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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:343
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0250_INF

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019 – Commissione / Croazia (Discarica di [OSCURATO:PERSONA]) (causa C‑250/18) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2008/98/CE – Trattamento dei rifiuti – Articolo 5, paragrafo 1 – Granulati di pietra non rispondenti alla nozione di “sottoprodotto” – Articolo 13 – Obbligo degli Stati membri di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente – Articolo 15, paragrafo 1 – Obbligo di far trattare i rifiuti dal loro detentore o da altri soggetti designati»

1. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Presunzioni – Inammissibilità – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento e del Consiglio 2008/98, art. 5, § 1) (v. punto 33)

2. Stati membri – Obblighi – Compito di sorveglianza affidato alla Commissione – Dovere degli Stati membri – Cooperazione nelle indagini concernenti l’applicazione delle direttive – Obbligo di verifica e di informazione (Artt. 4, § 3, e 17, § 1, TUE) (v. punti 34, 35)

3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 36)

4. Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98 – Nozione – Sostanza di cui ci si disfa – Eccezioni – 98019 / Sottoprodotti – Criteri di valutazione – 98015 / Prova di un ulteriore utilizzo certo alla scadenza del termine fissato dal parere motivato – Insussistenza – Inadempimento [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, artt. 3, punto 1), e 5, § 1] (v. punti 37-44, dispositivo 1)

5. Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98 – Obbligo degli Stati membri di provvedere al recupero o allo smaltimento dei rifiuti – Obbligo di risultato – Margine discrezionale degli Stati membri in merito ai provvedimenti da adottare – Limiti – Prolungato persistere di una situazione non conforme comportante un significativo degrado ambientale – Inadempimento – 98010 / Rifiuti non tossici o non pericolosi – Irrilevanza (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, art. 13, § 1) (v. punti 54-60, 62-64, dispositivo 1)

6. Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98 – Obbligo degli Stati membri di provvedere al recupero o allo smaltimento dei rifiuti – 98003 / Adozione di misure vincolanti che garantiscano il trattamento dei rifiuti da parte del loro produttore o del loro detentore – Insussistenza – 62671 / Eventuale adozione di misure provvisorie – Insussistenza – Prolungata persistenza di una situazione non conforme – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, artt. 4, 13 e 15, § 1) (v. punti 67-71, dispositivo 1) Dispositivo 1) La Repubblica di Croazia, non avendo constatato che i granulati di pietra depositati nella discarica di [OSCURATO:PERSONA] (Croazia) sono rifiuti, e non sottoprodotti, e che bisogna trattarli come rifiuti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 2) La Repubblica di Croazia, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire che la gestione dei rifiuti depositati nella discarica di [OSCURATO:PERSONA] sia effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13 della direttiva 2008/98. 3) La Repubblica di Croazia, non avendo adottato le misure necessarie al fine di garantire che il detentore dei rifiuti depositati nella discarica di [OSCURATO:PERSONA] provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni a un commerciante, a un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o a un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98. 4) La Repubblica di Croazia è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 200 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0250_INF Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 2 maggio 2019 – Commissione / Croazia (Discarica di [OSCURATO:PERSONA]) (causa C‑250/18) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2008/98/CE – Trattamento dei rifiuti – Articolo 5, paragrafo 1 – Granulati di pietra non rispondenti alla nozione di “sottoprodotto” – Articolo 13 – Obbligo degli Stati membri di garantire la protezione della salute umana e dell’ambiente – Articolo 15, paragrafo 1 – Obbligo di far trattare i rifiuti dal loro detentore o da altri soggetti designati» 1. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Presunzioni – Inammissibilità – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento e del Consiglio 2008/98, art. 5, § 1) (v. punto 33) 2. Stati membri – Obblighi – Compito di sorveglianza affidato alla Commissione – Dovere degli Stati membri – Cooperazione nelle indagini concernenti l’applicazione delle direttive – Obbligo di verifica e di informazione (Artt. 4, § 3, e 17, § 1, TUE) (v. punti 34, 35) 3. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE) (v. punto 36) 4. Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98 – Nozione – Sostanza di cui ci si disfa – Eccezioni – 98019 / Sottoprodotti – Criteri di valutazione – 98015 / Prova di un ulteriore utilizzo certo alla scadenza del termine fissato dal parere motivato – Insussistenza – Inadempimento [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, artt. 3, punto 1), e 5, § 1] (v. punti 37-44, dispositivo 1) 5. Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98 – Obbligo degli Stati membri di provvedere al recupero o allo smaltimento dei rifiuti – Obbligo di risultato – Margine discrezionale degli Stati membri in merito ai provvedimenti da adottare – Limiti – Prolungato persistere di una situazione non conforme comportante un significativo degrado ambientale – Inadempimento – 98010 / Rifiuti non tossici o non pericolosi – Irrilevanza (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, art. 13, § 1) (v. punti 54-60, 62-64, dispositivo 1) 6. Ambiente – Rifiuti – Direttiva 2008/98 – Obbligo degli Stati membri di provvedere al recupero o allo smaltimento dei rifiuti – 98003 / Adozione di misure vincolanti che garantiscano il trattamento dei rifiuti da parte del loro produttore o del loro detentore – Insussistenza – 62671 / Eventuale adozione di misure provvisorie – Insussistenza – Prolungata persistenza di una situazione non conforme – Inadempimento (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/98, artt. 4, 13 e 15, § 1) (v. punti 67-71, dispositivo 1) Dispositivo 1) La Repubblica di Croazia, non avendo constatato che i granulati di pietra depositati nella discarica di [OSCURATO:PERSONA] (Croazia) sono rifiuti, e non sottoprodotti, e che bisogna trattarli come rifiuti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 2) La Repubblica di Croazia, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire che la gestione dei rifiuti depositati nella discarica di [OSCURATO:PERSONA] sia effettuata senza mettere in pericolo la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13 della direttiva 2008/98. 3) La Repubblica di Croazia, non avendo adottato le misure necessarie al fine di garantire che il detentore dei rifiuti depositati nella discarica di [OSCURATO:PERSONA] provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni a un commerciante, a un ente o a un’impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o a un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98. 4) La Repubblica di Croazia è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 200 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
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