CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08310/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile della fattispecie di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2- sexies cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, l'esponente lamenta: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 186 cod. strada; 379, comma 2, reg. att. cod. strada; 125, 530, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 131-bis, 133 cod. pen., 125, 529 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con argomentazioni sostenute da considerazioni del tutto corrette sul piano logico e giuridico. In particolare, quanto al primo motivo, si osserva quanto segue. Del tutto destituito di fondamento è l'assunto secondo il quale, avendo la seconda misurazione registrato un tasso alcolemico pari a 0,82 g/I il fatto sarebbe ascrivibile all'ipotesi di cui alla lett. a) dell'art. 186 e non a quella di cui alla lett. b), in quanto, ai fini del superamento della linea di demarcazione tra illecito amministrativo e reato rileverebbero soltanto i valori decimali e non anche quelli centesimali. Come rimarcato anche dalla Corte distrettuale in sentenza, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186, comma secondo, cod. strada, assumono rilievo anche i valori centesimali [cfr. Sez. 4, n. 5611 del 16/10/2013 - dep. 2014, Ferrari, Rv. 258426; in senso conforme Sez. 4, n. 38409 del 07/03/2013, Roscioli, Rv. 257571: "In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186, comma secondo, cod. strada, assumono rilievo anche i valori centesimali. (Nella specie, in presenza del rilievo di un tasso alcoolemico pari a 0,87, superiore al valore soglia di 0,8 g./I., la Corte ha ritenuto configurabile la fattispecie di cui alla lettera b) del citato art. 186)"; Sez. 4, n. 32055 del 07/07/2010, Fioretto, Rv. 248200]. Del pari manifestamente infondata è la prospettazione difensiva secondo la quale, ai fini della validità dell'accertamento, le due misurazioni debbano produrre risultati identici, diversamente da quanto verificatosi nel caso in esame, in cui la prima misurazione aveva registrato il valore di 0,94 g/l e la seconda di 0,82 g/l. La Corte distrettuale ha chiarito che anche un solo accertamento, ove accompagnato (come nel caso di specie) da emergenze probatorie sul piano della sintomatologia è idoneo a provare lo stato di ebbrezza e la sua entità (cfr. Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep.2020, Carrara, Rv. 278291). Quanto all'intervallo di tempo tra le due misurazioni,questa Corte ha precisato:"Ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, in tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, l'intervallo di cinque minuti che, ai sensi dell'art. 379 del Regolamento al codice della strada, deve intercorrere tra la prima e la seconda prova spirometrica deve essere interpretato come intervallo minimo volto a monitorare la curva alcolemica" (così Sez. 4, n. 24386 del 27/04/2018, Valinotto, Rv. 273729, conforme a Sez. 4, n. 36065 del 11/04/2017, Visintin, Rv. 270755). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata. Sul punto è stata espressa adeguata valutazione circa le condizioni di particolare pericolosità della condotta di guida tenuta dall'imputato, che in piena notte, in un'arteria stradale del centro urbano di Palermo, conduceva il veicolo in stato di ebbrezza peraltro sprovvisto di patente di guida perché sospesa.In tal modo risulta correttamente osservato il principio affermato dalle Sezioni Unite in base al quale, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità in parola, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbrai