CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 07561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 16/10/2020 della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Vincenzo SENATORE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reato a lui ascritto, di concorso in tentato furto aggravato, ai sensi degli artt. 110 - 624 - 625 co. 1 nn. 2 e 7 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva specifica, operata la diminuente per il rito. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, denunciando violazione dell'art. 625 n. 7 cod. pen., e correlato vizio della motivazione; ci si duole del riconoscimento della circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede, con riferimento alla serranda di un esercizio commerciale nel quale gli agenti avevano tentato di introdursi mediante forzatura della stessa. Sostiene la Difesa ricorrente che, trattandosi di cosa esposta naturalmente all'altrui affidamento, non può ravvisarsi la aggravante in questione, anche in considerazione della circostanza che essa sia prospiciente a una strada sottoposta a controllo costante delle telecamere e, dunque, a un indiretto servizio di vigilanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.Nella giurisprudenza della Suprema Corte, le ragioni dell'aggravamento previsto dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. sono ricollegate alla volontà di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" e che, perciò, possono essere più facilmente sottratte (Sez. 4, 11. E 113 del 7/11/2007, Demma, Rv. 238742). 2.Coerentemente con tale‘ratio; si afferma che la porta di ingresso è esposta a pubblica fede per necessità, cosicchè integra l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione affacciata sulla pubblica via (Sez. 1 n. 8215 del 14/12/2018 (dep. 2019 ) Rv. 274916; conf. Sez. 1, n. 8634 del 24/01/2018 Rv. 272412). 2. Opinioni contrastanti si sono, invero, registrate con riguardo alla circostanza che all'interno di un esercizio commerciale o di un'abitazione prospiciente la strada pubblica sia presente il titolare, in relazione alla quale, in alcune pronunce che hanno escluso la aggravante in commento, è stata posta in rilievo la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, da individuarsi nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto (Sez. 2, n. 26857 del 17/02/2017 Rv. 270660; Sez. 5, n. 46187 del 13/10/2004, Rv. 231168). Altri, invece, ritengono irrilevante la eventuale presenza, all'interno, del proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all'altrui senso di rispetto (Sez. 1, n. 8215 del 14/12/2018 (dep. 2019) Rv. 274916; Sez. 6, n. 23282 del 17/03/2015, Rv. 263626).3. Ma tale aspetto della questione non si pone nel caso in scrutinio, nè può assumere rilievo la presenza di telecamere, in quanto la videoregistrazione, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrate, e quindi, eventualmente, la identificazione degli autori dell'atto illecito, non costituisce di per sé una difesa idonea a impedirne la consumazione attraverso un immediato intervento ostativo (Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007 (dep. 2008 ) Rv. 239095); Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020 (dep. 2021) Rv. 280157). Un'utile traccia interpretativa su tale specifico aspetto proviene dalla elaborazione che ha riguardato il caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, anche in tale ipotesi essendosi rilevato che detto sistema, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene ( Sez. 5, n. 9224 del 18/11/2009 (dep. 2010 ) Rv. 246882; Sez. 5, n. 9394 del 20/01/2014, Rv. 259537; Sez. 5, n. 42774 del 21/09/2016, Rv. 268471). 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 20 gennaio 2022 Il Consigliere estensore ![OSCURATO:PERSONA] jZ,[OSCURATO:PERSONA] SteSa o CORTE DI CASSAZIONEk. V SEZIONE PENALE