CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 10178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 8/6/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Gup del locale Tribunale in data 27/10/2020, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, determinava in anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 900,00 di multa la pena inflitta al D'Amico in ordine al delitto di rapina aggravata in concorso ascritto in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso di un'arma e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure formulate, prive della necessaria correlazione con il tessuto argonnentativo della sentenza impugnata, che ha analiticamente scrutinato le emergenze c2L- processuali e dato conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo in punto di sussistenza dell'aggravante. La Corte territoriale, in particolare, ha confermato il giudizio di piena attendibilità della p.o. che nella ricostruzione dell'episodio delittuoso ha fatto riferimento all'uso di un'arma da parte del prevenuto ed ha escluso qualsiasi possibile equivoco su detta circostanza ingenerato dall'ora notturna in quanto la vittima è stata in grado di descrivere il rapinatore e di operarne un positivo riconoscimento. 3.1 Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi in relazione alle censure relative al giudizio di bilanciamento. Dato atto che il richiamo della Corte territoriale al divieto di prevalenza di cui all'art. 628, comma 4, cod.pen. è erroneo, stante la contestazione nella specie della sola aggravante ex art. 628,comma 3, n. 1 cod.pen., nondimeno la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato la congruità del trattamento sanzionatorio praticato, richiamando la preordinazione dell'illecito e la particolare intensità del dolo, ritenendoli indici non recessivi a fronte della solo parziale ammissione degli addebiti e di una corretta condotta processuale. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il