della Regione Sicilia in base alla L.R. n. 16/1996 aveva natura privatistica; b) esso era regolato dal contratto collettivo regionale del 27.4.2001 che espressamente disponeva il rinvio al c.c.n.I 1998/2001; c) i contratti collettivi nazionali privati stipulati successivamente non erano applicabili ai rapporti di lavoro instaurati con la Regione Siciliana in assenza del necessario atto di recepimento da parte della Regione, da adottarsi nel rispetto del procedimento di cui all'art. 3 L. R. n. 2/1978 (Cass. 2169/2004) ;d) il riconoscimento di fatto degli aumenti retributivi previsti dal c.c.n.l. per l'anno 2005, per i quali la Giunta si era favorevolmente espressa, non configurava adesione di fatto al contratto collettivo nazionale; e) non sussisteva violazione degli artt. 14 e 17 dello Statuto regionale in quanto il rapporto in oggetto non si configurava come rapporto di impiego pubblico privatizzato ma come rapporto di diritto privato con un ente pubblico; 4. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi ciascuno articolato in più profili ; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; Considerato che 1. con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti e accordi collettivi ; censura la decisione di appello per avere escluso che - salvo che per l'anno 2005- vi fosse stato recepimento del contratto collettivo di settore, relativo al periodo 2002/2005, nella sua interezza; deduce, in particolare, violazione del disposto dell'art. 45 ter L. R. siciliana n. 16/1996, norma di interpretazione autentica e, quindi, avente efficacia ex tunc, alla stregua della quale al rapporto di lavoro dei forestali doveva ritenersi applicabile la contrattazione collettiva nazionale di settore; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi censurando il giudice di merito per avere interpretato la disposizione dell'art 45 ter L. n. 16/1996, come prevedente una diversa configurazione del recepimento del contratto nazionale di settore, a seconda che si tratti della parte normativa o di quella economica; rimarca che in quest'ultimo caso vi era stato un recepimento tardivo da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] p.t. e della Giunta e ciò in assenza di margini di discrezionalità, per cui spettavano comunque gli arretrati dalla data di efficacia del contratto recepito; assume che una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, commi 1 e 2, Cost.; 3. il ricorso non è meritevole di accoglimento; 3.1. i due motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente data la loro intima connessione - non meritano accoglimento, in quanto il Collegio ritiene di dare continuità al condiviso e consolidato indirizzo di questa Corte che, anche ai sensi dell'art 118 disp. Att. Cod. proc. civ. si richiama, in base al quale in fattispecie analoghe alla presente è stata disattesa la tesi, prospettata dai ricorrenti, secondo cui, ai fini della disciplina economica e normativa del rapporto intercorrente fra la Regione Sicilia e gli operai addetti a lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari, il contratto collettivo nazionale si imporrebbe in ambito regionale per il solo fatto della sua sottoscrizione, prevalendo su quello integrativo regionale, a prescindere da un suo espresso recepimento ed in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica (vedi, fra le tante: Cass. nn. 356/2016, da 26973 a 26975 del 2016, 27396/2016, 27398/2016, 20231/2017, 20987/2017, 20988/2017, 16839/2018, 18165/2018, 17421/2018, 17966/2018, 15284/2019; 15368/2019, 31386/2019, 34468/2019); con le richiamate pronunce si è ritenuto necessario, per il recepimento della contrattazione collettiva nazionale, la delibera di giunta e decreto assessoriale, conclusione, questa, alla quale la Corte era già pervenuta, sia pure sulla base di un diverso percorso motivazionale, con la sentenza n. 2169/2004 con la quale si era evidenziato che la Regione Sicilia non partecipa alla stipula del contratto nazionale, ma solo a quella del contratto integrativo regionale, la cui sottoscrizione presuppone la necessaria previa valutazione da parte degli organi regionali della compatibilità della disciplina contrattuale nazionale con le disponibilità finanziarie dell'ente; in alcune delle richiamate pronunce, è stata anche esclusa la prospettata violazione dell'art. 36 Cost. (vedi, per tutte: Cass. nn. 17966 e 17421 del 2018 nonché Cass. nn. 15284 e 15368 del 2019) sul rilievo che non è sufficiente a fondare la denunciata violazione del principio costituzionale la comparazione con il trattamento retributivo corrisposto ad altri lavoratori impegnati nel medesimo settore, ma in ambiti territoriali diversi; 3.2. la natura cogente della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato non può essere desunta dall'art. 45 ter della L.R. n. 16/1996, come modificato dalla L.R. n. 14/2006, secondo cui "la gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria" il quale deve essere coordinato con l'art. 49 della stessa L.R. n. 14/2006, che disciplina tempi e modi del recepimento della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato stabilendo che « Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'articolo 45 ter, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto.»; la disposizione smentisce la tesi dell'immediata diretta applicabilità della contrattazione nazionale perché, pur prevedendo termini sollecitatori, richiede comunque un atto deliberativo dell'amministrazione regionale, evidentemente finalizzato a consentire la valutazione della compatibilità della contrattazione nazionale, alla quale la Regione Sicilia è rimasta estranea, con le disponibilità economiche e finanziarie dell'ente; 3.3. diversamente interpretata la norma risulterebbe priva di senso logico, perché non ci sarebbe stato bisogno alcuno di prevedere un intervento degli organi regionali ove il legislatore avesse voluto operare un rinvio dinamico alla contrattazione collettiva nazionale e prescindere da qualsiasi intervento della Regione nella negoziazione della disciplina contrattuale del rapporto intercorrente con il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria; 3.4 l'interpretazione della legge regionale n. 16/1996 va condotta considerando che, in ragione dello statuto speciale del quale la Regione Sicilia gode, neppure i contratti collettivi nazionali stipulati dall'ARAN si impongono con efficacia cogente sulla contrattazione regionale, perché l'art. 46 del d.lgs. n. 165/2001 ha previsto che le regioni a statuto speciale possano avvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di agenzie tecniche istituite con legge regionale; 2.8. gli artt. 24 e seguenti della L.R. Sicilia n. 10/2000, con i quali è stata istituita l'ARAN Sicilia ed è stato disciplinato il procedimento di contrattazione regionale, pongono precisi oneri finalizzati a garantire la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e significativamente l'art. 28, comma 3, stabilisce che «I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo dì validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa»; 3.5. i rilievi che precedono e le specifiche esigenze di bilancio che sono alla base della previsione richiamata in tema di recepimento della contrattazione privatistica di settore, giustificano, in coerenza con il canone costituzionale dell'art. 87 Cost., la differenziazione di trattamento economico tra i dipendenti dell'ente pubblico e i lavoratori addetti al settore privato, rendendo manifestamente infondata la prospettata violazione del canone costituzionale di uguaglianza ex art. 3 Cost.; 4. al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite; 5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte deí ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dei comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019, in motivazione); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 1.800,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 1 5 % e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma