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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 37469/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire motivi nuovi in data 23 maggio 2023, con i quali ha insistito nell'impugnazione.

Ritenuto in fatto E' stata impugnata l'ordinanza della Corte d'appello di Catania del 17 maggio 2022, che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza del giudice monocratico di Ragusa del 6 ottobre 2017, irrevocabile dal 30 ottobre 2017 - divenuta a lui nota solo in data 20 novembre 2018, a seguito del pervenimento di una richiesta di pagamento da [OSCURATO:PERSONA] - che lo ha condannato alle pene di legge per il delitto di furto di energia elettrica, commesso in danno dell'Enel ed in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] agricola cooperativa.

La Corte territoriale ha osservato che l'addotta mancata conoscenza del processo non potesse ritenersi "incolpevole", dal momento che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato presso l'abitazione del destinatario a mani della moglie convivente e che le argomentazioni "ex adverso" offerte dall'interessato - difficoltà comunicativa nel rapporto coniugale e frequente assenza della consorte da casa, in quanto impegnata nell'assistenza della madre per motivi di salute di quest'ultima - fossero indimostrate e comunque non conducenti, anche perché l'istante avrebbe potuto adoperarsi per ricevere la corrispondenza con altre modalità. 1.Sono stati articolati, tramite difensore, due motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.Col primo motivo, agganciato al vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., il ricorrente ha dedotto che, avuto riguardo al testo degli artt. 157,420 bis e 420 quater cod. proc. pen., non avrebbe potuto ritenersi sufficiente, al fine di trarne la conoscenza del processo, una modalità di notificazione degli atti a mezzo raccomandata come effettuata nel proc. penale n. 5255/14 r.g.n.r., investito dalla richiesta di rescissione del giudicato, anche perché - nell'ambito del proc. n. 5468/14 r.g.n.r., relativo a fatti scaturiti dal medesimo sopralluogo della polizia giudiziaria del 3 novembre 2014, nell'area produttiva della società da lui amministrata - egli aveva ricevuto la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari a mani proprie, occasione in cui aveva tempestivamente nominato un legale di fiducia ed eletto domicilio presso quest'ultimo; tale circostanza avrebbe reso verosimile che egli non fosse stato informato dalla moglie, come da lui sostenuto, della ricezione delle raccomandate relative al procedimento n. 5255/14 citato; il giudice di Ragusa, inoltre, ne aveva dichiarato l'assenza pur nella mancanza degli indicatori di cui al comma 2 dell'art. 420 bis cod. proc. pen., i quali soli, secondo la giurisprudenza di legittimità più accreditata, avrebbero potuto legittimare la modalità di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen.. 1.2.11 secondo motivo si sofferma sul vizio di motivazione dell'ordinanza, che avrebbe dato rilievo all'esistenza del rapporto di convivenza tra i coniugi ma omettendo di confrontarsi con le allegazioni difensive, volte - da un lato - ad illustrare la significativa diversità delle "reazioni" del ricorrente nel contesto dei due procedimenti penali e - dall'altro - ad evidenziare che il processo n. 5468/14 r.g.n.r. è iniziato dopo quello interessato dalla richiesta di rescissione e che soltanto nel novembre del 2018 il giudice del proc. 5468/14 aveva chiesto informazioni sulla sorte delle irregolarità riscontrate, su altri misuratori intestati alla società, nell'ambito delle operazioni di controllo di polizia svolte in Acate in data 3 novembre 2014.

Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Va premesso che la recente riforma del processo penale, operata con l'art. 23 del Decr.

Leg.vo n. 150 del 2022, ha interessato profondamente la disciplina dell'istituto della procedibilità in assenza dell'imputato, optando per un meccanismo complessivamente ispirato all'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, volto in primo luogo a contenere i criteri "presuntivi" che fino alla sua entrata in vigore ne avevano rappresentato riferimento normativo.

Il nuovo assetto del processo in absentia - in questa prospettiva - ha investito, per quanto di interesse in questa sede, il testo degli artt. 420 bis e - per effetto dell'art. 37 comma 1 del Decr.

Leg.vo n. 150 del 2022 - 629 bis cod. proc. peli..

L'art. 89 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo ha, tuttavia„ previsto una disciplina transitoria, che sancisce che, per i processi pendenti alla data della sua entrata in vigore - pendenti dunque al 30 dicembre 2022 - nei quali sia stata pronunciata (in qualsiasi stato e grado) ordinanza con cui si è disposto procedersi in assenza dell'imputato - come appunto quello in esame - continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali ante riforma, comprese quelle "relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato". 2.Ebbene, l'art.420 bis cod. proc. pen. - nel testo vigente al tempo della decisione impugnata, prima delle modifiche introdotte dall'art. 23 comma i lett. c) del Decr.

Leg.vo n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022 - riguardante la fase della cognizione del procedimento penale - dopo aver stabilito, al primo comma, che l'imputato espressamente rinunciante ad assistere all'udienza del processo è dichiarato assente - aggiunge, al secondo comma, che "salvo quanto previsto dall'art. 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo".Il quarto comma della norma prevede poi che l'ordinanza che ha disposto di procedere in assenza è revocata se l'imputato compare e se "fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo" può ottenere un'ampia restituzione in termini e, in particolare - nell'ambito dell'udienza preliminare - può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'art. 421 comma 3 cod. proc. pen.; nell'ambito del processo di primo grado, ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen. e instare per la rinnovazione di prove già assunte.

A sua volta, l'art. 629 bis cod. proc. pen. nel testo vigente prima del mutamento legislativo di cui all'art. 37 comma 1 del Decr.

Leg.

Vo n. 150 del 2022 - prevede, tra i presupposti per l'accoglimento del rimedio, che il condannato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo".

L'istituto della "rescissione del giudicato" di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. costituisce rimedio impugnatorio di natura straordinaria, individuato dal legislatore quale strumento "di chiusura del sistema del giudizio in assenza", che consente di travolgere il giudicato formatosi all'esito di un processo di cognizione nel quale sia stato violato il diritto di partecipazione dell'imputato (così SS.UU. n.36848 del 17/7/14, Burba).

L' efficacia del mezzo di impugnazione è parimenti subordinata alla verifica dell'impossibilità di collegare la mancata comparizione dell'imputato nel processo ad una sua volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti, e in tale prospettiva la giurisprudenza di legittimità - stemperando l'apparente rigidità del dato normativo, che, testualmente, parrebbe orientato ad attribuire all'interessato il dovere di provare rigorosamente i presupposti della sua accoglibilità - ha richiamato l'esistenza di un "onere di allegazione", gravante sul ricorrente, che - se assolto - è suscettibile di rimuovere il giudicato e di ottenere la retrocessione del procedimento penale alla fase di primo grado, con la reviviscenza delle facoltà difensive non esercitate (così SS.UU. n.15498 del 26/11/20, Lovric, RV 280931-01; Cass. sez.4,23/3/22 n. 13236, Piunti).

3. "Pietra miliare" di riferimento, ai fini della scelta decisionale per la quale ritiene di propendere il Collegio, è rappresentata dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 che - per quanto di rilievo per il presente procedimento rescissorio - ha analizzato nel dettaglio l'effettiva portata delle ipotesi in cui, ferma restando la regolarità della notificazione della vocatio in iudicium - che non è in discussione in questa sede - il giudice sia facoltizzato a procedere in assenza dell'imputato in quanto ritenuta "volontaria", dal momento che l'art. 420 quater cod. proc. pen., nel testo di interesse in questa sede, stabilisce che quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato deve disporre la notifica "all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria".

La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione.L'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile "facilitazione" del compito del giudice, aveva dunque tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, il giudice avrebbe potuto tenere in considerazione una notifica che non fosse stata effettuata a mani proprie dell'imputato: l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare o precautelare, aver nominato il difensore di fiducia.

Tali situazioni, tuttavia, non potevano e non possono integrare "presunzioni" di conoscenza del processo; la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis comma 2 cod. proc. pen. - nel testo di riferimento per il presente scrutinio - è diretta a facilitare l'attività dell'autorità giudiziaria perché (esclusivamente) alle date condizioni non è ritenuta necessaria la notifica personale, ma potrà essere sufficiente, tra le altre, quella a mani della persona convivente.

Insomma: al di fuori delle ipotesi in questione, l'unica forma di notifica utile a consentire di procedere è quella a mani proprie.

Che la notifica sia effettuata ritualmente, ma in altro modo, non rileva, perché conta il risultato sostanziale; se, invece, ricorrono le ipotesi in questione, diverranno utili anche quelle modalità di notifica non a mani proprie, adeguate alla effettiva conoscenza, quali le modalità previste dall'art. 157 cod. proc. pen. sino al comma 7, nonché le notifiche presso un domicilio eletto "effettivo" nel senso già detto, o presso il difensore di fiducia secondo le varie disposizioni.

In definitiva, la portata della disposizione in questione rende utilizzabile ai propri fini la notifica effettuata non a mani proprie, che risulti "possibile".

4. Ebbene, fatta questa premessa - come esattamente sottolineato nel ricorso per cassazione - nel caso concreto non si è verificata alcuna delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 420 bis cod. proc. pen., la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio è avvenuta mediante spedizione dell'atto con plico raccomandato a mezzo del servizio postale, ricevuto dalla moglie convivente del ricorrente, che ha sottoscritto la relata di notifica senza che vi sia prova appagante - allo stato - dell'avvenuta notiziazione, da parte sua, del consorte, qui ricorrente; l'imputato non è mai personalmente comparso in occasione delle udienze del processo n. 5255/14 r.g.n.r., è stato assistito da un difensore d'ufficio con il quale, salvo prova contraria, non risulta aver avuto contatti professionali; ha documentato che - per altri fatti, comunque riconducibili alla medesima denuncia ed al medesimo sopralluogo per un furto di energia elettrica, contestatigli nel proc. 5468/14 r.g.n.r. - egli, ricevuta la notificazione a mani proprie dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. peri, da parte della polizia giudiziaria, ha prontamente nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso lo studio di quest'ultimo, circostanza che mal si concilia con l'apparente indifferenza mostrata nel procedimento penale de quo agitur.

E' stata, ancora, utilmente lamentata, con i motivi nuovi, la mancata spedizione, ad opera dell'agente postale, della lettera raccomandata al destinatario, comunicativa dell'avvenuta consegna del piego a persona diversa, come previsto dall'art. 7 comma 6 della L. n. 890 del 1982 all'epoca vigente, con inevitabile influenza sulla validità della procedura notificatoria funzionale ad una corretta dichiarazione di assenza ex art. 420 bis cod. proc. pen. (es. sez. 5, n. 3514 del 19/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275341).

E' certo anche vero che nel corso del processo penale relativo al proc. n. 5468/14 r.g.n.r., ove, peraltro, sono stati richiesti "chiarimenti" all'imputato sulle irregolaril:à registrate "in relazione a due misuratori intestati alla società", deve essere giocoforza emerso, dal contenuto dell'imputazione, che una parte dei rilievi scaturiti dall'attività ispettiva del 3 novembre 2014 non fosse stata (ancora) formalmente contestata, elemento che potrebbe rappresentare un indicatore di una mancanza di diligenza informativa dell'interessato (valutabile, secondo la sentenza del massimo consesso nomofilattico n.23948 del 2019 cit., c:ome indice della prova di una volontà di sottrazione alla sequela del giudizio); si tratta di un dato che potrà essere approfondito dal giudice del rinvio ma che, allo stato, se suscettibile di essere interpretato come tendenziale trascuratezza nell'adempimento dell'onere di informazione - non può essere ritenuto sufficiente a dimostrare l'effettività di una "volontaria sottrazione" alla conoscenza degli atti del processo.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha fatto pervenire motivi nuovi in data 23 maggio 2023, con i quali ha insistito nell'impugnazione. Ritenuto in fatto E' stata impugnata l'ordinanza della Corte d'appello di Catania del 17 maggio 2022, che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato formulata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza del giudice monocratico di Ragusa del 6 ottobre 2017, irrevocabile dal 30 ottobre 2017 - divenuta a lui nota solo in data 20 novembre 2018, a seguito del pervenimento di una richiesta di pagamento da [OSCURATO:PERSONA] - che lo ha condannato alle pene di legge per il delitto di furto di energia elettrica, commesso in danno dell'Enel ed in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] agricola cooperativa. La Corte territoriale ha osservato che l'addotta mancata conoscenza del processo non potesse ritenersi "incolpevole", dal momento che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari era stato notificato presso l'abitazione del destinatario a mani della moglie convivente e che le argomentazioni "ex adverso" offerte dall'interessato - difficoltà comunicativa nel rapporto coniugale e frequente assenza della consorte da casa, in quanto impegnata nell'assistenza della madre per motivi di salute di quest'ultima - fossero indimostrate e comunque non conducenti, anche perché l'istante avrebbe potuto adoperarsi per ricevere la corrispondenza con altre modalità. 1.Sono stati articolati, tramite difensore, due motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 1.1.Col primo motivo, agganciato al vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., il ricorrente ha dedotto che, avuto riguardo al testo degli artt. 157,420 bis e 420 quater cod. proc. pen., non avrebbe potuto ritenersi sufficiente, al fine di trarne la conoscenza del processo, una modalità di notificazione degli atti a mezzo raccomandata come effettuata nel proc. penale n. 5255/14 r.g.n.r., investito dalla richiesta di rescissione del giudicato, anche perché - nell'ambito del proc. n. 5468/14 r.g.n.r., relativo a fatti scaturiti dal medesimo sopralluogo della polizia giudiziaria del 3 novembre 2014, nell'area produttiva della società da lui amministrata - egli aveva ricevuto la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari a mani proprie, occasione in cui aveva tempestivamente nominato un legale di fiducia ed eletto domicilio presso quest'ultimo; tale circostanza avrebbe reso verosimile che egli non fosse stato informato dalla moglie, come da lui sostenuto, della ricezione delle raccomandate relative al procedimento n. 5255/14 citato; il giudice di Ragusa, inoltre, ne aveva dichiarato l'assenza pur nella mancanza degli indicatori di cui al comma 2 dell'art. 420 bis cod. proc. pen., i quali soli, secondo la giurisprudenza di legittimità più accreditata, avrebbero potuto legittimare la modalità di notificazione eseguita ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen.. 1.2.11 secondo motivo si sofferma sul vizio di motivazione dell'ordinanza, che avrebbe dato rilievo all'esistenza del rapporto di convivenza tra i coniugi ma omettendo di confrontarsi con le allegazioni difensive, volte - da un lato - ad illustrare la significativa diversità delle "reazioni" del ricorrente nel contesto dei due procedimenti penali e - dall'altro - ad evidenziare che il processo n. 5468/14 r.g.n.r. è iniziato dopo quello interessato dalla richiesta di rescissione e che soltanto nel novembre del 2018 il giudice del proc. 5468/14 aveva chiesto informazioni sulla sorte delle irregolarità riscontrate, su altri misuratori intestati alla società, nell'ambito delle operazioni di controllo di polizia svolte in Acate in data 3 novembre 2014. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.Va premesso che la recente riforma del processo penale, operata con l'art. 23 del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022, ha interessato profondamente la disciplina dell'istituto della procedibilità in assenza dell'imputato, optando per un meccanismo complessivamente ispirato all'effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, volto in primo luogo a contenere i criteri "presuntivi" che fino alla sua entrata in vigore ne avevano rappresentato riferimento normativo. Il nuovo assetto del processo in absentia - in questa prospettiva - ha investito, per quanto di interesse in questa sede, il testo degli artt. 420 bis e - per effetto dell'art. 37 comma 1 del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022 - 629 bis cod. proc. peli.. L'art. 89 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo ha, tuttavia„ previsto una disciplina transitoria, che sancisce che, per i processi pendenti alla data della sua entrata in vigore - pendenti dunque al 30 dicembre 2022 - nei quali sia stata pronunciata (in qualsiasi stato e grado) ordinanza con cui si è disposto procedersi in assenza dell'imputato - come appunto quello in esame - continuano ad applicarsi le disposizioni procedurali ante riforma, comprese quelle "relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato". 2.Ebbene, l'art.420 bis cod. proc. pen. - nel testo vigente al tempo della decisione impugnata, prima delle modifiche introdotte dall'art. 23 comma i lett. c) del Decr. Leg.vo n. 150 del 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022 - riguardante la fase della cognizione del procedimento penale - dopo aver stabilito, al primo comma, che l'imputato espressamente rinunciante ad assistere all'udienza del processo è dichiarato assente - aggiunge, al secondo comma, che "salvo quanto previsto dall'art. 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo".Il quarto comma della norma prevede poi che l'ordinanza che ha disposto di procedere in assenza è revocata se l'imputato compare e se "fornisce la prova che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo" può ottenere un'ampia restituzione in termini e, in particolare - nell'ambito dell'udienza preliminare - può chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'art. 421 comma 3 cod. proc. pen.; nell'ambito del processo di primo grado, ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'art. 493 cod. proc. pen. e instare per la rinnovazione di prove già assunte. A sua volta, l'art. 629 bis cod. proc. pen. nel testo vigente prima del mutamento legislativo di cui all'art. 37 comma 1 del Decr. Leg. Vo n. 150 del 2022 - prevede, tra i presupposti per l'accoglimento del rimedio, che il condannato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, "provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza del processo". L'istituto della "rescissione del giudicato" di cui all'art. 629 bis cod. proc. pen. costituisce rimedio impugnatorio di natura straordinaria, individuato dal legislatore quale strumento "di chiusura del sistema del giudizio in assenza", che consente di travolgere il giudicato formatosi all'esito di un processo di cognizione nel quale sia stato violato il diritto di partecipazione dell'imputato (così SS.UU. n.36848 del 17/7/14, Burba). L' efficacia del mezzo di impugnazione è parimenti subordinata alla verifica dell'impossibilità di collegare la mancata comparizione dell'imputato nel processo ad una sua volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti, e in tale prospettiva la giurisprudenza di legittimità - stemperando l'apparente rigidità del dato normativo, che, testualmente, parrebbe orientato ad attribuire all'interessato il dovere di provare rigorosamente i presupposti della sua accoglibilità - ha richiamato l'esistenza di un "onere di allegazione", gravante sul ricorrente, che - se assolto - è suscettibile di rimuovere il giudicato e di ottenere la retrocessione del procedimento penale alla fase di primo grado, con la reviviscenza delle facoltà difensive non esercitate (così SS.UU. n.15498 del 26/11/20, Lovric, RV 280931-01; Cass. sez.4,23/3/22 n. 13236, Piunti). 3. "Pietra miliare" di riferimento, ai fini della scelta decisionale per la quale ritiene di propendere il Collegio, è rappresentata dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23948 del 28/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 che - per quanto di rilievo per il presente procedimento rescissorio - ha analizzato nel dettaglio l'effettiva portata delle ipotesi in cui, ferma restando la regolarità della notificazione della vocatio in iudicium - che non è in discussione in questa sede - il giudice sia facoltizzato a procedere in assenza dell'imputato in quanto ritenuta "volontaria", dal momento che l'art. 420 quater cod. proc. pen., nel testo di interesse in questa sede, stabilisce che quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza del processo da parte dell'imputato deve disporre la notifica "all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria". La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione.L'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen., nell'ottica di una comprensibile "facilitazione" del compito del giudice, aveva dunque tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, il giudice avrebbe potuto tenere in considerazione una notifica che non fosse stata effettuata a mani proprie dell'imputato: l'aver eletto domicilio, l'essere stato sottoposto a misura cautelare o precautelare, aver nominato il difensore di fiducia. Tali situazioni, tuttavia, non potevano e non possono integrare "presunzioni" di conoscenza del processo; la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 420-bis comma 2 cod. proc. pen. - nel testo di riferimento per il presente scrutinio - è diretta a facilitare l'attività dell'autorità giudiziaria perché (esclusivamente) alle date condizioni non è ritenuta necessaria la notifica personale, ma potrà essere sufficiente, tra le altre, quella a mani della persona convivente. Insomma: al di fuori delle ipotesi in questione, l'unica forma di notifica utile a consentire di procedere è quella a mani proprie. Che la notifica sia effettuata ritualmente, ma in altro modo, non rileva, perché conta il risultato sostanziale; se, invece, ricorrono le ipotesi in questione, diverranno utili anche quelle modalità di notifica non a mani proprie, adeguate alla effettiva conoscenza, quali le modalità previste dall'art. 157 cod. proc. pen. sino al comma 7, nonché le notifiche presso un domicilio eletto "effettivo" nel senso già detto, o presso il difensore di fiducia secondo le varie disposizioni. In definitiva, la portata della disposizione in questione rende utilizzabile ai propri fini la notifica effettuata non a mani proprie, che risulti "possibile". 4. Ebbene, fatta questa premessa - come esattamente sottolineato nel ricorso per cassazione - nel caso concreto non si è verificata alcuna delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 420 bis cod. proc. pen., la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio è avvenuta mediante spedizione dell'atto con plico raccomandato a mezzo del servizio postale, ricevuto dalla moglie convivente del ricorrente, che ha sottoscritto la relata di notifica senza che vi sia prova appagante - allo stato - dell'avvenuta notiziazione, da parte sua, del consorte, qui ricorrente; l'imputato non è mai personalmente comparso in occasione delle udienze del processo n. 5255/14 r.g.n.r., è stato assistito da un difensore d'ufficio con il quale, salvo prova contraria, non risulta aver avuto contatti professionali; ha documentato che - per altri fatti, comunque riconducibili alla medesima denuncia ed al medesimo sopralluogo per un furto di energia elettrica, contestatigli nel proc. 5468/14 r.g.n.r. - egli, ricevuta la notificazione a mani proprie dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. peri, da parte della polizia giudiziaria, ha prontamente nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso lo studio di quest'ultimo, circostanza che mal si concilia con l'apparente indifferenza mostrata nel procedimento penale de quo agitur. E' stata, ancora, utilmente lamentata, con i motivi nuovi, la mancata spedizione, ad opera dell'agente postale, della lettera raccomandata al destinatario, comunicativa dell'avvenuta consegna del piego a persona diversa, come previsto dall'art. 7 comma 6 della L. n. 890 del 1982 all'epoca vigente, con inevitabile influenza sulla validità della procedura notificatoria funzionale ad una corretta dichiarazione di assenza ex art. 420 bis cod. proc. pen. (es. sez. 5, n. 3514 del 19/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275341). E' certo anche vero che nel corso del processo penale relativo al proc. n. 5468/14 r.g.n.r., ove, peraltro, sono stati richiesti "chiarimenti" all'imputato sulle irregolaril:à registrate "in relazione a due misuratori intestati alla società", deve essere giocoforza emerso, dal contenuto dell'imputazione, che una parte dei rilievi scaturiti dall'attività ispettiva del 3 novembre 2014 non fosse stata (ancora) formalmente contestata, elemento che potrebbe rappresentare un indicatore di una mancanza di diligenza informativa dell'interessato (valutabile, secondo la sentenza del massimo consesso nomofilattico n.23948 del 2019 cit., c:ome indice della prova di una volontà di sottrazione alla sequela del giudizio); si tratta di un dato che potrà essere approfondito dal giudice del rinvio ma che, allo stato, se suscettibile di essere interpretato come tendenziale trascuratezza nell'adempimento dell'onere di informazione - non può essere ritenuto sufficiente a dimostrare l'effettività di una "volontaria sottrazione" alla conoscenza degli atti del processo. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 37469/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris