Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29193/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Torino, in data 5 aprile 2022, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Asti, in data 20 aprile 2018, in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n.2, n.4 cod. pen., poiché l'imputato si impossessava, al fine di trarne profitto, di merce, per un valore di euro 176,88, che sottraeva dall'esercizio commerciale OVIESSE, previa rimozione con una tronchese delle placche antitaccheggio, venendo subito dopo bloccato dal personale di sicurezza al quale restituiva la refurtiva, con l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza e con violenza sulle cose; fatto commesso in Asti in data 14 giugno 2015.

In particolare, i giudici territoriali, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, hanno riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen. e rideterminato la pena inflitta in misura pari a mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena perché l'imputato ne aveva già goduto in precedenza, confermando nel resto la sentenza. 2.11 ricorso consta di tre motivi di censura.

Con il primo, si contesta l'inosservanza o erronea applicazione di legge penale, nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 56 comma 3 cod. pen.: in particolare, si osserva che la sentenza impugnata non abbia motivato in ordine al diniego di applicare all'imputato l'istituto della desistenza volontaria.

Con il secondo motivo di ricorso si censura inosservanza o erronea applicazione di legge penale, nonché vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

Infine, con il terzo motivo di ricorso, si contesta erronea applicazione della legge penale, con contestuale vizio di motivazione, in ragione della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. 3.

Il ricorso è manifestamente infondato in quanto poggia su articolati profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi in sede di appello.

Nello specifico, per quanto riguarda il primo motivo di censura, la Corte territoriale ha congruamente esplicato le ragioni per cui non si è ritenuto applicabile l'istituto della desistenza volontaria.

Invero, i giudici di appello hanno evidenziato che la restituzione della refurtiva è, a ben vedere, riconducibile )7 all'intervento del direttore dell'esercizio commerciale, stante il rifiuto dell'imputato a mostrare ciò che celava nella borsa prima dell'intervento delle forze dell'ordine; sicché la censura si traduce in doglianze di mero fatto che la Corte territoriale ha adeguatamente considerato e disatteso: la motivazione, sul punto, si rivela congrua e scevra da vizi di logicità. 3.1 Manifestamente infondata è la censura relativa alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art.131 bis cod.pen.

La Corte territoriale ha, infatti, speso adeguata argomentazione circa le ragioni di esclusione della causa di non punibilità.

Nello specifico, ha richiamato le concrete modalità con cui il tentativo è stato posto in essere, connotate da una certa pianificazione, dimostrata dall'impiego di una tronchese per rimuovere i dispositivi antitaccheggio e, inoltre, dalla non occasionalità della condotta, avendo infatti l'imputato altre due condanne per reati di identica natura.

Occorre a tal proposito rammentare che le valutazioni del giudice di merito, in ordine alla sussistenza della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove sorrette, come nel caso in esame, da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. 3.2 Infine, quanto all'ultimo profilo di censura, esso va ritenuto altresì privo di fondamento: invero, la Corte territoriale ha argomentato circa le ragioni per le quali vada esclusa l'attenuante del danno di lieve entità, facendo riferimento al pregiudizio oggettivamente patito qualora il fatto si fosse consumato. ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, n.6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.269241).

Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 — 01) e pertanto a nulla rileva, a tali fini il fatto che nulla sia stato nella specie sottratto essendosi arrestata la condotta al livello del tentativo, dovendosi fare riferimento al valore dei beni di cui il ricorrente si era impossessato. t

4. Alla luce di tali rilievi e contrariamente a quanto dedotto, si ritiene che la decisione impugnata sia sorretta da congruo apparato argomentativo che soddisfa a pieno l'obbligo di motivazione concernente il trattamento sanzionatorio: giova, a tal proposito, rammentare che in tema di dosimetria della pena, la giurisprudenza di legittimità non solo ha ammesso la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua", cfr. Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma altresì chiarisce che le statuizioni inerenti al giudizio di comparazione, effettuato ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sono censurabili in Cassazione soltanto qualora siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Non sussiste, nel caso di specie, una valutazione arbitraria, avendo la Corte di merito fornito precise e non illogiche argomentazioni sul perché non possa essere ritenuta sussistente l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., avendo peraltro l'imputato già ottenuto le attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis cod. pen., prevalenti alle contestate aggravanti, ciò consentendo di applicare la pena nella misura minima.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Torino, in data 5 aprile 2022, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Asti, in data 20 aprile 2018, in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n.2, n.4 cod. pen., poiché l'imputato si impossessava, al fine di trarne profitto, di merce, per un valore di euro 176,88, che sottraeva dall'esercizio commerciale OVIESSE, previa rimozione con una tronchese delle placche antitaccheggio, venendo subito dopo bloccato dal personale di sicurezza al quale restituiva la refurtiva, con l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza e con violenza sulle cose; fatto commesso in Asti in data 14 giugno 2015. In particolare, i giudici territoriali, in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, hanno riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen. e rideterminato la pena inflitta in misura pari a mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa, revocando il beneficio della sospensione condizionale della pena perché l'imputato ne aveva già goduto in precedenza, confermando nel resto la sentenza. 2.11 ricorso consta di tre motivi di censura. Con il primo, si contesta l'inosservanza o erronea applicazione di legge penale, nonché vizio di motivazione, in relazione all'art. 56 comma 3 cod. pen.: in particolare, si osserva che la sentenza impugnata non abbia motivato in ordine al diniego di applicare all'imputato l'istituto della desistenza volontaria. Con il secondo motivo di ricorso si censura inosservanza o erronea applicazione di legge penale, nonché vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. Infine, con il terzo motivo di ricorso, si contesta erronea applicazione della legge penale, con contestuale vizio di motivazione, in ragione della mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. 3. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto poggia su articolati profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi in sede di appello. Nello specifico, per quanto riguarda il primo motivo di censura, la Corte territoriale ha congruamente esplicato le ragioni per cui non si è ritenuto applicabile l'istituto della desistenza volontaria. Invero, i giudici di appello hanno evidenziato che la restituzione della refurtiva è, a ben vedere, riconducibile )7 all'intervento del direttore dell'esercizio commerciale, stante il rifiuto dell'imputato a mostrare ciò che celava nella borsa prima dell'intervento delle forze dell'ordine; sicché la censura si traduce in doglianze di mero fatto che la Corte territoriale ha adeguatamente considerato e disatteso: la motivazione, sul punto, si rivela congrua e scevra da vizi di logicità. 3.1 Manifestamente infondata è la censura relativa alla mancata applicazione dell'istituto di cui all'art.131 bis cod.pen. La Corte territoriale ha, infatti, speso adeguata argomentazione circa le ragioni di esclusione della causa di non punibilità. Nello specifico, ha richiamato le concrete modalità con cui il tentativo è stato posto in essere, connotate da una certa pianificazione, dimostrata dall'impiego di una tronchese per rimuovere i dispositivi antitaccheggio e, inoltre, dalla non occasionalità della condotta, avendo infatti l'imputato altre due condanne per reati di identica natura. Occorre a tal proposito rammentare che le valutazioni del giudice di merito, in ordine alla sussistenza della particolare tenuità del fatto, sono insindacabili in sede di legittimità ove sorrette, come nel caso in esame, da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici e idonea a dar conto delle ragioni del decisum. 3.2 Infine, quanto all'ultimo profilo di censura, esso va ritenuto altresì privo di fondamento: invero, la Corte territoriale ha argomentato circa le ragioni per le quali vada esclusa l'attenuante del danno di lieve entità, facendo riferimento al pregiudizio oggettivamente patito qualora il fatto si fosse consumato. ponendosi in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (sez.4, n.6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.269241). Va inoltre considerato che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l'entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi (sez.2, n. 39703 del 13/09/2019, Amirante, Rv. 277709 — 01) e pertanto a nulla rileva, a tali fini il fatto che nulla sia stato nella specie sottratto essendosi arrestata la condotta al livello del tentativo, dovendosi fare riferimento al valore dei beni di cui il ricorrente si era impossessato. t 4. Alla luce di tali rilievi e contrariamente a quanto dedotto, si ritiene che la decisione impugnata sia sorretta da congruo apparato argomentativo che soddisfa a pieno l'obbligo di motivazione concernente il trattamento sanzionatorio: giova, a tal proposito, rammentare che in tema di dosimetria della pena, la giurisprudenza di legittimità non solo ha ammesso la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua", cfr. Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma altresì chiarisce che le statuizioni inerenti al giudizio di comparazione, effettuato ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sono censurabili in Cassazione soltanto qualora siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Non sussiste, nel caso di specie, una valutazione arbitraria, avendo la Corte di merito fornito precise e non illogiche argomentazioni sul perché non possa essere ritenuta sussistente l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., avendo peraltro l'imputato già ottenuto le attenuanti generiche, di cui all'art. 62-bis cod. pen., prevalenti alle contestate aggravanti, ciò consentendo di applicare la pena nella misura minima. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 29193/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris