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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 10367/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 31989/2022 del 20/05/2022 della Seconda Sezione penale.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, propone tempestivo ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa in data 20/05/22 dalla Seconda Sezione di questa Corte, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 17/02/2021, che, parzialmente riformando la sentenza del 24 giugno 2019 del Tribunale di Novara, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa di cui al capo 1) di incolpazione, perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per il reato di ricettazione aggravata, contestato al capo 2), in anni due, mesi cinque di reclusione ed euro 700,00 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di ricettazione di due assegni circolari dell'importo di euro 50.000,00, utilizzati per la commissione del reato di truffa dichiarato prescritto, deduce l'errore per avere la Corte di Cassazione considerato erroneamente che i motivi di ricorso avessero ad oggetto la fattispecie di truffa, dichiarata prescritta, e neppure di riflesso incidenti su quella ricettazione, rispetto alla quale, invece, il ricorso ha sviluppato ragioni che seppur aventi come presupposto l'esame delle vicende commerciali oggetto delle imputazioni di truffa, censurava no : - di avere la decisione di merito affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta dell'interessata e smentita dichiarazione della presunta parte offesa; -di avere la medesima decisione omesso di considerare le prove in atti che escludevano che [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto sostenuto dalla persona offesa, fosse in situazione debitoria nei confronti di quest'ultima, e, quindi, avesse ragioni e motivi validi per consegnare ad essa i due effetti risultati rubati.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

4. Deve evidenziarsi che l'errore di fatto può consistere anche nell'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che sia dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura".

Nel caso in esame la Seconda Sezione della Corte di Cassazione esamina, invece, la censura della difesa, ove evidenzia che erroneamente la difesa ritiene che le censure proposte circa la colpevolezza per il reato di truffa possano refluire ed inficiare il giudizio di colpevolezza per la ricettazione di due assegni circolari di provenienza furtiva.

La Corte di cassazione ha, in particolare, ritenuto che la fattispecie di truffa non ha alcuna influenza concreta sul nucleo essenziale della condotta di ricettazione enunciandone le ragioni

5. Occorre, pertanto, rilevare che il ricorrente, piuttosto che evidenziare errori percettivi, censura nel merito la decisione della Seconda Sezione di questa Corte, sostenendo che la stessa sarebbe errata, perché viziata dall'omessa valutazione di elementi decisivi.Gli argomenti, già oggetto specifico del ricorso ordinario, come risulta dalla premessa in fatto della sentenza impugnata, sono stati, invece, motivatamente disattesi dalla Sezione Seconda di questa Corte.

Risulta, in conclusione, evidente che il ricorso, anziché evidenziare errori in fatto, sostanzialmente ripropone motivi già esaminati e disattesi da questa Corte e richiede un nuovo giudizio, in tal modo stravolgendo la natura di mezzo straordinario di impugnazione del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. 6.

Rilevato pertanto, che il ricorrente si limita a riproporre i motivi di ricorso e deduce presunti errori di diritto e non di fatto, il ricorso straordinario è affetto da genetica indeducibilità, in quanto prospetta, in modo improprio, come frutto di asserito errore percettivo su elementi di fatto, il giudizio valutativo espresso da questa Corte (cfr. ex plurimis Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817).

L'impropria prospettazione di presunti errori di diritto e non di fatto preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto e consente l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 31989/2022 del 20/05/2022 della Seconda Sezione penale. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, propone tempestivo ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa in data 20/05/22 dalla Seconda Sezione di questa Corte, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 17/02/2021, che, parzialmente riformando la sentenza del 24 giugno 2019 del Tribunale di Novara, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa di cui al capo 1) di incolpazione, perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per il reato di ricettazione aggravata, contestato al capo 2), in anni due, mesi cinque di reclusione ed euro 700,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di ricettazione di due assegni circolari dell'importo di euro 50.000,00, utilizzati per la commissione del reato di truffa dichiarato prescritto, deduce l'errore per avere la Corte di Cassazione considerato erroneamente che i motivi di ricorso avessero ad oggetto la fattispecie di truffa, dichiarata prescritta, e neppure di riflesso incidenti su quella ricettazione, rispetto alla quale, invece, il ricorso ha sviluppato ragioni che seppur aventi come presupposto l'esame delle vicende commerciali oggetto delle imputazioni di truffa, censurava no : - di avere la decisione di merito affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta dell'interessata e smentita dichiarazione della presunta parte offesa; -di avere la medesima decisione omesso di considerare le prove in atti che escludevano che [OSCURATO:PERSONA], diversamente da quanto sostenuto dalla persona offesa, fosse in situazione debitoria nei confronti di quest'ultima, e, quindi, avesse ragioni e motivi validi per consegnare ad essa i due effetti risultati rubati. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 4. Deve evidenziarsi che l'errore di fatto può consistere anche nell'omesso esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che sia dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura". Nel caso in esame la Seconda Sezione della Corte di Cassazione esamina, invece, la censura della difesa, ove evidenzia che erroneamente la difesa ritiene che le censure proposte circa la colpevolezza per il reato di truffa possano refluire ed inficiare il giudizio di colpevolezza per la ricettazione di due assegni circolari di provenienza furtiva. La Corte di cassazione ha, in particolare, ritenuto che la fattispecie di truffa non ha alcuna influenza concreta sul nucleo essenziale della condotta di ricettazione enunciandone le ragioni 5. Occorre, pertanto, rilevare che il ricorrente, piuttosto che evidenziare errori percettivi, censura nel merito la decisione della Seconda Sezione di questa Corte, sostenendo che la stessa sarebbe errata, perché viziata dall'omessa valutazione di elementi decisivi.Gli argomenti, già oggetto specifico del ricorso ordinario, come risulta dalla premessa in fatto della sentenza impugnata, sono stati, invece, motivatamente disattesi dalla Sezione Seconda di questa Corte. Risulta, in conclusione, evidente che il ricorso, anziché evidenziare errori in fatto, sostanzialmente ripropone motivi già esaminati e disattesi da questa Corte e richiede un nuovo giudizio, in tal modo stravolgendo la natura di mezzo straordinario di impugnazione del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. 6. Rilevato pertanto, che il ricorrente si limita a riproporre i motivi di ricorso e deduce presunti errori di diritto e non di fatto, il ricorso straordinario è affetto da genetica indeducibilità, in quanto prospetta, in modo improprio, come frutto di asserito errore percettivo su elementi di fatto, il giudizio valutativo espresso da questa Corte (cfr. ex plurimis Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 6, n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817). L'impropria prospettazione di presunti errori di diritto e non di fatto preclude la proposizione del rimedio straordinario in oggetto e consente l'immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Sentenza Cassazione n. 10367/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris