CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 01431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per tentativo di violenza privata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato denunciando una illogicità della motivazione riguardo alla affermazione della sua penale responsabilità; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile in quanto il primo motivo si sostanzia in una generica e immotivata negazione di responsabilità, senza alcuna considerazione delle puntuali argomentazioni contenute in sentenza, con cui, sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa e degli agenti intervenuti, è stata ricostruita la vicenda per cui è processo e sono state puntualmente attribuite le responsabilità; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]