Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 25537/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E-controCONSIGLIO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-CONTRORICORRENTE-nonché controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].-INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7394/2025,depositata il 09/12/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAldo Ceniccola, che ha chiesto di accogliere il ricorso.Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1.

Con provvedimento n. 194/2022 la Commissione AmministrativaRegionale di Disciplina del Lazio ha irrogato al notaio [OSCURATO:PERSONA] sanzione della destituzione dall’esercizio delle funzioni notarili all’esito diprocedimento disciplinare promosso dal Consiglio notarile dei Distrettiriuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, per aver: a) esercitato funzioninotarili durante un periodo di sospensione disciplinare mediante estrazionesistematica e massiva di 5000 visure ipocatastali e catastali relative aimmobili successivamente oggetto di atti stipulati dai notai [OSCURATO:PERSONA], e la predisposizione di attività istruttoria prodromicaalla stipulazione, sostenendo costi pari a circa euro trentacinquemila, inassenza di corrispondenti incarichi o fatturazione attiva; b) indirizzatoclientela verso i predetti notai, contribuendo al procacciamento di affari ealla spersonalizzazione della funzione notarile.Il professionista ha proposto reclamo dinanzi alla Corte d’appello di Roma,che, con pronuncia n. 7394/2025, ha parzialmente modificato la decisione.Il giudice distrettuale ha respinto l’eccezione di nullità della delibera diavvio del procedimento disciplinare per conflitto di interessi di taluniconsiglieri che avevano concorso alla decisione, ritenendo la censuragenerica e non circostanziata.Nel merito ha evidenziato che il Bonanni aveva, durante la sospensione,svolto una attività non consentita, consistente nell’estrazione di unnumero rilevantissimo di visure, poi utilizzate in parte da altri notai, senzaoffrire alcuna giustificazione plausibile dei rilevanti costi sostenuti, delleplurime fatturazioni e degli incassi, reputando non applicabile la menograve previsione dell’art. 137, comma 3, della legge notarile, riferibile alNumero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026solo rilascio di attestazioni e certificazioni relative ad atti legittimamenterogati dal notaio.Ha ritenuto esenti da vizi le modalità di acquisizione documentale,conformi alle previsioni dell’art. 93-bis della legge notarile e ha giudicatonon decisiva la prova orale richiesta dal reclamante.Ha accolto il reclamo relativamente alla seconda contestazione, relativa alprocacciamento di affari ai sensi dell’art. 147 della legge notarile, percarenza di prova della violazione.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a cinque motivi, cui il Consiglio notarile ha resistito concontroricorso.Le parti hanno depositato memorie illustrative.Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 6-bisdella legge n. 241 del 1990, 97 Cost. e 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,lamentando che la Corte territoriale non abbia dichiarato l’improcedibilitàdel procedimento disciplinare.Il ricorrente sostiene che la delibera del Consiglio notarile che ha datoavvio al procedimento disciplinare era stata adottata con la partecipazionedei consiglieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Trapani destinatari di un esposto/querelapresentata dal notaio Mosca in data 29 ottobre 2021 nell’ambito di unprocedimento penale avente ad oggetto il reato di abuso d’ufficiocontestato ad altro notaio, e che i suddetti consiglieri versavano inconflitto di interessi, non potendo votare a favore del promovimentodell’azione disciplinare a carico del ricorrente.Assume che, in caso di astensione, il Consiglio notarile non avrebberaggiunto il quorum deliberativo necessario all’approvazione della delibera.Lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di considerare che ilConsiglio notarile ha adottato un’unica delibera nei confronti di tutti iNumero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026soggetti coinvolti nella medesima vicenda disciplinare; censura lapronuncia nella parte in cui la Corte di merito ha affermato che l’eccezionedi improcedibilità del procedimento sanzionatorio non era stata coltivata edoveva considerarsi rinunciata, mentre la questione era stata reiteratanelle udienze in presenza e in sede di precisazione delle conclusioni.Il motivo è inammissibile.La Corte di merito non si è limitata a ritenere l’eccezione di improcedibilitàrinunciata, ma l’ha anche valutata, ponendone in rilievo l’incompletezzaargomentativa e la genericità, statuizione non efficacemente contrastatadal ricorrente, mancando in ricorso una critica volta a confutare l’asseritovizio della contestazione.Il ricorrente assume anche in questa sede di legittimità che il vizio di unadiversa deliberazione per conflitto di interessi, solo perché assunta nellamedesima riunione e contenuta nel medesimo verbale, si estenderebbe adogni altra decisione collegiale, pur se autonoma dal punto di vistacontenutistico, senza minimamente spiegare le ragioni di una taleconclusione, essendo indiscusso che le contestazioni mosse a carico ditaluni dei componenti del Consiglio riguardavano fatti relativi ad undiverso procedimento disciplinare e a carico di un diverso notaio.In ogni caso, la censura postula infondatamente un obbligo di astensionea carico dei componenti del Consiglio notarile deputato a promuovere ilgiudizio disciplinare.Ai sensi dell’art. 152 della legge notarile, la competenza per gli illecitidisciplinari commessi dai notai spetta alla Commissione di disciplina dellacircoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto ilnotaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede.La disciplina delle astensioni e dell’incompatibilità è, poi, contenutanell’art. 154 della legge n. 89/1913, che prescrive che i componenti dellaCommissione devono astenersi nei casi indicati all’articolo 51 c.p.c. e chepossono essere ricusati a norma dell’articolo 52 c.p.c.Numero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026Come già osservato da questa Corte, non sussiste un regime diincompatibilità o di astensione dei componenti del Consiglio: nelprocedimento disciplinare a carico dei notai, l'art. 154 della legge n.89/1913, come sostituito dall'art. 40 del d.lgs. n. 249/2006, prevede leipotesi di astensione e ricusazione esclusivamente per i componenti dellaCommissione regionale di disciplina, ovverosia per gli organi giudicanti enon per i soggetti titolari dell'azione disciplinare (Procuratore dellaRepubblica, Presidente del consiglio nazionale del distretto diappartenenza e Capo dell'archivio notarile competente per l'ispezione).Le norme sull’incompatibilità sono di stretta interpretazione e non sonoapplicabili a casi non esplicitamente contemplati (Cass., n. 11791/2011).2.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 112c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di pronunciare sull’illegittimitàdell’acquisizione delle prove poste a fondamento dell’incolpazionedisciplinare.Il ricorrente sostiene che le visure e le fatture emesse nel periodo disospensione sarebbero state acquisite presso l’Agenzia delle Entrate dalPresidente del Consiglio notarile e da altro consigliere in assenza di delegadel Consiglio, cui l’art. 93-bis della legge notarile attribuisce il potere diaccertamento e di istruttoria.Si duole che la Corte di merito abbia frainteso il contenuto della doglianzaproposta con il reclamo, volta a censurare non l’irregolarità dellaprocedura di accesso agli atti, ma un vizio radicale dell’intera faseistruttoria e la inutilizzabilità delle prove acquisite e, quindi, l’invalidità delprovvedimento disciplinare fondato su tali risultanze.Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazionedegli artt. 24, 97 e 111 Cost., dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 191 c.p.p.,dell’art. 93-bis della legge notarile, nonché dell’art. 6 della ConvenzioneEDU e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea, per aver la Corte territoriale fondato la propria decisione suNumero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026prove illegittimamente acquisite e, comunque, non utilizzabili perchéoggetto di querela di falso.I due motivi sono inammissibili.Pur avendo la sentenza respinto l’eccezione di inutilizzabilità delle prove,tale statuizione, contro cui si appuntano le critiche del ricorrente, apparemeramente rafforzativa delle ragioni della pronuncia, avendo la Corte dimerito spiegato che i fatti oggetto di incolpazione (l’anomala acquisizionedi visure catastali comportante esborsi di cospicuo importo, la fatturazionee l’incasso di somme, l’utilizzo delle visure da parte di altri notai) eranodel tutto pacifici (cfr. sentenza impugnata, pag. 6).La sentenza ha chiarito che “a fronte di tale contestazione, è di rilievoassorbente soprattutto il fatto che il notaio Bonanni sostanzialmente noncontesti tali dati, non offra spiegazioni, né una lettura alternativa di unatale entità di visure estratte (5000), degli ingenti costi sostenuti, e delleragioni e della destinazione di una tale intensa attività di estrapolazione divisure (...).

La sostanziale non contestazione da parte del Bonanni deldato fattuale in sé è già dirimente circa l’effettivo svolgimento di attività diestrapolazione di visure/ispezioni in pendenza della sospensione”,soggiungendo poi che “quanto emerso dal procedimento disciplinare delnotaio Mosca non solo offre di tale assunto un’ulteriore conferma, mainduce all’ulteriore conclusione sui fatti contestati che la fornitura di visureda parte dello [OSCURATO:PERSONA] in gran quantità nel periodo di riferimento sicolleghi Mosca e Bartolucci, anche a notai fuori distretto” (sentenza, pagg.7, 9 e 12).L’utilizzo delle visure catastali è, inoltre, emerso dalle deposizionitestimoniali nel corso dell’istruttoria dinanzi alla Coredi e da altroprovvedimento assunto nel procedimento disciplinare a carico del notaioMosca (cfr. sentenza, pag. 7).Numero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026La violazione denunciata, riconducibile piuttosto ad una non correttapercezione dei motivi di doglianza proposti nel giudizio di reclamo anzichéad una omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è comunquepriva di decisività.2.1.

L’iniziale assenza di delega istruttoria non inficiava irrimediabilmentele prove documentali, potendo il Consiglio farle proprie, come nel caso inesame, con implicita ratifica dell’operato dei Consiglieri.La censura attinge, poi, la fase preliminare all’avvio del procedimento enon l’istruttoria in sé, ove le prove sono state sottoposte al contraddittoriodelle parti, senza che il ricorrente abbia patito alcun pregiudizio al dirittodi difesa.2.2.

È invece inammissibile il motivo di ricorso per cassazione – al paridell’analoga istanza formulata nella memoria illustrativa - nella parte in cuisi richiede la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesadella definizione della querela di falso proposta in via principale contro glielementi di prova su cui si fonda la sentenza; l'eventuale falsità, ove siadefinitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valeresoltanto come motivo di revocazione, con una compiuta valutazionedell'incidenza delle prove dichiarate false sul merito della controversia(Cass., n. 5058/2023; Cass., n. 28846/2020).3.

Con il quarto motivo di ricorso si censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 142, lett. a), 137, comma 3, e 1 della leggenotarile, per aver la Corte territoriale erroneamente qualificato l’attività diestrazione di visure ipocatastali come esercizio della funzione notariledurante la sospensione, attività che non integra l’esercizio di pubblichefunzioni notarili e non è riservata al notaio, potendo essere svolta ancheda soggetti privi della specifica qualifica professionale.Il giudice di merito, in violazione del principio di tipicità dell’illecitodisciplinare, avrebbe interpretato in senso ampliativo e sfavorevoleall’incolpato la nozione di funzione notarile, ricomprendendovi condotteNumero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026non espressamente previste dalla norma incriminatrice e imputabili aicollaboratori del notaio, in contrasto anche con la più restrittivagiurisprudenza degli organi di disciplina.3.1.

Con il quinto motivo di ricorso si censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 137, comma 3, della legge notarile, in combinatodisposto con l’art. 1 della medesima legge e con il principio del favor rei,sostenendo che la Corte territoriale abbia escluso l’applicabilità dellafattispecie sanzionatoria meno grave prevista per il rilascio di certificazionie attività analoghe, ed abbia disposto la destituzione senza valutare laproporzionalità della sanzione e senza accertare se la condotta addebitata,per natura e contenuto, avrebbe dovuto essere ricondotta, al più, alladisciplina delle ipotesi minori sanzionate in via pecuniaria o con lasospensione.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro strettaconnessione e sono respinti per quanto di ragione.3.2.

L’art. 142 sanziona con la destituzione il notaio che durante il periododi sospensione eserciti le funzioni notarili.La nozione di funzione notarile, cui implicitamente rinvia la norma, sirinviene nell’art. 1 della legge n. 89/1913, il cui comma 1 dispone che inotai sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultimavolontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne lecopie, i certificati e gli estratti.Ai notai è concessa anche la facoltà di: 1) sottoscrivere e presentarericorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti lestipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti; 2) ricevere congiuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale; 3) ricevere ledichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario di cuinell'art. 955 del Codice civile, nonché gli atti di autorizzazione dei minorial commercio, a mente dell'articolo 9 del Codice di commercio; 4)procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria, a)Numero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili ecommerciali; b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai terminidell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore sullaistanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere; c)agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uoponecessarie; 5) rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altriassegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilitàdello Stato 4 maggio 1885, n. 3074 (art. 1, comma 2).I notai esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.Il ricevere gli atti tra vivi è nozione ampia che non comprende solo laredazione dei rogiti in senso stretto, ma qualsiasi attività preparatoria esuccessiva.Si è già osservato da questa Corte che durante il periodo di sospensione èinibito al notaio non solo - come è ovvio - di stipulare, ma anche dicompiere tutte le attività prodromiche, risultando altrimenti vanificato ilcontenuto afflittivo della sanzione sotto il profilo patrimoniale, potendo ilnotaio altrimenti anticipare la preparazione dei rogiti o lo studio dellequestioni, pur considerando che il notaio sospeso non cessa diappartenere all'ordine professionale e che, quindi, rimane destinatario diquei doveri previsti dal codice deontologico che non siano incompatibilicon il divieto di esercitare le funzioni (Cass., n. 21830/2020).3.3.

Correttamente la Corte di merito ha ritenuto inapplicabile l’art. 137,comma 3, della legge notarile, che contempla una sanzione pecuniaria, da200 euro a 900 euro, se durante la sospensione e in caso di nomina di undelegato ai sensi dell’art. 43 della legge notarile, il notaio rilasci copie,certificati o estratti.La norma non si riferisce ad una generica attività di documentazione ocertificazione ma al rilascio di copie, estratti e certificati nei casi previstidall'articolo 43 della legge notarile.Numero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026L’art. 67, comma primo, stabilisce che il notaio, finché risiede nel distrettodello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, haegli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare lecopie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di luidepositati, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cuiall'articolo 62-bis.La norma prevede in materia una competenza esclusiva, non esercitabileda altro notaio o pubblico ufficiale.In tale contesto, allo scopo di garantire il rilascio di documentazione per laquale non può attendersi la scadenza della sospensione, rilascio che nonpotrebbe essere effettuato da un notaio diverso (o dal conservatore degliarchivi notarili ai sensi dell’art. 112, comma 1, della legge notarile) in virtùdella competenza esclusiva stabilita dall’art. 67, l’art. 43 prevede che neicasi di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o diapplicazione della sospensione cautelare di cui all'articolo 158-sexies,commi 1 e 2, o di interdizione temporanea dall'esercizio del notariato, ilconsiglio notarile del distretto presso il quale il notaio è iscritto determinase gli atti, i registri ed i repertori devono restare presso lo studio delnotaio sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati pressoaltro notaio.

Il presidente del consiglio notarile del distretto può nominaredepositario un notaio dello stesso distretto, scelto, di regola, fra quelliesercenti nella stessa sede e, in mancanza, nella sede più vicina.La norma è integrata dall’ultimo comma dell’art. 44 che, nel prevedere chein caso di sospensione, il presidente del consiglio notarile delega d'ufficioun altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui all'articolo 43,comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie,degli estratti e dei certificati, dispone che tale funzione, quando sianominato un notaio a ricevere in deposito gli atti e repertori di altronotaio, spetterà di diritto al medesimo notaio nominato.Numero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026Scopo della disciplina è assicurare, in periodo di sospensione, le attivitàmenzionate nell’art. 44 della legge notarile da parte del notaio nominatodal Consiglio, da intendere per tali le funzioni di documentazione e dicertificazione relativamente agli atti indicati dall’art. 67, comma 1, dellalegge notarile, posto che dette funzioni sono correlate al deposito e allapossibilità di consultazione degli atti, dei registri e dei repertori del notaiosospeso.Di conseguenza, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 137, comma 1,della legge notarile si applica, per previsione espressa, ai soli casi regolatidall’art. 43 e, quindi, se il notaio sospeso svolga attività che sarebbero dicompetenza del notaio designato quale depositario (o cui siano delegatedette attività) con riferimento ad atti acquisiti in deposito e annotati neiregistri e dai repertori ricevuti in consegna del professionista designatodal Consiglio.3.4.

Le attività svolte da [OSCURATO:PERSONA] non sono, dunque,riconducibili a quelle contemplate dall’art. 137, comma 3, della leggenotarile, né il ricorrente è stato sanzionato per fatto dei dipendenti.La Corte di merito – con accertamento in fatto logicamente motivato – ha,per contro, affermato che il numero esorbitante di visure estratte (5000),con un rilevante esborso economico (€ 35.000,00), l’utilizzo di parte diesse da parte di altri notai, la costituzione con uno dei notai che si eraavvalso delle visure di un’associazione professionale dalla durata di unanno, con effetto dalla cessazione della sospensione e con una regolazioneeconomica non meglio dettagliata e, poi, l’emissione di fatture attive epassive per le quali il ricorrente non ha offerto alcuna giustificazioneplausibile, erano elementi indiziari gravi e univoci della sussistenza dellaviolazione contestata a carico del notaio Bonanni, mostrando come questiavesse compartecipato nello svolgimento delle funzioni degli altri notai concarattere di sistematicità ed avesse svolto attività suppletiva della stipulavera e propria (cfr. sentenza, pag. 14), ponendo quindi in essereNumero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026personalmente attività preparatorie e di effettiva cooperazione nellefunzioni notarili, legittimamente sanzionate con la destituzione.La Corte di merito ha ampiamente dato conto delle ragioni chegiustificavano la destituzione, per la particolare gravità delle violazioni eper l’entità e diffusività della condotta elusiva nel periodo di sospensionedisciplinare (sentenza, pag. 14), con apprezzamento logicamente motivatoed esente da vizi giuridici.D’altronde il ricorso deduce solo in via ipotetica la sussistenza di possibiligiustificherebbero un trattamento sanzionatorio meno grave ai sensidell’art. 144, comma 1, legge notarile.4.

Il ricorso è, pertanto, respinto, con aggravio delle spese processuali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, deve darsi atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, pari ad euro 6.000,00 per compenso ed euro 200,00 peresborsi, oltre ad IVA, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, inmisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 02/07/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E-controCONSIGLIO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-CONTRORICORRENTE-nonché controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].-INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7394/2025,depositata il 09/12/2025.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAldo Ceniccola, che ha chiesto di accogliere il ricorso.Uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].1. Con provvedimento n. 194/2022 la Commissione AmministrativaRegionale di Disciplina del Lazio ha irrogato al notaio [OSCURATO:PERSONA] sanzione della destituzione dall’esercizio delle funzioni notarili all’esito diprocedimento disciplinare promosso dal Consiglio notarile dei Distrettiriuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, per aver: a) esercitato funzioninotarili durante un periodo di sospensione disciplinare mediante estrazionesistematica e massiva di 5000 visure ipocatastali e catastali relative aimmobili successivamente oggetto di atti stipulati dai notai [OSCURATO:PERSONA], e la predisposizione di attività istruttoria prodromicaalla stipulazione, sostenendo costi pari a circa euro trentacinquemila, inassenza di corrispondenti incarichi o fatturazione attiva; b) indirizzatoclientela verso i predetti notai, contribuendo al procacciamento di affari ealla spersonalizzazione della funzione notarile.Il professionista ha proposto reclamo dinanzi alla Corte d’appello di Roma,che, con pronuncia n. 7394/2025, ha parzialmente modificato la decisione.Il giudice distrettuale ha respinto l’eccezione di nullità della delibera diavvio del procedimento disciplinare per conflitto di interessi di taluniconsiglieri che avevano concorso alla decisione, ritenendo la censuragenerica e non circostanziata.Nel merito ha evidenziato che il Bonanni aveva, durante la sospensione,svolto una attività non consentita, consistente nell’estrazione di unnumero rilevantissimo di visure, poi utilizzate in parte da altri notai, senzaoffrire alcuna giustificazione plausibile dei rilevanti costi sostenuti, delleplurime fatturazioni e degli incassi, reputando non applicabile la menograve previsione dell’art. 137, comma 3, della legge notarile, riferibile alNumero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026solo rilascio di attestazioni e certificazioni relative ad atti legittimamenterogati dal notaio.Ha ritenuto esenti da vizi le modalità di acquisizione documentale,conformi alle previsioni dell’art. 93-bis della legge notarile e ha giudicatonon decisiva la prova orale richiesta dal reclamante.Ha accolto il reclamo relativamente alla seconda contestazione, relativa alprocacciamento di affari ai sensi dell’art. 147 della legge notarile, percarenza di prova della violazione.Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoaffidato a cinque motivi, cui il Consiglio notarile ha resistito concontroricorso.Le parti hanno depositato memorie illustrative.Il Procuratore generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si censura la violazione degli artt. 6-bisdella legge n. 241 del 1990, 97 Cost. e 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,lamentando che la Corte territoriale non abbia dichiarato l’improcedibilitàdel procedimento disciplinare.Il ricorrente sostiene che la delibera del Consiglio notarile che ha datoavvio al procedimento disciplinare era stata adottata con la partecipazionedei consiglieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Trapani destinatari di un esposto/querelapresentata dal notaio Mosca in data 29 ottobre 2021 nell’ambito di unprocedimento penale avente ad oggetto il reato di abuso d’ufficiocontestato ad altro notaio, e che i suddetti consiglieri versavano inconflitto di interessi, non potendo votare a favore del promovimentodell’azione disciplinare a carico del ricorrente.Assume che, in caso di astensione, il Consiglio notarile non avrebberaggiunto il quorum deliberativo necessario all’approvazione della delibera.Lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di considerare che ilConsiglio notarile ha adottato un’unica delibera nei confronti di tutti iNumero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026soggetti coinvolti nella medesima vicenda disciplinare; censura lapronuncia nella parte in cui la Corte di merito ha affermato che l’eccezionedi improcedibilità del procedimento sanzionatorio non era stata coltivata edoveva considerarsi rinunciata, mentre la questione era stata reiteratanelle udienze in presenza e in sede di precisazione delle conclusioni.Il motivo è inammissibile.La Corte di merito non si è limitata a ritenere l’eccezione di improcedibilitàrinunciata, ma l’ha anche valutata, ponendone in rilievo l’incompletezzaargomentativa e la genericità, statuizione non efficacemente contrastatadal ricorrente, mancando in ricorso una critica volta a confutare l’asseritovizio della contestazione.Il ricorrente assume anche in questa sede di legittimità che il vizio di unadiversa deliberazione per conflitto di interessi, solo perché assunta nellamedesima riunione e contenuta nel medesimo verbale, si estenderebbe adogni altra decisione collegiale, pur se autonoma dal punto di vistacontenutistico, senza minimamente spiegare le ragioni di una taleconclusione, essendo indiscusso che le contestazioni mosse a carico ditaluni dei componenti del Consiglio riguardavano fatti relativi ad undiverso procedimento disciplinare e a carico di un diverso notaio.In ogni caso, la censura postula infondatamente un obbligo di astensionea carico dei componenti del Consiglio notarile deputato a promuovere ilgiudizio disciplinare.Ai sensi dell’art. 152 della legge notarile, la competenza per gli illecitidisciplinari commessi dai notai spetta alla Commissione di disciplina dellacircoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto ilnotaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede.La disciplina delle astensioni e dell’incompatibilità è, poi, contenutanell’art. 154 della legge n. 89/1913, che prescrive che i componenti dellaCommissione devono astenersi nei casi indicati all’articolo 51 c.p.c. e chepossono essere ricusati a norma dell’articolo 52 c.p.c.Numero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026Come già osservato da questa Corte, non sussiste un regime diincompatibilità o di astensione dei componenti del Consiglio: nelprocedimento disciplinare a carico dei notai, l'art. 154 della legge n.89/1913, come sostituito dall'art. 40 del d.lgs. n. 249/2006, prevede leipotesi di astensione e ricusazione esclusivamente per i componenti dellaCommissione regionale di disciplina, ovverosia per gli organi giudicanti enon per i soggetti titolari dell'azione disciplinare (Procuratore dellaRepubblica, Presidente del consiglio nazionale del distretto diappartenenza e Capo dell'archivio notarile competente per l'ispezione).Le norme sull’incompatibilità sono di stretta interpretazione e non sonoapplicabili a casi non esplicitamente contemplati (Cass., n. 11791/2011).2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell’art. 112c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di pronunciare sull’illegittimitàdell’acquisizione delle prove poste a fondamento dell’incolpazionedisciplinare.Il ricorrente sostiene che le visure e le fatture emesse nel periodo disospensione sarebbero state acquisite presso l’Agenzia delle Entrate dalPresidente del Consiglio notarile e da altro consigliere in assenza di delegadel Consiglio, cui l’art. 93-bis della legge notarile attribuisce il potere diaccertamento e di istruttoria.Si duole che la Corte di merito abbia frainteso il contenuto della doglianzaproposta con il reclamo, volta a censurare non l’irregolarità dellaprocedura di accesso agli atti, ma un vizio radicale dell’intera faseistruttoria e la inutilizzabilità delle prove acquisite e, quindi, l’invalidità delprovvedimento disciplinare fondato su tali risultanze.Con il terzo motivo di ricorso si censura la violazione e falsa applicazionedegli artt. 24, 97 e 111 Cost., dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 191 c.p.p.,dell’art. 93-bis della legge notarile, nonché dell’art. 6 della ConvenzioneEDU e degli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unioneeuropea, per aver la Corte territoriale fondato la propria decisione suNumero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026prove illegittimamente acquisite e, comunque, non utilizzabili perchéoggetto di querela di falso.I due motivi sono inammissibili.Pur avendo la sentenza respinto l’eccezione di inutilizzabilità delle prove,tale statuizione, contro cui si appuntano le critiche del ricorrente, apparemeramente rafforzativa delle ragioni della pronuncia, avendo la Corte dimerito spiegato che i fatti oggetto di incolpazione (l’anomala acquisizionedi visure catastali comportante esborsi di cospicuo importo, la fatturazionee l’incasso di somme, l’utilizzo delle visure da parte di altri notai) eranodel tutto pacifici (cfr. sentenza impugnata, pag. 6).La sentenza ha chiarito che “a fronte di tale contestazione, è di rilievoassorbente soprattutto il fatto che il notaio Bonanni sostanzialmente noncontesti tali dati, non offra spiegazioni, né una lettura alternativa di unatale entità di visure estratte (5000), degli ingenti costi sostenuti, e delleragioni e della destinazione di una tale intensa attività di estrapolazione divisure (...). La sostanziale non contestazione da parte del Bonanni deldato fattuale in sé è già dirimente circa l’effettivo svolgimento di attività diestrapolazione di visure/ispezioni in pendenza della sospensione”,soggiungendo poi che “quanto emerso dal procedimento disciplinare delnotaio Mosca non solo offre di tale assunto un’ulteriore conferma, mainduce all’ulteriore conclusione sui fatti contestati che la fornitura di visureda parte dello [OSCURATO:PERSONA] in gran quantità nel periodo di riferimento sicolleghi Mosca e Bartolucci, anche a notai fuori distretto” (sentenza, pagg.7, 9 e 12).L’utilizzo delle visure catastali è, inoltre, emerso dalle deposizionitestimoniali nel corso dell’istruttoria dinanzi alla Coredi e da altroprovvedimento assunto nel procedimento disciplinare a carico del notaioMosca (cfr. sentenza, pag. 7).Numero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026La violazione denunciata, riconducibile piuttosto ad una non correttapercezione dei motivi di doglianza proposti nel giudizio di reclamo anzichéad una omissione di pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è comunquepriva di decisività.2.1. L’iniziale assenza di delega istruttoria non inficiava irrimediabilmentele prove documentali, potendo il Consiglio farle proprie, come nel caso inesame, con implicita ratifica dell’operato dei Consiglieri.La censura attinge, poi, la fase preliminare all’avvio del procedimento enon l’istruttoria in sé, ove le prove sono state sottoposte al contraddittoriodelle parti, senza che il ricorrente abbia patito alcun pregiudizio al dirittodi difesa.2.2. È invece inammissibile il motivo di ricorso per cassazione – al paridell’analoga istanza formulata nella memoria illustrativa - nella parte in cuisi richiede la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesadella definizione della querela di falso proposta in via principale contro glielementi di prova su cui si fonda la sentenza; l'eventuale falsità, ove siadefinitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valeresoltanto come motivo di revocazione, con una compiuta valutazionedell'incidenza delle prove dichiarate false sul merito della controversia(Cass., n. 5058/2023; Cass., n. 28846/2020).3. Con il quarto motivo di ricorso si censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 142, lett. a), 137, comma 3, e 1 della leggenotarile, per aver la Corte territoriale erroneamente qualificato l’attività diestrazione di visure ipocatastali come esercizio della funzione notariledurante la sospensione, attività che non integra l’esercizio di pubblichefunzioni notarili e non è riservata al notaio, potendo essere svolta ancheda soggetti privi della specifica qualifica professionale.Il giudice di merito, in violazione del principio di tipicità dell’illecitodisciplinare, avrebbe interpretato in senso ampliativo e sfavorevoleall’incolpato la nozione di funzione notarile, ricomprendendovi condotteNumero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026non espressamente previste dalla norma incriminatrice e imputabili aicollaboratori del notaio, in contrasto anche con la più restrittivagiurisprudenza degli organi di disciplina.3.1. Con il quinto motivo di ricorso si censura la violazione e falsaapplicazione dell’art. 137, comma 3, della legge notarile, in combinatodisposto con l’art. 1 della medesima legge e con il principio del favor rei,sostenendo che la Corte territoriale abbia escluso l’applicabilità dellafattispecie sanzionatoria meno grave prevista per il rilascio di certificazionie attività analoghe, ed abbia disposto la destituzione senza valutare laproporzionalità della sanzione e senza accertare se la condotta addebitata,per natura e contenuto, avrebbe dovuto essere ricondotta, al più, alladisciplina delle ipotesi minori sanzionate in via pecuniaria o con lasospensione.I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro strettaconnessione e sono respinti per quanto di ragione.3.2. L’art. 142 sanziona con la destituzione il notaio che durante il periododi sospensione eserciti le funzioni notarili.La nozione di funzione notarile, cui implicitamente rinvia la norma, sirinviene nell’art. 1 della legge n. 89/1913, il cui comma 1 dispone che inotai sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultimavolontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne lecopie, i certificati e gli estratti.Ai notai è concessa anche la facoltà di: 1) sottoscrivere e presentarericorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti lestipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti; 2) ricevere congiuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale; 3) ricevere ledichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario di cuinell'art. 955 del Codice civile, nonché gli atti di autorizzazione dei minorial commercio, a mente dell'articolo 9 del Codice di commercio; 4)procedere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria, a)Numero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili ecommerciali; b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai terminidell'art. 866 del Codice di procedura civile, salvo che il pretore sullaistanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere; c)agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uoponecessarie; 5) rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altriassegnatari dello Stato, giusta l'art. 402 del regolamento sulla contabilitàdello Stato 4 maggio 1885, n. 3074 (art. 1, comma 2).I notai esercitano, inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.Il ricevere gli atti tra vivi è nozione ampia che non comprende solo laredazione dei rogiti in senso stretto, ma qualsiasi attività preparatoria esuccessiva.Si è già osservato da questa Corte che durante il periodo di sospensione èinibito al notaio non solo - come è ovvio - di stipulare, ma anche dicompiere tutte le attività prodromiche, risultando altrimenti vanificato ilcontenuto afflittivo della sanzione sotto il profilo patrimoniale, potendo ilnotaio altrimenti anticipare la preparazione dei rogiti o lo studio dellequestioni, pur considerando che il notaio sospeso non cessa diappartenere all'ordine professionale e che, quindi, rimane destinatario diquei doveri previsti dal codice deontologico che non siano incompatibilicon il divieto di esercitare le funzioni (Cass., n. 21830/2020).3.3. Correttamente la Corte di merito ha ritenuto inapplicabile l’art. 137,comma 3, della legge notarile, che contempla una sanzione pecuniaria, da200 euro a 900 euro, se durante la sospensione e in caso di nomina di undelegato ai sensi dell’art. 43 della legge notarile, il notaio rilasci copie,certificati o estratti.La norma non si riferisce ad una generica attività di documentazione ocertificazione ma al rilascio di copie, estratti e certificati nei casi previstidall'articolo 43 della legge notarile.Numero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026L’art. 67, comma primo, stabilisce che il notaio, finché risiede nel distrettodello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, haegli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare lecopie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di luidepositati, ivi compresi quelli conservati presso la struttura di cuiall'articolo 62-bis.La norma prevede in materia una competenza esclusiva, non esercitabileda altro notaio o pubblico ufficiale.In tale contesto, allo scopo di garantire il rilascio di documentazione per laquale non può attendersi la scadenza della sospensione, rilascio che nonpotrebbe essere effettuato da un notaio diverso (o dal conservatore degliarchivi notarili ai sensi dell’art. 112, comma 1, della legge notarile) in virtùdella competenza esclusiva stabilita dall’art. 67, l’art. 43 prevede che neicasi di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione o diapplicazione della sospensione cautelare di cui all'articolo 158-sexies,commi 1 e 2, o di interdizione temporanea dall'esercizio del notariato, ilconsiglio notarile del distretto presso il quale il notaio è iscritto determinase gli atti, i registri ed i repertori devono restare presso lo studio delnotaio sospeso o interdetto ovvero se devono essere depositati pressoaltro notaio. Il presidente del consiglio notarile del distretto può nominaredepositario un notaio dello stesso distretto, scelto, di regola, fra quelliesercenti nella stessa sede e, in mancanza, nella sede più vicina.La norma è integrata dall’ultimo comma dell’art. 44 che, nel prevedere chein caso di sospensione, il presidente del consiglio notarile delega d'ufficioun altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui all'articolo 43,comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie,degli estratti e dei certificati, dispone che tale funzione, quando sianominato un notaio a ricevere in deposito gli atti e repertori di altronotaio, spetterà di diritto al medesimo notaio nominato.Numero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026Scopo della disciplina è assicurare, in periodo di sospensione, le attivitàmenzionate nell’art. 44 della legge notarile da parte del notaio nominatodal Consiglio, da intendere per tali le funzioni di documentazione e dicertificazione relativamente agli atti indicati dall’art. 67, comma 1, dellalegge notarile, posto che dette funzioni sono correlate al deposito e allapossibilità di consultazione degli atti, dei registri e dei repertori del notaiosospeso.Di conseguenza, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 137, comma 1,della legge notarile si applica, per previsione espressa, ai soli casi regolatidall’art. 43 e, quindi, se il notaio sospeso svolga attività che sarebbero dicompetenza del notaio designato quale depositario (o cui siano delegatedette attività) con riferimento ad atti acquisiti in deposito e annotati neiregistri e dai repertori ricevuti in consegna del professionista designatodal Consiglio.3.4. Le attività svolte da [OSCURATO:PERSONA] non sono, dunque,riconducibili a quelle contemplate dall’art. 137, comma 3, della leggenotarile, né il ricorrente è stato sanzionato per fatto dei dipendenti.La Corte di merito – con accertamento in fatto logicamente motivato – ha,per contro, affermato che il numero esorbitante di visure estratte (5000),con un rilevante esborso economico (€ 35.000,00), l’utilizzo di parte diesse da parte di altri notai, la costituzione con uno dei notai che si eraavvalso delle visure di un’associazione professionale dalla durata di unanno, con effetto dalla cessazione della sospensione e con una regolazioneeconomica non meglio dettagliata e, poi, l’emissione di fatture attive epassive per le quali il ricorrente non ha offerto alcuna giustificazioneplausibile, erano elementi indiziari gravi e univoci della sussistenza dellaviolazione contestata a carico del notaio Bonanni, mostrando come questiavesse compartecipato nello svolgimento delle funzioni degli altri notai concarattere di sistematicità ed avesse svolto attività suppletiva della stipulavera e propria (cfr. sentenza, pag. 14), ponendo quindi in essereNumero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026personalmente attività preparatorie e di effettiva cooperazione nellefunzioni notarili, legittimamente sanzionate con la destituzione.La Corte di merito ha ampiamente dato conto delle ragioni chegiustificavano la destituzione, per la particolare gravità delle violazioni eper l’entità e diffusività della condotta elusiva nel periodo di sospensionedisciplinare (sentenza, pag. 14), con apprezzamento logicamente motivatoed esente da vizi giuridici.D’altronde il ricorso deduce solo in via ipotetica la sussistenza di possibiligiustificherebbero un trattamento sanzionatorio meno grave ai sensidell’art. 144, comma 1, legge notarile.4. Il ricorso è, pertanto, respinto, con aggravio delle spese processuali.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, deve darsi atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, pari ad euro 6.000,00 per compenso ed euro 200,00 peresborsi, oltre ad IVA, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, inmisura del 15%.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 3801/2026Numero sezionale 1699/2026Numero di raccolta generale 25537/2026Data pubblicazione 18/09/2026Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 02/07/2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25537/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris