CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 26944/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo - per quanto qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rissa e lesioni personali aggravate; - che, avverso detta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'unico motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono versati in fatto, atteso che, con essi, i ricorrenti hanno articolato alcune censure che sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, con le quali i ricorrenti non si sono effettivamente confrontati, rendendo in tal modo il ricorso carente anche sotto il profilo della specificità estrinseca; - che, con riferimento al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. anche pagina 7 della sentenza di primo grado); che, peraltro, la censura è inedita, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente, in secondo grado, abbia formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 maggio 2023 Il Consigliere