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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30224/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18520-2021 p o osto da: C 97-2-AOMOW AGENZIA DELLE ENTRATE r06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legís; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata - avverso la sentenza n. 179/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 11/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: CAD Liguria 2 s.r.l. (oggi CAD Laghezza s.r.I.) proponeva ricorso avverso gli avvisi di rettifica n. 2564 [OSCURATO:PERSONA] 2011 e n. 2564 [OSCURATO:PERSONA]. 2011 con i quali l'Agenzia delle Dogane di [OSCURATO:PERSONA] effettuava la revisione dell'accertamento delle dichiarazioni d'importazione.

Infatti, nel novembre del 2011 l'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) aveva avviato una indagine inerente la sospetta evasione dei dazi antidumping sulle importazioni di fissaggio di acciaio inossidabile dichiarati di origine filippina.

All'esito delle indagini emergeva che il traffico di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile ceduti agli importatori unionali dalle società filippine era in realtà originario di Taiwan, pertanto soggetto a dazio antidumping.

L'autorità filippina provvedeva così alla revoca dei certificati di origine preferenziale rilasciati.

Tramite ricorso, la società lamentava la violazione del diritto ad un effettivo contraddittorio, la carenza di prova in merito all'origine della merce e la carenza di legittimazione passiva anche a motivo della propria buona fede.

L'Ufficio si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della società.

Infatti, secondo la Commissione, non sussisteva una certezza in merito all'origine del prodotto e, in ogni caso, non metteva in dubbio la buona fede dell'importatore europeo, avvalorata dalla presenza dei certificati Form A rilasciati dalla autorità filippina.

Ric. 2021 n. 18520 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -2- L'Ufficio proponeva appello sostenendo: la sussistenza di una "prova certa" in relazione alla provenienza della merce importata da Taiwan e non dalle Filippine; l'illogicità e/o contraddittorietà della motivazione della decisione del giudice di primo grado, nonché l'errore su un elemento di fatto incontestabile accertato in giudizio (ossia la revoca dei certificati Form A da parte dell'autorità doganale filippina); la violazione/falsa applicazione del disposto ex art. 220 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della Liguria rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata dall'Ufficio, affermando che la sentenza di primo grado aveva stabilito che, seppure la normativa dettata dal [OSCURATO:PERSONA] (CDC) preveda la responsabilità del rappresentante indiretto in via solidale rispetto al proprietario della merce o dell'importatore, ciò non poteva comportare che le modalità di accertamento della responsabilità stessa, rispetto all'uno e all'altro, procedano in modo identico, a meno che non vi sia stata una vera e propria compartecipazione tra detti soggetti nell'attività fraudolenta, circostanza nella specie non addotta.

L'Agenzia delle Dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la società non si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Ufficio lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 201 e 220 CDC vigente ratione temporis con riferimento alla responsabilità daziaria del rappresentante indiretto in via principale anche in assenza di Ric. 2021 n. 18520 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -3- "colpa" in quanto in tema di dazi doganali, il debitore non può nutrire un legittimo affidamento quanto alla validità dei certificati attestanti l'origine preferenziale per il fatto che essi sono stati ritenuti inizialmente veritieri dalla autorità doganale di uno Stato membro, dato che le operazioni effettuate da detti uffici nell'ambito dell'accettazione iniziale delle dichiarazioni non ostano affatto all'esercizio di controlli successivi.

Rispetto allo stato soggettivo di buona fede, infatti, non assume rilevanza l'effettiva consapevolezza da parte dello stesso circa la veridicità delle informazioni fornite dall'esportatore alle autorità del proprio Stato, essendo, piuttosto, il debitore tenuto a dimostrare che, per tutta la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con la diligenza qualificata richiesta, in ragione dell'attività professionale di importatore svolta, ex art. 1176 cod. civ., comma 2, per verificare la ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore.

Il motivo di impugnazione è fondato. [OSCURATO:PERSONA] della Comunità Europea del 12 ottobre 1992, n. 2913 è stato abrogato dal Regolamento della Comunità Europea del 23 aprile 2008, n. 450, art. 186.

Gli artt. 201 e 220, cui fanno riferimento sia il ricorrente che la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], fanno parte di tale regolamento.

L'art. 201, con poche modifiche, è oggi l'art. 77 del nuovo [OSCURATO:PERSONA], ossia del Regolamento UE n. 952 del 9 ottobre 2013.

Il testo dell'art. 201 regolamento n. 2913 del 1992 recita:

1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito: a) all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione, oppure Ric. 2021 n. 18520 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -4- b) al vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

3. Il debitore è II dichiarante.

In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana.

4. Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali.

Il testo dell'art. 77 del [OSCURATO:PERSONA], rubricato "Immissione in libera pratica e ammissione temporanea" recita, invece:

1. Un'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito al vincolo di merci non unionali soggette a dazi all'importazione a uno dei regimi doganali seguenti: a) immissione in libera pratica, compreso il regime dell'uso finale; b) ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.

3. Il debitore è il dichiarante.

In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Ric. 2021 n. 18520 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -5-

4. Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.

In linea generale, in base all'art. 201 CDC, attraverso una dichiarazione di volontà (la cosiddetta dichiarazione doganale) emessa dal proprietario della merce, quest'ultimo manifesta la sua intenzione di voler immettere in libera pratica un prodotto di origine non unionale nel mercato europeo.

L'obbligazione doganale sorge in maniera automatica in capo all'importatore (e all'eventuale rappresentante indiretto, ossia quel soggetto che abbia agito in nome proprio e per conto altrui, come lo spedizioniere) al momento della avvenuta accettazione di detta dichiarazione.

In base alla normativa unionale, il soggetto passivo del tributo è, infatti, il dichiarante doganale.

Il compito del dichiarante può essere svolto da quest'ultimo in persona oppure da un altro soggetto, ossia dallo spedizioniere, il quale ha agito in rappresentanza indiretta dell'importatore.

Dunque, la responsabilità dell'obbligazione grava in ogni caso sull'importatore, ma anche sul rappresentante indiretto, il quale è legato all'importatore da un obbligo di solidarietà passiva.

Nel caso di specie, la società srl CAD Laghezza è certamente rappresentante indiretta e pertanto la responsabilità sorge anche in capo ad essa.

La società è dunque responsabile dell'esattezza delle indicazioni presenti nella dichiarazione, dell'autenticità dei documenti presentati e dell'osservanza di tutti gli obblighi che scaturiscono da tale vincolo.

In tale contesto, per la società che abbia agito come rappresentante Ric. 2021 n. 18520 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -6- /9( indiretto, l'unico modo per potersi sottrarre alla responsabilità è quello di dover negare di avere presentato la dichiarazione.

In effetti, l'esimente della buona fede disciplinato dall'art. 220 CDC non può trovare applicazione in un caso come quello oggetto del ricorso, ossia quando il presupposto sia l'indagine OLAF.

Secondo questa Corte, infatti: "In tema di dazi doganali, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni nei confronti del rappresentante doganale indiretto, non rileva l'esimente della buona fede dell'importatore come codificata dall'art. 220 CDC, concernente 11 recupero dei dazi "a posteriori", ma si applicano gli artt. 302 TU. dogane, 5, 6 e 10 d.lgs. n. 472 del 1997, sicché, essendogli richiesta la diligenza qualificata secondo lo specifico parametro dell'art. 1176, comma 2, cod.dv., la negligenza del comportamento sanzionabile deve essere "indiscutibile" e l'erroneità della dichiarazione non deve derivare da colpa, sia essa endogena o esogena" (Sez. 5, Ordinanza n. 16625 del 2020).

La società spedizioniere avrebbe dunque dovuto agire con la diligenza professionale e non poteva nutrire un legittimo affidamento circa la validità dei certificati che attestano l'origine preferenziale, poiché questi ultimi (seppur ritenuti inizialmente validi) possono essere in qualunque momento sottoposti a controlli successivi.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 18520 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -7- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18520-2021 p o osto da: C 97-2-AOMOW AGENZIA DELLE ENTRATE r06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legís; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata - avverso la sentenza n. 179/3/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 11/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: CAD Liguria 2 s.r.l. (oggi CAD Laghezza s.r.I.) proponeva ricorso avverso gli avvisi di rettifica n. 2564 [OSCURATO:PERSONA] 2011 e n. 2564 [OSCURATO:PERSONA]. 2011 con i quali l'Agenzia delle Dogane di [OSCURATO:PERSONA] effettuava la revisione dell'accertamento delle dichiarazioni d'importazione. Infatti, nel novembre del 2011 l'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) aveva avviato una indagine inerente la sospetta evasione dei dazi antidumping sulle importazioni di fissaggio di acciaio inossidabile dichiarati di origine filippina. All'esito delle indagini emergeva che il traffico di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile ceduti agli importatori unionali dalle società filippine era in realtà originario di Taiwan, pertanto soggetto a dazio antidumping. L'autorità filippina provvedeva così alla revoca dei certificati di origine preferenziale rilasciati. Tramite ricorso, la società lamentava la violazione del diritto ad un effettivo contraddittorio, la carenza di prova in merito all'origine della merce e la carenza di legittimazione passiva anche a motivo della propria buona fede. L'Ufficio si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della società. Infatti, secondo la Commissione, non sussisteva una certezza in merito all'origine del prodotto e, in ogni caso, non metteva in dubbio la buona fede dell'importatore europeo, avvalorata dalla presenza dei certificati Form A rilasciati dalla autorità filippina. Ric. 2021 n. 18520 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- L'Ufficio proponeva appello sostenendo: la sussistenza di una "prova certa" in relazione alla provenienza della merce importata da Taiwan e non dalle Filippine; l'illogicità e/o contraddittorietà della motivazione della decisione del giudice di primo grado, nonché l'errore su un elemento di fatto incontestabile accertato in giudizio (ossia la revoca dei certificati Form A da parte dell'autorità doganale filippina); la violazione/falsa applicazione del disposto ex art. 220 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della Liguria rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la sentenza impugnata dall'Ufficio, affermando che la sentenza di primo grado aveva stabilito che, seppure la normativa dettata dal [OSCURATO:PERSONA] (CDC) preveda la responsabilità del rappresentante indiretto in via solidale rispetto al proprietario della merce o dell'importatore, ciò non poteva comportare che le modalità di accertamento della responsabilità stessa, rispetto all'uno e all'altro, procedano in modo identico, a meno che non vi sia stata una vera e propria compartecipazione tra detti soggetti nell'attività fraudolenta, circostanza nella specie non addotta. L'Agenzia delle Dogane proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la società non si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Ufficio lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 201 e 220 CDC vigente ratione temporis con riferimento alla responsabilità daziaria del rappresentante indiretto in via principale anche in assenza di Ric. 2021 n. 18520 sez. MT - ud. 05-07-2022 -3- "colpa" in quanto in tema di dazi doganali, il debitore non può nutrire un legittimo affidamento quanto alla validità dei certificati attestanti l'origine preferenziale per il fatto che essi sono stati ritenuti inizialmente veritieri dalla autorità doganale di uno Stato membro, dato che le operazioni effettuate da detti uffici nell'ambito dell'accettazione iniziale delle dichiarazioni non ostano affatto all'esercizio di controlli successivi. Rispetto allo stato soggettivo di buona fede, infatti, non assume rilevanza l'effettiva consapevolezza da parte dello stesso circa la veridicità delle informazioni fornite dall'esportatore alle autorità del proprio Stato, essendo, piuttosto, il debitore tenuto a dimostrare che, per tutta la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con la diligenza qualificata richiesta, in ragione dell'attività professionale di importatore svolta, ex art. 1176 cod. civ., comma 2, per verificare la ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull'esattezza delle informazioni rese dall'esportatore. Il motivo di impugnazione è fondato. [OSCURATO:PERSONA] della Comunità Europea del 12 ottobre 1992, n. 2913 è stato abrogato dal Regolamento della Comunità Europea del 23 aprile 2008, n. 450, art. 186. Gli artt. 201 e 220, cui fanno riferimento sia il ricorrente che la sentenza della [OSCURATO:PERSONA], fanno parte di tale regolamento. L'art. 201, con poche modifiche, è oggi l'art. 77 del nuovo [OSCURATO:PERSONA], ossia del Regolamento UE n. 952 del 9 ottobre 2013. Il testo dell'art. 201 regolamento n. 2913 del 1992 recita: 1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito: a) all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione, oppure Ric. 2021 n. 18520 sez. MT - ud. 05-07-2022 -4- b) al vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione. 2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana. 3. Il debitore è II dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana. 4. Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali. Il testo dell'art. 77 del [OSCURATO:PERSONA], rubricato "Immissione in libera pratica e ammissione temporanea" recita, invece: 1. Un'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito al vincolo di merci non unionali soggette a dazi all'importazione a uno dei regimi doganali seguenti: a) immissione in libera pratica, compreso il regime dell'uso finale; b) ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione. 2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana. 3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana. Ric. 2021 n. 18520 sez. MT - ud. 05-07-2022 -5- 4. Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito i dati necessari per la stesura della dichiarazione ed era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice. In linea generale, in base all'art. 201 CDC, attraverso una dichiarazione di volontà (la cosiddetta dichiarazione doganale) emessa dal proprietario della merce, quest'ultimo manifesta la sua intenzione di voler immettere in libera pratica un prodotto di origine non unionale nel mercato europeo. L'obbligazione doganale sorge in maniera automatica in capo all'importatore (e all'eventuale rappresentante indiretto, ossia quel soggetto che abbia agito in nome proprio e per conto altrui, come lo spedizioniere) al momento della avvenuta accettazione di detta dichiarazione. In base alla normativa unionale, il soggetto passivo del tributo è, infatti, il dichiarante doganale. Il compito del dichiarante può essere svolto da quest'ultimo in persona oppure da un altro soggetto, ossia dallo spedizioniere, il quale ha agito in rappresentanza indiretta dell'importatore. Dunque, la responsabilità dell'obbligazione grava in ogni caso sull'importatore, ma anche sul rappresentante indiretto, il quale è legato all'importatore da un obbligo di solidarietà passiva. Nel caso di specie, la società srl CAD Laghezza è certamente rappresentante indiretta e pertanto la responsabilità sorge anche in capo ad essa. La società è dunque responsabile dell'esattezza delle indicazioni presenti nella dichiarazione, dell'autenticità dei documenti presentati e dell'osservanza di tutti gli obblighi che scaturiscono da tale vincolo. In tale contesto, per la società che abbia agito come rappresentante Ric. 2021 n. 18520 sez. MT - ud. 05-07-2022 -6- /9( indiretto, l'unico modo per potersi sottrarre alla responsabilità è quello di dover negare di avere presentato la dichiarazione. In effetti, l'esimente della buona fede disciplinato dall'art. 220 CDC non può trovare applicazione in un caso come quello oggetto del ricorso, ossia quando il presupposto sia l'indagine OLAF. Secondo questa Corte, infatti: "In tema di dazi doganali, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni nei confronti del rappresentante doganale indiretto, non rileva l'esimente della buona fede dell'importatore come codificata dall'art. 220 CDC, concernente 11 recupero dei dazi "a posteriori", ma si applicano gli artt. 302 TU. dogane, 5, 6 e 10 d.lgs. n. 472 del 1997, sicché, essendogli richiesta la diligenza qualificata secondo lo specifico parametro dell'art. 1176, comma 2, cod.dv., la negligenza del comportamento sanzionabile deve essere "indiscutibile" e l'erroneità della dichiarazione non deve derivare da colpa, sia essa endogena o esogena" (Sez. 5, Ordinanza n. 16625 del 2020). La società spedizioniere avrebbe dunque dovuto agire con la diligenza professionale e non poteva nutrire un legittimo affidamento circa la validità dei certificati che attestano l'origine preferenziale, poiché questi ultimi (seppur ritenuti inizialmente validi) possono essere in qualunque momento sottoposti a controlli successivi. Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Ric. 2021 n. 18520 sez. MT - ud. 05-07-2022 -7- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza i
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