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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20908/2026

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l. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoBenedetto Carratelli-ricorrente-controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria I Grado di Crotonen.904/2024 depositata il 31/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 11902/2025Numero sezionale 1682/2026Numero di raccolta generale 20908/2026Data pubblicazione 20/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenziacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 12/06/2026Il Consigliere delegatoNapolitano Angelo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoBenedetto Carratelli-ricorrente-controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAvvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria I Grado di Crotonen.904/2024 depositata il 31/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 11902/2025Numero sezionale 1682/2026Numero di raccolta generale 20908/2026Data pubblicazione 20/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenziacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 12/06/2026Il Consigliere delegatoNapolitano Angelo