CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08996/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 24 settembre 2021 che, in parziale riforma della sentenza resa il 24 settembre 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni quattro di reclusione, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi l'8 settembre 2019 in Vieste e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: 1) lesione personale, ai sensi dell'art. 582 cod. pen., perché avevano colpito ripetutamente al volto e al corpo con calci e pugni [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riportato la frattura delle ossa nasali e del pavimento dell'orbita; 2) sequestro di persona, ai sensi dell'art. 605 cod. pen., perché avevano privato della libertà Argentiero, avendolo costretto a salire sull'autovettura di Luongo e impedendogli di scendere dal veicolo, nonostante le sue ripetute richieste. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che vi era prova del fatto che la condotta posta in essere dagli imputati, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, era sintomatica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di tentato omicidio. Il giudice di merito, invece, avrebbe in maniera errata derubricato il reato in esame in quello di lesioni personali, nonostante vi fosse prova del fatto che l'aggressione era stata perpretata da soggetti caratterizzati da spiccata personalità criminale, i quali avevano pianificato l'agguato, aspettando appositamente il rientro di Langi dalle [OSCURATO:PERSONA], avendo tratto in inganno la vittima (la quale era stata indotta a salire sull'autovettura di uno di loro) per condurla in luogo isolato, dopo averla minacciata ripetutamente (con frasi del tipo «non ti preoccupare che nessuno ti troverà più») e colpita al volto e al corpo con calci e pugni in zone vitali. A seguito della fuga della persona offesa, inoltre, gli imputati si erano adoperati affinché quest'ultima non parlasse dell'accaduto. Secondo il ricorrente, quindi, il giudice di merito avrebbe fornito una valutazione atomistica e parcellizzata dagli elementi dai quali era - in realtà - possibile desumere l'incontrovertibile potenzialità offensiva della condotta posta in essere dagli imputati: dai certificati agli atti si evinceva che la persona offesa era stata colpita duramente al volto, tanto da ritrovarsi fratturate le ossa nasali di destra e del pavimento dell'orbita omolaterale; gli imputati avevano privato Argentiero dei telefoni e della chiavi di casa; la parte offesa aveva dichiarato che, durante l'aggressione, aveva seriamente rischiato di morire; gli imputati avevano minacciato la parte offesa e gli imputati avevano tenuto comportamenti aggressivi anche dopo i fatti accertati. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 582 cod. pen., perché la Corte di appello, nel derubricare il fatto da tentato omicidio a lesioni personali, non avrebbe correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo il quale l'accertamento dell'idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio di prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni meramente prevedibili del caso. La Corte di appello, infatti, avrebbe fondato la sua decisione esclusivamente sull'effettiva gravità delle ferite riportate dalla parte offesa, senza considerare che l'eventuale scarsa entità delle lesioni provocate alla persona offesa non poteva essere ritenuta circostanza idonea ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto potenzialmente rapportabile anche a fattori indipendenti dalla volontà degli imputati. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello, da una parte, ha ritenuto non verosimile la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte offesa in ordine al reato di tentato omicidio e, dall'altra, ha attribuito piena credibilità alla stessa in ordine ai fatti di cui al reato di sequestro di persona. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe escluso in maniera apodittica l'applicazione della circostanza aggravante dell'aver agito per motivi futili, essendosi limitata a evidenziare che gli imputati avevano agito nell'interesse di un terzo, e sarebbero stati motivati dal convincimento di vantare una legittima pretesa restitutoria. 3. Della Malva e Langi propongono comune ricorso per cassazione, lamentando vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello avrebbe omesso di concedere agli imputati le circostanze attenuanti generiche e avrebbe omesso di escludere la circostanza aggravante della recidiva, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari è infondato. 1.1. Parte ricorrente, nel contestare (nei primi due motivi di ricorso) il giudizio di derubricazione del reato, muove da una del tutto personale disamina delle circostanze probatorie e non si confronta in modo adeguato con l'effettivo percorso argomentativo contenuto nella decisione impugnata. Va ricordato, infatti, che è costante l'insegnamento di questa Corte, per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento. Nel caso in esame, la volontà omicida è stata logicamente esclusa dalla Corte di appello sulla base di precisi e univoci indicatori fattuali. Si evidenzia, infatti, che l'analisi compiuta dal giudice di merito è stata dettagliata e precisa e rinviene il suo architrave logico-giuridico nella valutazione, operata in modo congruo e coerente, degli elementi probatori agli atti: secondo il giudice di merito, il complesso degli elementi acquisiti non rendeva credibile, in capo agli imputati, la sussistenza dell'animus necandi. In particolare, la Corte di appello in modo plausibile ha evidenziato che non era possibile affermare che gli imputati avessero deliberato a priori di uccidere la persona offesa, posto che questi erano stati mossi dal solo intento di intimidire quest'ultima, allo scopo di ottenere la restituzione di presunto credito. Secondo la Corte di appello, inoltre, non era possibile affermare che gli imputati avessero colpito più duramente la vittima di quanto non avessero programmato, posto che, dalla lettura degli elementi probatori (in particolare, dai dati obiettivi sanitari), non era possibile ritenere sussistente un dolo diretto, 4 . anche solo alternativo, di lesioni o di omicidio, essendo insufficiente alla configurazione della fattispecie quello meramente eventuale. La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che la parte offesa, benché colpita duramente al volto, non aveva subito ulteriori gravi danni, al punto da essere dimessa dall'ospedale dopo appena quattro giorni, con blande prescrizioni farmacologiche e una visita ambulatoriale di controllo a distanza di 15 giorni. Il perito, inoltre, aveva evidenziato che la vittima non aveva mai manifestato, a seguito della vicenda, una vera e propria compromissione dei parametri vitali, neppure per brevi unità temporali. La sussistenza dell'elemento soggettivo del tentato omicidio, inoltre, non poteva essere rinvenuta neanche nelle modalità della condotta, posto che, per il luogo di commissione del reato (uno spazio piccolo e confinato, quale l'abitacolo di un'autovettura), era possibile affermare che gli imputati, qualora avessero voluto, avrebbero potuto colpire la vittima sino al decesso. Gli stessi, inoltre, non erano stati mossi dall'intenzione di determinare il decesso della parte offesa, anche solo considerando che uysIguii< avevano avuto l'intenzione di punire la vittima per un presunto indebito utilizzo della carta di credito del figlio di uno dei tre, chiedendo la restituzione del relativo denaro alla parte offesa. La privazione delle chiavi di casa e del telefono, infine, non potevano considerarsi elementi utili all'accertamento del reato di tentato omicidio, poiché coerenti con la ricostruzione fornita dal giudice di secondo grado. In forza di quanto sopra, la Corte di appello, fornendo sul punto ampia motivazione, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto secondo il quale, in tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo (Sez. 1, n. 24173 del 05/04/2022, Rusu, Rv. 283390). 1.2. Anche il terzo motivo non può trovare accoglimento in sede di legittimità, posto che la Corte di appello ha accertato che, con riferimento alla ricostruzione della corretta dinamica dell'aggressione, le dichiarazioni della parte offesa erano influenzate dal fatto che la stessa aveva provato profondo terrore a causa del sequestro (avvenuto in un ambiente angusto come l'interno dell'autovettura) e della consequenziale aggressione subita con violenza. Su tale ultimo punto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza impugnata non appare viziata da alcuna motivazione contraddittoria, posto che, secondo la Corte di appello, le dichiarazioni della persona offesa erano risultate assolutamente credibili in ordine al più generale presupposto fattuale del reato di sequestro di persona. 1.3. Il quarto motivo di ricorso è infondato. A tal fine, giova evidenziare che, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dei futili motivi, è necessario che il reato concretamente realizzato costituisca espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato, connotantesi come mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali assolutamente avulsi da alcuno scopo diverso dalla commissione in sé del reato, così manifestando una tale sproporzione rispetto alla determinazione criminosa da giustificare un giudizio di maggiore riprovevolezza dell'azione e di più accentuata pericolosità dell'agente (Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, D'Aggiano, Rv. 273119). Nel caso di specie, la Corte di appello ha evidenziato che imputati avevano agito al fine di cercare di recuperare un presunto credito, fatto che, a prescindere dalla eventuale infondatezza della pretesa, non poteva ritenersi, di per sé, un motivo futile. 1.4. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato 2. I ricorsi di Della Malva e Langi sono inammissibili. 2.1. La Corte di appello ha evidenziato che, nel caso di specie, non vi erano elementi in forza dei quali poter concedere le circostanze attenuanti generiche, anche considerando il comportamento processuale tenuto dagli imputati. Le circostanze attenuanti generiche, infatti, hanno lo scopo di estendere la possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Villani, Rv. 275640). Già il giudice di primo grado aveva evidenziato che non era possibile riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in considerazione dei comportamenti tenuti dagli imputati in occasione dei fatti accertati e successivamente agli stessi, allorquando i prevenuti non avevano mostrato alcun segno di ravvedimento, pentimento o dispiacere. I fatti accertati, inoltre, erano di notevole gravità e attestavano una rilevante capacità a delinquere degli imputati, che avevano pianificato il reato incuranti delle conseguenze dei propri gesti e disinteressandosi completamente delle sorti della parte offesa, la quale, successivamente all'aggressione, era dovuta fuggita nuda e in uno stato confusionale.Nel caso di specie, pertanto, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, di conseguenza, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati da tale valutazione tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Il giudice di merito, infine, ha correttamente ritenuto che le valutazioni sopra evidenziate fossero sintomatiche di una pericolosità sociale sempre più crescente degli imputati e di una loro particolare inclinazione all'attività criminosa e, avuto riguardo ai loro precedenti penali e ai criteri dettati dall'art.133 cod. pen., con una motivazione logica e coerente, in modo ineccepibile, ha ritenuto di non escludere la contestata e ritenuta recidiva. 2.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Rigetta il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibili