CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2022
Cassazione n. 26977/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23666/2017proposto da: MANCONE AUTILIAe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente d omiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma,[OSCURATO:PERSONA] 7,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappre- senta e difende unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- VATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAN- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 2843/2017 d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA]- LI,depositata il 22/ 6/2017 , notificata il 6/7/2017 ; - RG 23666/2017 -S2 – CC 20/05/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/5/2022dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Nel 2004 [OSCURATO:PERSONA] pubblica un testamento olo- grafo del 2000 di [OSCURATO:PERSONA], che lo nomina erede universa- le. 2. -Nello stesso anno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- ro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], An- tonietta Mancone e [OSCURATO:PERSONA] convengono in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, [OSCURATO:PERSONA], assumendo di essere eredi ex lege, quali nipoti del de cuius da parte di sorella, e che il te- stamento sia un falso frutto di scrittura imitativa. Su questa premes- sa, costoro chiedono di dichiarare l'inesistenza, ovvero la nullità o quantomeno di annullare il testamento, e si riservano di chiedere in un altro giudizio, anche nei confronti degli altri eredi non partecipanti al processo pendente, l'apertura della successione legittima e la divi- sione del compendio ereditario. Il convenuto chiede il rigetto della domanda.Interrotto il processo per la morte del convenuto e riassun- to nei confronti degli eredi, si svolgono due perizie: la prima su una copia del testamento, la seconda sull’originale. 3. - In primo grado è accolta la domanda e dichiarata la falsità del testamento. 4. In secondo grado la sentenza di primogrado è confermata. Ricorrono in cassazione Autilia e [OSCURATO:PERSONA] con due motivi, il- lustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, cui si riportano le note successivamente depositate . [OSCURATO:PERSONA]- seppe Scafaro e altri con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo sono fa tte valere , ex art. 360, n. 3 c.p.c. : la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza del Tribu- nale per violazione degli artt. 221 ss. c.p.c.; l’e rrata inter pretazione - RG 23666/2017 -S2 – CC 20/05/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. della domanda; la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c.; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c . Tale complesso motivo è argomentato nei termini che si sintetizzano nei capoversi seguenti. Rammemorano i ricorrenti che, con la citazione in primo grado , gli attori hanno chiesto di «dichiarare inesistente o nullo o quantomeno annullare il suaccennato testamento olografo, che si assume redatto in data 22/5/2000 da [OSCURATO:PERSONA]». Nel corso del giudizio alcuni di loro hanno propo- sto querela di falsonei confronti del testamento. Senonché il processo non si è sviluppato poi secondo il modello delineato dagli artt. 221 ss. c.p.c., in quanto non è stato redatto il processo verbale di acquisizione del documento contestato (art. 223 c.p.c.), né vi è stata la preventiva valutazione dell'ammissibilità della querela proposta soltanto da alcuni degli attori, con la conseguenza che per gli altri —e cioè per i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] —quel documento si dovrebbe ritenere come autentico.In particolare, il giudice istruttore non ha disposto la rimessione parziale al collegio affinché decidesse la questione incidenta- le, né ha ritenuto di procedere ex art. 295 c.p.c., disponendo la sospensione del giudizio principale in attesa della definizione del procedimento ex art.221 e ss. c.p.c., e neppure nella sentenza del 30/5/2013 il Tribunale ha fissato l'udienza per la prosecuzione innanzi a sé del giudizio principale di nullità del testamento. Secondo i ricorrentisi dovrebbe pertanto assumere che la domanda in- troduttiva di nullità per falso fosse una sorta di implicita anticipazione del contenuto della querela ex art. 221 c.p.c. In tal caso, l'atto introduttivo avrebbe dovutoessere dichiarato nullo, siccome privo degli elementi essen- ziali della querela di falso, come la procura speciale e l'indicazione degli elementi di prova. In ogni caso, il Tribunale, una volta acclarata «la falsità del testamento olografo apparentemente redatto e sottoscritto in data 22/5/2000 da [OSCURATO:PERSONA]»,non ha poi dichiarato inesistente, ovve- ro nullo, ovvero annullato il testamento stesso, con conseguente ricono- - RG 23666/2017 -S2 – CC 20/05/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. scimento agli attori della qualità di eredi ex lege di [OSCURATO:PERSONA], per cui quella sentenza non avrebbe dovutopoter definire il giudizio principale di impugnazione del testamento.Pertanto, la sentenza di primo grado è sta- ta emessa in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pro- nunciato (art. 112 c.p.c.). A sua volta, la Corte d’appelloha omesso di ri- conoscere l'esistenza di tali errores in procedendo, con la conseguenza che la sentenza di secondo grado è viziata per gli stessi motivi e va cassata. 2. –Nel valutare il primo motivo così sintetizzato, occorre in primo luogo osservare che l’erroneo riferimento al n. 3, invece che al n.4, dell’ art. 360 c.p.c.(infatti, le censure hanno ad oggetto la violazi one di norme proces- suali) nonpreclude l’esame del motivo nel merito (cfr. Cass. 26310/2017). L’asse portante del motivo è costituito dall e censure relative all’inosservanza delle norme procedurali previste dagli artt. 221 ss. c.p.c. per la querela di falsoin un processo che, promosso per la dichiarazione di inesistenza, nullità o quantomeno annullamento di un testamento olografo, ha visto successivamente la proposizione di una querela di falso avente ad oggetto il medesimo testamento da parte di alcuni fragli attori e la con clu- sione con la dichiarazione di falsità del testamento. Tali doglianze non godonodi credito nella giurisprudenza della Corte di cassazione, per come questa ha trovato espressione nella pronuncia delle SezioniUnite n. 12307 del 2015. Essa ha richiamato il risalente precedente di Cass. 1545/1951, che ha ritenuto ammissibile la proposizione di un’azionedi accertamento negativo avente ad oggetto la provenienza di scritture private e di testamenti olografi(senza precisare se essa d ebba ri- vestire le forme della querela di falso) ed ha affermato che l'onere della prova spetta all'attore che chieda diaccertare la non provenienza del do- cumento da chi apparentemente ne risultal'autore, in consonanza con la tesi secondo cui la contestazione dellagenuinità del testamento olografo si traduce in una domanda di accertamentonegativo della validità del docu- mento stesso. - RG 23666/2017 -S2 – CC 20/05/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. Le Sezioni Unite hanno conferito nuova linfa a questa determinazione, profilandola come una «terza via» (tra il disconoscimento della scrittura privata e la querela di falso) che, pur non essendo interamente soddisfa- cente, si lascia preferire rispetto agli svantaggiche presenta l’una o l’altra delle alternative scartate, tra i quali si segnala –con l’occhio rivolto al caso di specie –il fatto che «la soluzione della controversia si disperda nei rivoli di undefatigante procedimento incidentale quale quello previsto per la que- rela di falso» (cfr. Cass. SU 12307/2015, p. 31 s.). Ed è un’azione di accer- tamento negativo quella propostadagli attori in primo grado, secondo la condivisibile interpretazione data alla domanda introduttiva dalla Corte d’appello. Privo di pregio si rivelaanche l’ultimo profilo di censura, che i ricorrenti hannoreputato di poter collocare nell’ambito del primo motivo, cioè la cen- sura di violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronun- ciato, poiché la dichiarazione di falsità del testamento corrisponde piena- mente all’interesse fatto valere dagli attori con la domanda introduttiva(i quali infatti nonse ne sono doluti), considerato anche che costoro si sono riservati di chiedere in un altro giudizio, nei confronti degli altri eredi non partecipanti al processo pendente, l'apertura della successione legittima e la divisione del compendio ereditario. In sede dimemoria, i ricorrenti rimarca no che la quaestio iuris al centro del motivo di ricorso non èl’astratta questione della via procedurale da se- guire per trattare una controversia che veda al suo centro l’autenticità o meno di un testamento olografo, ma la concerta questione se, proposte domanda introduttivadi inesistenza, nullità o annullamento di testamento olografoe, in corso di causa , querela di falso dello ste sso testamento , oc- corraseguire l’iter procedurale previsto dagli artt. 221 ss. c.p.c . , al contra- rio diquanto è avvenuto nel caso di specie. La risposta alla questione è negativa. Contrariamente a quanto mostrano di ritenere i ricorrenti, orienta in questo senso sempre Cass. SU 12307/2015 che qualifica l’azione di accertamento negativo come onere e - RG 23666/2017 -S2 – CC 20/05/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. non già come mera facoltà che si aggiunge alle altredue (disconoscimento e querela di falso), con la conseguenza che il cumulo successivo dell’istanza di querela di falso, oltretutto solo da parte di alcuni fra gli attori, neque no- cet neque prodest. Pertanto, ove venga meno l’impulso delle parti che l’hannoproposta, l’istanza cade nell’irrilevanza. In conclusione, il primo motivo è infondato e pertanto è da rigettare. 3. -Con il secondo motivo sono censurati, ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 221, 223 c.p.c. e dell'art. 2719 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.I ricorrenti la- mentanoin sostanza che la sentenza della Corte d'appello sia viziata per avere confermato acriticamente, come il giudice del primo grado - la se- conda relazione depositata dal c.t.u. e per non avere rilevato le perplessità, contraddizioni e vizi tecnici della stessa, che pure erano stati evidenziati dal consulente di parte dei convenuti, omettendo di considerare gli argo- menti esposti dal c.t.p. di parte appellante a confutazione della c.t.u.In particolare i ricorrenti si lamentano che non sia stato in «alcun modo spiegato come mai il c.t.u. sia giunto, nella seconda consulenza tecnica, ad un risultato opposto rispetto alla prima, dove aveva ritenuto autentico il te- stamento impugnato, non essendo idonea giustificazione il fatto che l'analisi della sottoscrizione sia avvenuta in prima battuta su una copia fotostatica e poi attraverso fotografie dell'originale».Costoro ritengono in definitiva che «la discrasia tra le due relazioni peritali inficia e rende inattendibile la secon- da, svolta anche sulla base di osservazioni confermative di quanto già rileva- to nella prima, laddove aveva riconosciuto l’autenticità della sottoscrizione del testamento». 4. –Per giudicare tale secondo motivo di ricorso, occorre ricordare che la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulentetecnico d'ufficio non può limit arsi a far valere in modo generico lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma ha l'onere in primo luogo di indicare in modo specifico e circostanziato gli elementi sui quali invoca il - RG 23666/2017 -S2 – CC 20/05/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. controllo da parte della Corte di cassazione, riportando fedelmentei luoghi salienti e non condivisi della relazioneperitale. In secondo luogo, il canone di specificità deve essere rispettato anche con riguardoalla formulazione delle critiche rivolte a tali luoghi, le quali devono essere parimenti articolate in modo specificoe circostanziato e non limitato ad una generica contestazione (cfr., tra le altre Cass.19989/2021). In particolare, si ricade in una inammissibile contestazione generica di la- cune di accertamento tecnico, laddove –come è avvenuto nel caso di specie –la segnalazione dei difetti della perizia non emerga da un’analisi puntuale e circostanziata, condotta s econdo il predetto canone di doppia specificità (specificità del luogo criticato; specificità della critica), ma discenda piuttosto da una generale e astratta giustapposizione di un asserito modello ideale di svolgimento di indagini peritali, con l’obiettivoimproprio di imputare ex post a negligenza del consulente tecnico, e del giudice che ne ha condiviso in modo argomentato i risultati,la mancata dimostrazione che nel casoconcre- tonon era necessario operare secondo il modello ideale come ricostruito dai ricorrenti. In effetti, lo svolgimento del motivo in esame non rispondeal canone di tale doppia specificità. I ricorrenti discorronodi «perplessità, contraddizioni e vizi tecnici» della perizia(p. 18), di «errori procedurali e poi […] sostanziali» compiuti dal consulente tecnico d’ufficio e dal giudice (p. 20), di «intima con- traddizione fra le due consulenze» (p. 21), di «discrasia» tra le due relazioni peritali(p. 23), ma non riferiscono tali vizi a luoghi specifici (al di là di spora- diche e fuggevoli citazioni tra virgolette di parole o di mezze frasi tratte dalle relazioni peritali), né li sostanzianoin modo circostanziato. Al contrario, i ri- correntisvolgono nella prima parte del motivo (n. 2.1. p. 18 ss.) consid era- zioni generalisulla natura della consulenza tecnica e sul ruolo della relazione peritale, mentre nella seconda e terza parte (2.2. 2. 3. p. 20 ss.) s’intrattengonoprevalentemente sulle somiglianze o differenze generali tra fotografia e copia fotostatica (p. 20 s.), sull’importanza di impiegare micro- - RG 23666/2017 -S2 – CC 20/05/2022 – [OSCURATO:PERSONA]. scopi di ultima generazione(p. 21), sui tratti generali dell’indagine grafica volta all’identificazione di uno scritto (p. 21 s.). L’ultima parte del motivo(2.4., p. 22) si premura essenzialmente di con- fermare l’ammissibilità della consulenza tecnica di parte prodotta in appello dalla parte convenuta, senza replicare alle seguenti osservazioni della Corte d’appello: «la relazione tecnica posta, invece, a fondamento delle censure di appello risulta svoltada un perito di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] che neppure ha parte- cipato alle operazioni, né ha avuto modo di visionare l’originale del docu- mento, sicché anche le relative critiche non risultanosupportate dalla diretta osservazione dell’originale del testamento e delle scritturedi comparazione, che pure costituisconodati imprescindibili per una critica attendibile e prov- vista di serio riscontro fattuale che non si risolva in mere supposizioni ed astratte teorizzazioni». Né d’altra parte i ricorrentireplicanoin modo puntua- le e circostanziato agli altri condivisibili passaggi argomentativi che la Corte d’appello dedica, nell’arco di circa 6 pagine di motivazione, a confutare le cri- ticherivolte all’ operato del c.t.u. e del giudice di primo grado. In conclusione, il secondo motivo è inammissibile. Pertanto, il ricorso è da rigettare. Le spese seguono la soccombenzae so- no liquidate come in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrentidell’ulteriore somma pari al contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 1500 Euro, oltre a 200 Euro per esborsi, nonché spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17 l.