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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26008/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 giugno 1971 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pisa, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, rigettava l'istanza di applicazione dell'istituto della continuazione avanzata, ex art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati oggetto di quattro sentenze, segnatamente: 1) sentenza n. 1867/2017, emessa in data 31 ottobre 2014 dal Tribunale di Pisa, ed irrevocabile in data 14 giugno 2016 in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen., commesso in data 25 maggio 2012; 2) sentenza n. 373/2018, emessa in data 29 ottobre 2018 dal Tribunale di Imperia, irrevocabile.in data 22 gennaio 2019 in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 591 e 591 n. 4 cod. pen., commessi in data 4 settembre 2015; 3) sentenza n. 568/2019 emessa in data 22 marzo 2019 dal Tribunale di Pisa, irrevocabile in data 6 luglio 2019 in relazione al reato di cui all'art. 572 cod. pen., commesso dal 2008 al 2012, ed al reato di cui agli artt. 81 cpv., 582, 576 comma 1 n. 1 cod. pen., commessi in data 12 gennaio 2011 e 5 giugno 2012;4) sentenza n. 2215/2023 emessa in data 26 luglio 2023 dal Tribunale di Pisa, irrevocabile in data 12 dicembre 2023 in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 640 e 494 cod. pen., commessi in data 27 marzo 2020. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione rigettava l'istanza "trattandosi di reati del tutto disomogenei e commessi in un ampio periodo temporale".

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge per omessa e/o carente motivazione e/o vizio di omessa petizione ex art. 111 Cost.

Evidenzia il ricorrente che i reati di cui ai punti 2) e 3) sono omogenei, i reati di cui ai punti 1) e 4) sono della stessa indole ed i reati indicati ai punti 1), 2) e 3) sono stati commessi in uno spazio temporale limitato, rientrante nei cinque anni.

Il ricorrente lamenta la omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto presentandosi la motivazione meramente assertiva e stereotipata.

3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA].

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2. Va premesso che secondo quanto questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.

Indipendentemente dalla natura delle violazioni, e dalla loro distanza spazio-temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).

Da quest'ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). 2Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso — serie altresì includente le singole causali e condizioni soggettive, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni — è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità solo ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).

3. Nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non ha fatto buon governo di tali principi.

Deve, in proposito, evidenziarsi che nella decisione censurata, tenuto conto dei fatti di reato giudicati alle sentenze irrevocabili presupposte, non appaiono soddisfatti i requisiti minimi e indispensabili per ritenere compiuta un'adeguata verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta nell'originaria istanza nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA].

Si consideri che il Tribunale di Pisa, a fronte dei dati circostanziali dedotti nell'interesse del ricorrente, si limita ad affermare, in termini oggettivamente assertivi, che le condotte illecite non potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso preordinato e non erano unificabili "trattandosi di reati del tutto disomogenei e commessi in un ampio periodo temporale".

Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, si limita, infatti, a rilevare, nelle poche righe di cui si compone il provvedimento che, per tali ipotesi di reato -non richiamate nemmeno per relationem- il [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato l'applicazione della continuazione, ma non aveva evidenziato elementi utili ad individuare profili unificanti, rilevanti ex artt. artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen. 4.

L'ordinanza deve essere, pertanto, annullata in quanto priva di valutazione sui dati fondamentali sopra indicati; in altri termini, il [OSCURATO:PERSONA] di rinvio dovrà compiere una verifica giurisdizionale approfondita, finalizzata a escludere che i profili di contiguità dedotti, che, quantomeno in apparenza, connotavano le ipotesi di reato di cui si controverte, non consentivano di prefigurare la preordinazione criminosa prefigurata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen.; le deduzioni difensive, del resto, non possono ritenersi smentite sulla base delle argomentazioni meramente assertive e svincolate dalle emergenze processuali esplicitate nel provvedimento censurato, con cui il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non si confrontava, utilizzando formule meramente stereotipate.

La verifica della preordinazione criminosa, peraltro, non può essere compiuta dall'Autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, 3valutare se i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen., rigorosamente riscontrata (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 giugno 1971 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Pisa, in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, rigettava l'istanza di applicazione dell'istituto della continuazione avanzata, ex art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati oggetto di quattro sentenze, segnatamente: 1) sentenza n. 1867/2017, emessa in data 31 ottobre 2014 dal Tribunale di Pisa, ed irrevocabile in data 14 giugno 2016 in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod. pen., commesso in data 25 maggio 2012; 2) sentenza n. 373/2018, emessa in data 29 ottobre 2018 dal Tribunale di Imperia, irrevocabile.in data 22 gennaio 2019 in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 591 e 591 n. 4 cod. pen., commessi in data 4 settembre 2015; 3) sentenza n. 568/2019 emessa in data 22 marzo 2019 dal Tribunale di Pisa, irrevocabile in data 6 luglio 2019 in relazione al reato di cui all'art. 572 cod. pen., commesso dal 2008 al 2012, ed al reato di cui agli artt. 81 cpv., 582, 576 comma 1 n. 1 cod. pen., commessi in data 12 gennaio 2011 e 5 giugno 2012;4) sentenza n. 2215/2023 emessa in data 26 luglio 2023 dal Tribunale di Pisa, irrevocabile in data 12 dicembre 2023 in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 640 e 494 cod. pen., commessi in data 27 marzo 2020. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione rigettava l'istanza "trattandosi di reati del tutto disomogenei e commessi in un ampio periodo temporale". 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge per omessa e/o carente motivazione e/o vizio di omessa petizione ex art. 111 Cost. Evidenzia il ricorrente che i reati di cui ai punti 2) e 3) sono omogenei, i reati di cui ai punti 1) e 4) sono della stessa indole ed i reati indicati ai punti 1), 2) e 3) sono stati commessi in uno spazio temporale limitato, rientrante nei cinque anni. Il ricorrente lamenta la omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto presentandosi la motivazione meramente assertiva e stereotipata. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 2. Va premesso che secondo quanto questa Corte ha autorevolmente ribadito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Indipendentemente dalla natura delle violazioni, e dalla loro distanza spazio-temporale, che possono solo rappresentare indici in tal senso rivelatori, occorre verificare se gli illeciti commessi siano ragionevolmente frutto di determinazioni volitive risalenti ad un'unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094). Da quest'ultima non si può infatti prescindere, specie a fronte di uno stile delinquenziale radicato, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all'aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente e, in relazione al profilo della volontà, nell'elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294). 2Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso — serie altresì includente le singole causali e condizioni soggettive, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni — è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità solo ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740). 3. Nel caso di specie il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non ha fatto buon governo di tali principi. Deve, in proposito, evidenziarsi che nella decisione censurata, tenuto conto dei fatti di reato giudicati alle sentenze irrevocabili presupposte, non appaiono soddisfatti i requisiti minimi e indispensabili per ritenere compiuta un'adeguata verifica sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso dedotta nell'originaria istanza nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Si consideri che il Tribunale di Pisa, a fronte dei dati circostanziali dedotti nell'interesse del ricorrente, si limita ad affermare, in termini oggettivamente assertivi, che le condotte illecite non potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso preordinato e non erano unificabili "trattandosi di reati del tutto disomogenei e commessi in un ampio periodo temporale". Il Tribunale, nell'ordinanza impugnata, si limita, infatti, a rilevare, nelle poche righe di cui si compone il provvedimento che, per tali ipotesi di reato -non richiamate nemmeno per relationem- il [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato l'applicazione della continuazione, ma non aveva evidenziato elementi utili ad individuare profili unificanti, rilevanti ex artt. artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen. 4. L'ordinanza deve essere, pertanto, annullata in quanto priva di valutazione sui dati fondamentali sopra indicati; in altri termini, il [OSCURATO:PERSONA] di rinvio dovrà compiere una verifica giurisdizionale approfondita, finalizzata a escludere che i profili di contiguità dedotti, che, quantomeno in apparenza, connotavano le ipotesi di reato di cui si controverte, non consentivano di prefigurare la preordinazione criminosa prefigurata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen.; le deduzioni difensive, del resto, non possono ritenersi smentite sulla base delle argomentazioni meramente assertive e svincolate dalle emergenze processuali esplicitate nel provvedimento censurato, con cui il [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione non si confrontava, utilizzando formule meramente stereotipate. La verifica della preordinazione criminosa, peraltro, non può essere compiuta dall'Autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, 3valutare se i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, secondo comma, e 671 cod. proc. pen., rigorosamente riscontrata (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596 - 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 - 01). P.Q.M
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