CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa avverso la ordinanza del 20/05/2021 del Tribunale di Ragusa emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PC), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che il provvedimento sia annullato senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Ragusa, rigettando la richiesta del Pubblico ministero, non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], effettuato dai Carabinieri di Vittoria il 18 giugno 2021 in relazione al reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. A questa conclusione è giunto escludendo la gravità del fatto - per la minima quantità (gr 0, 66) e la natura (cocaina) della sostanza ceduta - e ritenendo che l'essersi l'indagato disfatto di un marsupio (che i militari intendevano perquisire) non costituisce di per sé un aggravamento delle circostanze fattuali, mentre, in assenza di precedenti penali, o il carico pendente per detenzione di armi e materie esplodenti esula dal genere di reati al quale appartiene quello per il quale si procede.2. Nel ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo inosservanza dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. per avere erroneamente ritenuto insussistenti i presupposti della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, desunta dalle circostanze della condotta e dalla personalità del [OSCURATO:PERSONA], così superando i limiti del controllo di ragionevolezza sull'operato della Polizia giudiziaria sulla base di una propria valutazione della gravità dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel ricorso in esame sono richiamate le circostanze fattuali — riportate dalla Polizia giudiziaria nel verbale di arresto in flagranza e nei verbali della perquisizione personale e domiciliare e del sequestro di sostanza stupefacente (corredato dalla attestazione dell'utilizzo di un droga test) — e sottoposte al vaglio del giudicante. Inoltre, vi si osserva che da tali atti emerge che: i Carabinieri della Stazione di Vittoria, dopo che videro l'indagato uscire dalla propria abitazione e cedere un involucro a due giovani a bordo di una autovettura, fermarono la stessa e, identificati gli occupanti, constatarono che l'involucro conteneva gr. 0,66 di cocaina, acquistata, a dire dei compratori, al prezzo di € 20,00. Gli altri militari, rimasti presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], perquisirono il domicilio rinvenendo ritagli di bustine vuote, analoghe a quelle contenenti lo stupefacente sequestrato, e quando uno degli operanti, affacciandosi alla finestra, notò per terra, nel cortile esterno, un marsupio, [OSCURATO:PERSONA] saltò la finestra, raccolse il marsupio e si allontanò velocemente verso il retro dell'abitazione ritornando poco dopo senza il marsupio e rifiutandosi di indicare dove l'aveva occultato. Nel verbale si legge che l'arresto fu effettuato considerando la natura della sostanza smerciata, le modalità della condotta e i carichi pendenti derivanti da denunce per lesioni personali (2018), per illecita fabbricazione e detenzione di armi e di materiali esplodenti (2020) e evidenziato un arresto per illecita detenzione di un'arma comune da sparo proveniente da furto (2021). 2. Nel giudizio sulla convalida di un arresto, il giudice, deve verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., e i presupposti dell'arresto, valutando la legittimità e la ragionevolezza dell'operato della polizia in relazione allo stato di flagranza e alla ipotizzabilità di uno dei reati ex artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza considerare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari. In altri termini, il suo giudizio riguarda solo gli elementi che hanno legittimato l'adozione della misura con una verifica ex ante, considerando la situazione che si prospettava alla Polizia giudiziaria al momento dell'intervento, in quanto conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, non le informazioni acquisite successivamente, utilizzabili solo per l'ulteriore pronuncia sullo status libertatis, e - in presenza di un esercizio non irragionevole del potere discrezionale spettante alla polizia giudiziaria - deve convalidare l'arresto, rinviando alle successive decisioni le valutazioni sui presupposti per l'applicazione di una misura cautelare in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che ritiene appropriata (ex plurimis Sez. 5, n. 49340 del 16/09/2019, P., Rv. 278382, Sez. 6, n. 18196 del 13/04/2016, Barnaba, Rv. 266930; Sez. 4, n. 35558 del 27/04/2015, Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Ahmad, Rv. 262502). 3. Nel caso in esame la Polizia giudiziaria aveva evidenziato, in termini non irragionevoli, le varie circostanze rispetto alle quali la scarsa quantità di droga ceduta non appariva elemento sufficiente per escludere la gravità del fatto e la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]: la tipologia della sostanza stupefacente (cocaina, che è droga 'pesante' e non 'leggera' come ritenuto, invece, dal giudicante), gli esiti della perquisizione, il comportamento oppositivo e elusivo di [OSCURATO:PERSONA] e la sua stessa personalità palesata dalle gravi e recenti pendenze giudiziarie a suo carico. Su queste basi deve concludersi che l'ordinanza che non ha convalidato l'arresto non si è limitata a verificare la legittimità dell'azione della Polizia giudiziaria ma ha sostituito a quella degli operanti la propria valutazione circa la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto e ha svalutato le pur significative pendenze giudiziarie. Pertanto, l'ordinanza va annullata e l'annullamento va disposto senza rinvio, ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., perché emerge una situazione in cui il giudizio di rinvio riguarderebbe una fase ormai esauritasi, sicché il Giudice di merito dovrebbe limitarsi a statuire formalmente la correttezza dell'iniziativa a suo tempo assunta dalla Polizia giudiziaria e la legittimità dell'arresto - ossia l'esistenza dei presupposti che avrebbero giustificato la relativa convalida - già riconosciute da questa Corte con la presente decisione (Sez. 5, n. 21183 del 27/10/2016, dep. 2017, Vattimo, Rv. 270042; Sez. 2, n. 21389 del 11/03/2015, Morelli, Rv. 264026). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarando la legittimità dell'arresto in flagranza. Così deciso il 04/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]