Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 settembre 2023

Cassazione n. 39761/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 maggio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta per il delitto di cui agli artt. 56-629 cod. pen. a due anni, nove mesi e diciotto giorni di reclusione ed euro 2.667 di multa.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di ricorso con cui lamenta - sotto la rubrica «illegalità della pena» - la mancata considerazione da parte della Corte di appello dei motivi di gravame relativi alla qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio, censurando la violazione dei criteri dettati dagli artt. 132-133 cod. pen. e la mancata concessione di circostanze attenuanti ex artt. 62, n. 6, e 62 -bis cod. pen. 3.

In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono conseguentemente inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755).

Arcobelli non può lamentarsi della dosimetria della pena irrogata dalla Corte, che è esattamente quella concordata tra le parti e che muove dalla sussunzione della vicenda storica nella fattispecie incriminatrice contestata.

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.

Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 settembre 2023 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 18 maggio 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta per il delitto di cui agli artt. 56-629 cod. pen. a due anni, nove mesi e diciotto giorni di reclusione ed euro 2.667 di multa. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, formulando un unico motivo di ricorso con cui lamenta - sotto la rubrica «illegalità della pena» - la mancata considerazione da parte della Corte di appello dei motivi di gravame relativi alla qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio, censurando la violazione dei criteri dettati dagli artt. 132-133 cod. pen. e la mancata concessione di circostanze attenuanti ex artt. 62, n. 6, e 62 -bis cod. pen. 3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono conseguentemente inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969), alle questioni rilevabili d'ufficio (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), all'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), all'insussistenza di circostanze aggravanti (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755). Arcobelli non può lamentarsi della dosimetria della pena irrogata dalla Corte, che è esattamente quella concordata tra le parti e che muove dalla sussunzione della vicenda storica nella fattispecie incriminatrice contestata. 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 settembre 2023 Il C
Sentenza Cassazione n. 39761/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris