CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 06776/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIR:ETTO [OSCURATO:PERSONA], letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore avverso la sentenza sopra indicata che lo condannava per il reato di simulazione di reato; rilevato che con tale ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.; osserva: Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una adeguata risposta della Corte d'appello, non è consentita una nuova valutazione di merito in questa sede al fine della applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen. Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena pecuniaria nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] a !na Pie igi [OSCURATO:PERSONA] D