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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24471/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 14 settembre 2021, ha parzialmente riformato riducendo la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Pavia il 27 settembre 2018, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione al delitto di omicidio stradale in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso consta di due motivi.

Con il primo motivo, l'esponente denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del materiale probatorio, avendo la Corte di merito omesso di considerare gli elementi addotti dalla difesa, con particolare riguardo alla sentenza del Giudice di pace di Voghera che ha annullato la contravvenzione elevata a carico del Marasco.

Con il secondo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Il primo motivo è propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di nnero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito.

Le censure articolate dal ricorrente non tengono in alcun conto le molteplici argomentazioni poste a base della decisione impugnata, fondate su un accurato scrutinio delle acquisizioni probatorie a carico del ricorrente, deponenti per la sicura riferibilità causale al Marasco dell'urto frontale fra l'aul:o da lui condotta e quella della vittima.

L'esposizione del motivo in esame si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482).

Quanto al secondo motivo, esso risulta parimenti manifestamente privo di fondamento, ove si consideri che il trattamento sanzionatorio, cui la Corte di merito dedica un ampio percorso argomentativo, si colloca nn molto al disopra del minimo edittale e che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243)

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro :3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 14 settembre 2021, ha parzialmente riformato riducendo la durata della sanzione accessoria della sospensione della patente, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Pavia il 27 settembre 2018, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione al delitto di omicidio stradale in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso consta di due motivi. Con il primo motivo, l'esponente denuncia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione del materiale probatorio, avendo la Corte di merito omesso di considerare gli elementi addotti dalla difesa, con particolare riguardo alla sentenza del Giudice di pace di Voghera che ha annullato la contravvenzione elevata a carico del Marasco. Con il secondo si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Il primo motivo è propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di nnero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. Le censure articolate dal ricorrente non tengono in alcun conto le molteplici argomentazioni poste a base della decisione impugnata, fondate su un accurato scrutinio delle acquisizioni probatorie a carico del ricorrente, deponenti per la sicura riferibilità causale al Marasco dell'urto frontale fra l'aul:o da lui condotta e quella della vittima. L'esposizione del motivo in esame si pone in contrasto con l'indirizzo pacificamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015 , Musso, Rv. 265482). Quanto al secondo motivo, esso risulta parimenti manifestamente privo di fondamento, ove si consideri che il trattamento sanzionatorio, cui la Corte di merito dedica un ampio percorso argomentativo, si colloca nn molto al disopra del minimo edittale e che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243) 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro :3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis
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