CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 51550/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria trasmessa dal difensore in data 11 novembre u.s., con la quale si ripercorrono per sintesi i motivi di ricorso tempestivamente depositati; considerato che tutti i motivi di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di estorsione contestata, in luogo della preferita ragion fattasi, suggerendo la liceità della pretesa (non lasciare l'immobile occupato senza titolo alcuno e non corrispondere per tale occupazione illecita alcuna forma di ristoro patrimoniale) avanzata dall'imputato e, quindi, la qualifica del fatto in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lamentando, in subordine, il mancato riconoscimento dell'ipotesi tentata di estorsione, sono manifestamente infondati in quanto l'onere argomentativo del giudice, al fine della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato, è stato assolto con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, ove si valorizza appunto la carenza di ipotizzabile "azione" per la pretesa di mantenere l'occupazione illecita dell'immobile altrui e la consumazione della condotta per effetto della immanente occupazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]