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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04035/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sem,Sie le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 gennaio 2021 del Tribunale di Genova che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso il 6 giugno 2011 in [OSCURATO:PERSONA], giudicato dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 10 ottobre 2017, definitiva il 24 gennaio 2018: 2) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso il 15 novembre 2012 in Lavagna, giudicato dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 2 maggio 2019, definitiva il 18 giugno 2019; 3) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso tra aprile e maggio 2013 in [OSCURATO:PERSONA], giudicato dal Tribunale di Genova con sentenza del 19 dicembre 2014, divenuta definitiva; 4) ai reati di truffa e appropriazione indebita, ai sensi degli artt. 640 e 646 cod. pen., commessi dal 15 luglio al 12 settembre 2013 in Selva di [OSCURATO:PERSONA], giudicati dal Tribunale di Bolzano con sentenza del 14 gennaio 2016, definitiva il 14 aprile 2016; 5) al reato di appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646 cod. pen., commesso tra il 23 luglio e ottobre 2013 in [OSCURATO:PERSONA], giudicato dal Tribunale di Livorno con sentenza del 18 gennaio 2016, definitiva il 6 febbraio 2016; 6) al reato di truffa tentata, ai sensi degli artt. 56 e 640 cod. pen., commesso il 3 settembre 2013 in Lavagna, giudicato dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 19 settembre 2018, definitiva il 4 novembre 2018; 7) ai reati di ricettazione, falso e truffa, ai sensi degli artt. 648, 491 e 640 cod. pen., commessi il 12 maggio 2014 in Rapallo, giudicati dal Tribunale di Genova con sentenza del 14 novembre 2014, definitiva il 28 febbraio 2018; 8) al reato di insolvenza fraudolenta, ai sensi dell'art. 641 cod. pen., commesso il 26 luglio 2014 in Fiè allo Sciliar, giudicato dal Tribunale di Bolzano con sentenza del 6 marzo 2018, definitiva il 20 giugno 2018.

Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era prova del fatto che Rondanina, nel momento in cui aveva commesso il primo reato, avesse già deciso, quanto meno a grandi linee, di commettere anche gli altri reati oggetto dell'istanza; che le condotte, eterogenee tra loro, erano state poste in essere a distanza di tempo (anche di due anni); che la relazione sentimentale tra il condannato e una donna non era circostanza idonea a provare l'unicità del disegno criminoso; che spettava alla parte interessata produrre allegazioni dalle quali poter evincere la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso; che il giudice dell'esecuzione, in assenza di un'esplicita richiesta del condannato, non può autonomamente scorporare in uno o più gruppi i reati oggetti dell'istanza ai fini di un accoglimento parziale della richiesta.

2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la difesa, con memoria del 13 gennaio 2021, aveva chiesto, in via subordinata, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati sub 3, 4, 5 e

6. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

In modo ineccepibile, il giudice dell'esecuzione ha argomentato la propira decisione sul fatto che dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che Rondanina aveva adottato uno stile di vita predatorio, con determinazioni a delinquere insorte d'impulso.

Dall'analisi delle condotte accertate, infatti, era impossibile affermare che il condannato, al momento della commissione del primo reato, avesse già preventivato di commettere anche gli altri, posto che non vi era alcun collegamento tra le forme di profitto conseguito, tra la tipologia di persone offese dai reati e tra i luoghi e i tempi di commissione delle condotte.

Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità e nella causale delle condotte, nella tipologia e nel bene tutelato dei reati, nonché nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

Il Tribunale, inoltre, ha correttamente evidenziato che Rondanina non aveva chiesto, in via subordinata, il riconoscimento parziale del vincolo della continuazione tra alcuni dei reati oggetto dell'istanza.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

D'altronde, la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sem,Sie le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 gennaio 2021 del Tribunale di Genova che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso il 6 giugno 2011 in [OSCURATO:PERSONA], giudicato dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 10 ottobre 2017, definitiva il 24 gennaio 2018: 2) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso il 15 novembre 2012 in Lavagna, giudicato dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 2 maggio 2019, definitiva il 18 giugno 2019; 3) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso tra aprile e maggio 2013 in [OSCURATO:PERSONA], giudicato dal Tribunale di Genova con sentenza del 19 dicembre 2014, divenuta definitiva; 4) ai reati di truffa e appropriazione indebita, ai sensi degli artt. 640 e 646 cod. pen., commessi dal 15 luglio al 12 settembre 2013 in Selva di [OSCURATO:PERSONA], giudicati dal Tribunale di Bolzano con sentenza del 14 gennaio 2016, definitiva il 14 aprile 2016; 5) al reato di appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646 cod. pen., commesso tra il 23 luglio e ottobre 2013 in [OSCURATO:PERSONA], giudicato dal Tribunale di Livorno con sentenza del 18 gennaio 2016, definitiva il 6 febbraio 2016; 6) al reato di truffa tentata, ai sensi degli artt. 56 e 640 cod. pen., commesso il 3 settembre 2013 in Lavagna, giudicato dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 19 settembre 2018, definitiva il 4 novembre 2018; 7) ai reati di ricettazione, falso e truffa, ai sensi degli artt. 648, 491 e 640 cod. pen., commessi il 12 maggio 2014 in Rapallo, giudicati dal Tribunale di Genova con sentenza del 14 novembre 2014, definitiva il 28 febbraio 2018; 8) al reato di insolvenza fraudolenta, ai sensi dell'art. 641 cod. pen., commesso il 26 luglio 2014 in Fiè allo Sciliar, giudicato dal Tribunale di Bolzano con sentenza del 6 marzo 2018, definitiva il 20 giugno 2018. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che non vi era prova del fatto che Rondanina, nel momento in cui aveva commesso il primo reato, avesse già deciso, quanto meno a grandi linee, di commettere anche gli altri reati oggetto dell'istanza; che le condotte, eterogenee tra loro, erano state poste in essere a distanza di tempo (anche di due anni); che la relazione sentimentale tra il condannato e una donna non era circostanza idonea a provare l'unicità del disegno criminoso; che spettava alla parte interessata produrre allegazioni dalle quali poter evincere la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso; che il giudice dell'esecuzione, in assenza di un'esplicita richiesta del condannato, non può autonomamente scorporare in uno o più gruppi i reati oggetti dell'istanza ai fini di un accoglimento parziale della richiesta. 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che la difesa, con memoria del 13 gennaio 2021, aveva chiesto, in via subordinata, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati sub 3, 4, 5 e 6. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. In modo ineccepibile, il giudice dell'esecuzione ha argomentato la propira decisione sul fatto che dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che Rondanina aveva adottato uno stile di vita predatorio, con determinazioni a delinquere insorte d'impulso. Dall'analisi delle condotte accertate, infatti, era impossibile affermare che il condannato, al momento della commissione del primo reato, avesse già preventivato di commettere anche gli altri, posto che non vi era alcun collegamento tra le forme di profitto conseguito, tra la tipologia di persone offese dai reati e tra i luoghi e i tempi di commissione delle condotte. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità e nella causale delle condotte, nella tipologia e nel bene tutelato dei reati, nonché nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, evidenziando che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, non potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. Il Tribunale, inoltre, ha correttamente evidenziato che Rondanina non aveva chiesto, in via subordinata, il riconoscimento parziale del vincolo della continuazione tra alcuni dei reati oggetto dell'istanza. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. D'altronde, la valutazione circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012, Pappalardo, Rv. 254006). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
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